In breve
- Dal 16 settembre 2026 cambiano il tasso di rateazione e le sanzioni civili sui premi INAIL.
- La BCE ha fissato al 2,65% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
- Le nuove istanze di rateazione presentate dal 16 settembre 2026 applicano un tasso di interesse del 4,65% annuo.
- La sanzione civile per omissione contributiva sale all’8,15% annuo; in caso di evasione può arrivare al 10,15%.
- I piani di ammortamento già in corso non subiscono alcuna modifica.
Il contesto: la decisione della BCE del 10 settembre 2026
L’INAIL, con la Circolare n. 42 dell’11 settembre 2026, ha recepito la decisione di politica monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea il 10 settembre 2026. Con tale provvedimento, la BCE ha fissato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Questa variazione si riflette automaticamente, per effetto delle norme vigenti, sia sul tasso applicato alle rateazioni dei premi assicurativi dovuti all’INAIL, sia sulla misura delle sanzioni civili in caso di omissione o evasione contributiva.
Cosa cambia dal 16 settembre 2026
A decorrere dal 16 settembre 2026, due parametri fondamentali vengono rideterminati:
- il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, ai sensi dell’art. 2, comma 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389;
- la misura delle sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva, ai sensi dell’art. 116, comma 8, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 30 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
Il nuovo tasso di rateazione: 4,65%
Per i datori di lavoro che intendono rateizzare i propri debiti nei confronti dell’INAIL per premi assicurativi e relativi accessori, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 16 settembre 2026 sono determinati applicando un tasso di interesse annuo pari al 4,65%. La misura è ottenuta sommando al tasso BCE del 2,65% una maggiorazione di 2 punti percentuali prevista dalla normativa di riferimento.
Le rateazioni già in corso non cambiano
Per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori già concesse prima del 16 settembre 2026, nulla varia: restano pienamente validi i piani di ammortamento già determinati, con il tasso di interesse in vigore alla data di presentazione della relativa istanza.
Le nuove misure delle sanzioni civili
Parallelamente alla revisione del tasso di rateazione, la circolare ridetermina le sanzioni civili applicabili in caso di mancato o ritardato versamento dei premi. La struttura delle sanzioni varia in funzione del tipo di irregolarità e delle modalità con cui il datore di lavoro regolarizza la propria posizione.
Omissione contributiva
In caso di omissione — cioè mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie — dal 16 settembre 2026 si applicano le seguenti misure in ragione d’anno:
| Situazione | Sanzione civile annua |
|---|---|
| Caso generale | 8,15% (tasso BCE 2,65% + 5,5 pp) |
| Pagamento entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente | 2,65% (pari al tasso BCE) |
Evasione contributiva
In caso di evasione — connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero — se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni e comunque entro 12 mesi dal termine di pagamento, le sanzioni variano in base ai tempi di regolarizzazione:
| Modalità di versamento | Sanzione civile annua |
|---|---|
| Entro 30 giorni dalla denuncia (unica soluzione) | 8,15% (tasso BCE 2,65% + 5,5 pp) |
| Entro 90 giorni dalla denuncia | 10,15% (tasso BCE 2,65% + 7,5 pp) |
Tetto massimo della sanzione civile
Indipendentemente dalla misura percentuale applicabile, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. È un limite assoluto che vale in tutti i casi previsti dalla normativa.
Procedure concorsuali
Nei casi di procedure concorsuali, la circolare chiarisce che il tasso applicabile alle sanzioni civili in misura ridotta, a decorrere dal 16 settembre 2026, è pari al 2,65%, corrispondente alla misura del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Riepilogo delle variazioni
| Parametro | Misura dal 16 settembre 2026 |
|---|---|
| Tasso BCE (base) | 2,65% |
| Tasso rateazione nuove istanze | 4,65% annuo |
| Sanzione civile omissione (caso generale) | 8,15% annuo |
| Sanzione civile evasione (entro 90 gg, spontanea) | 10,15% annuo |
| Sanzione civile ridotta (entro 120 gg / procedure concorsuali) | 2,65% annuo |
| Tetto massimo sanzione civile | 40% dei premi non versati |
A chi si applica e cosa fare
Le nuove misure riguardano tutti i datori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo INAIL che, a partire dal 16 settembre 2026, presentano istanze di rateazione per debiti contributivi o si trovano in situazione di omissione o evasione nel versamento dei premi assicurativi. Chi ha già in corso un piano di rateazione approvato prima di tale data non deve fare nulla: il proprio piano rimane invariato.
Esempio: il datore di lavoro Alfa S.r.l. presenta il 20 settembre 2026 un’istanza di rateazione per un debito di 10.000 euro di premi INAIL. Il piano di ammortamento sarà calcolato applicando il tasso annuo del 4,65%. Se invece avesse presentato la stessa istanza il 14 settembre 2026, sarebbe rimasto in vigore il tasso precedente.
- Verificare la data di presentazione dell’istanza di rateazione: se successiva al 15 settembre 2026, si applica il nuovo tasso del 4,65%.
- In caso di omissione nel versamento dei premi, valutare se regolarizzare entro 120 giorni in unica soluzione per beneficiare della sanzione ridotta al 2,65%.
- Consultare gli Allegati 1 e 2 alla circolare, disponibili sul portale INAIL, per le tabelle di dettaglio e i casi specifici relativi alle procedure concorsuali.
- Per piani di rateazione già in corso, non è necessaria alcuna azione: i termini e il tasso originario restano invariati.
Domande frequenti
Dal 16 settembre 2026, a quale tasso vengono calcolate le nuove rateazioni INAIL?
Le istanze di rateazione per debiti di premi assicurativi e accessori presentate dal 16 settembre 2026 vengono calcolate con un tasso di interesse annuo del 4,65%. Questo tasso deriva dal tasso BCE del 2,65% maggiorato di 2 punti percentuali, come previsto dall’art. 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989.
Chi ha già un piano di rateazione INAIL approvato deve preoccuparsi?
No. Per le rateazioni già in corso alla data del 16 settembre 2026, nulla cambia: i piani di ammortamento già determinati restano validi con il tasso applicato al momento della concessione. La variazione riguarda solo le nuove istanze presentate da quella data in poi.
Quali sono le sanzioni civili per omissione nel pagamento dei premi INAIL dal 16 settembre 2026?
In caso di omissione contributiva, la sanzione civile è pari all’8,15% annuo (tasso BCE 2,65% + 5,5 punti percentuali). Se il pagamento avviene entro 120 giorni in unica soluzione e spontaneamente, la sanzione scende al 2,65%. In ogni caso, la sanzione non può superare il 40% dell’importo dei premi non versati.
Cosa si intende per evasione contributiva ai fini delle sanzioni INAIL?
L’evasione si configura quando il debito è connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero. Se il datore di lavoro denuncia spontaneamente la situazione entro 12 mesi, la sanzione varia tra l’8,15% (versamento entro 30 giorni) e il 10,15% (versamento entro 90 giorni), sempre in ragione d’anno.
Perché l'INAIL ha modificato i tassi proprio a settembre 2026?
La modifica è la diretta conseguenza della decisione di politica monetaria della BCE del 10 settembre 2026, che ha fissato al 2,65% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Le norme vigenti prevedono che tale tasso BCE sia il parametro di riferimento per il calcolo automatico degli interessi di rateazione e delle sanzioni civili INAIL.
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Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
Il contenuto non costituisce un parere professionale né una consulenza personalizzata, e non può sostituire l'esame della singola posizione, che presenta sempre elementi specifici capaci di modificare requisiti, tempi e importi.
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