1 Giugno 2026

Le nuove regole dei fondi pensione dal 1° luglio 2026

L'art. 1, commi 199-205, della L. 199/2025 interviene in modo organico sul D.Lgs. 252/2005, ridisegnandone l'impianto in più punti. Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2026, con l'unica eccezione della disciplina della deducibilità, già operativa dal 1° gennaio 2026. Entro la medesima data del 1° luglio 2026 la COVIP è chiamata ad adeguare le proprie istruzioni operative e di vigilanza alle novità normative. In tale prospettiva, l'11 maggio 2026 l'Autorità ha avviato due pubbliche consultazioni, funzionali alla revisione del quadro regolamentare di riferimento.

Quadro normativo e decorrenze

La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sul secondo pilastro previdenziale con una vera e propria riforma, contenuta nell’art. 1, commi 199-205, che modifica i principali articoli del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. L’obiettivo dichiarato è incrementare le adesioni alla previdenza complementare, a fronte della progressiva riduzione del tasso di sostituzione del sistema pubblico contributivo.

La struttura dell’intervento si articola su cinque direttrici, riassunte nello schema seguente.

Comma

Oggetto

Norma modificata

c. 199

Investimenti dei fondi pensione (preludio alla revisione del DM 166/2014)

art. 6 D.Lgs. 252/2005

c. 201

Innalzamento del limite di deducibilità a 5.300 €

art. 8, c. 4 D.Lgs. 252/2005

c. 201

Innalzamento al 60% per quota capitale in caso di pensione e aumento al 70% il montante per il calcolo rendita vitalizia/capitale.

 

art. 11 c. 3 D.Lgs 252/2005

c. 201

Nuove modalità di richiesta del montante.

art. 11 c. 3bis, 3ter, 3quater, 3quinquies,

c. 203

Estensione progressiva dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS

art. 1, c. 756 L. 296/2006

c. 204

Adesione automatica (silenzio-assenso a 60 giorni) e portabilità

art. 8 (nuovi cc. 7-bis/7-ter/7-quater/7-quinquies/9-bis)

ATTENZIONE

Alcune disposizioni richiedono decreti attuativi e l’aggiornamento delle istruzioni COVIP. Al momento la COVIP ha pubblicato istruzioni provvisorie in consultazione in data 11/05/2026; gli adempimenti di dettaglio sul silenzio-assenso dei neoassunti saranno definiti a livello regolamentare. Le indicazioni operative vanno quindi verificate alla luce dei provvedimenti attuativi man mano emanati.

Adesione automatica dei neoassunti

La novità di maggiore impatto operativo riguarda i lavoratori del settore privato di prima assunzione a partire dal 1° luglio 2026. Per essi opera un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare basato sul silenzio-assenso: in assenza di una scelta esplicita, il TFR maturando confluisce nel fondo pensione collettivo individuato dal contratto nazionale, territoriale o aziendale applicabile.

Il cambiamento sostanziale rispetto al passato è duplice: il termine per la scelta scende da 6 mesi a 60 giorni dall’assunzione, e la contribuzione decorre in misura piena dalla data di assunzione. In mancanza di accordi collettivi applicabili, il canale residuale resta il Fondo Cometa.

Previdenza complementare · L. 199/2025

Il meccanismo del silenzio-assenso sul TFR

Dal momento dell'assunzione il lavoratore ha 60 giorni per scegliere la destinazione del proprio trattamento di fine rapporto. In mancanza di scelta, scatta l'adesione automatica al fondo collettivo.

  1. Giorno 0

    Assunzione e informativa del datore

    All'atto dell'assunzione il datore illustra al lavoratore tutte le opzioni: mantenere il TFR in azienda (art. 2120 c.c.), aderire al fondo collettivo del CCNL oppure scegliere un'altra forma pensionistica. Deve inoltre spiegare il funzionamento del meccanismo automatico e i relativi termini.

  2. Entro 60 gg

    Finestra di scelta del lavoratore

    Il lavoratore può: (a) mantenere il TFR in azienda; (b) destinarlo a un fondo diverso (negoziale, aperto o PIP); oppure (c) non esprimere alcuna scelta. La dichiarazione resa va conservata dal datore, che ne rilascia copia (art. 8, c. 9-bis).

  3. Dal 61° gg

    Adesione automatica (silenzio-assenso)

    In assenza di scelta, scatta l'iscrizione d'ufficio al fondo collettivo. Confluiscono il TFR maturando, il contributo datoriale e l'eventuale quota minima a carico del lavoratore. Il datore trasmette le scelte e avvia le contribuzioni entro il mese successivo.

Diritto di recesso

Il nuovo art. 8, c. 7-quater, D.Lgs. 252/2005 riconosce al lavoratore la facoltà di recedere dall'adesione automatica entro 60 giorni, conservando in tal caso il TFR secondo il regime ordinario. Il recesso va esercitato con modalità espresse, secondo le istruzioni COVIP.

Anche per i lavoratori già in forza con un’adesione in essere è prevista un’informativa specifica (art. 8, c. 9-bis): il datore deve informare il lavoratore della possibilità di indicare la forma pensionistica di destinazione del TFR.

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Comparto di destinazione: dal garantito al life cycle

Cambia anche la linea di investimento di default per le adesioni automatiche. Fino al 30 giugno 2026 i contributi delle nuove adesioni tacite confluiscono nella linea garantita, pensata per replicare la rivalutazione del TFR con rischio molto contenuto. Dal 1° luglio 2026, invece, le risorse sono destinate a percorsi o linee di investimento «life cycle» (target date), coerenti con l’orizzonte temporale dell’aderente.

In concreto: per i lavoratori giovani il portafoglio è orientato verso asset più dinamici (azionario), per poi spostarsi progressivamente verso strumenti più stabili (obbligazionario, capitale protetto) man mano che ci si avvicina all’età pensionabile. Alla COVIP è demandato il compito di definire i criteri minimi di tali percorsi (nuova lett. n-ter, art. 19, c. 2, D.Lgs. 252/2005).

Portabilità del contributo datoriale

Dal 1° luglio 2026, decorsi due anni di partecipazione al fondo, il lavoratore che trasferisce la propria posizione verso un’altra forma pensionistica (negoziale, aperta o PIP) ha diritto a portare con sé anche il contributo datoriale previsto dal contratto collettivo. Si tratta di una significativa apertura alla concorrenza tra forme previdenziali, che in passato vincolava il contributo del datore al solo fondo negoziale di categoria.

Deducibilità fiscale: il tetto sale a 5.300 euro

Il comma 201 eleva il limite annuo di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare (art. 8, c. 4, D.Lgs. 252/2005) da 5.164,57 a 5.300 euro. A differenza delle altre misure, questa novità è già in vigore dal 1° gennaio 2026. Al raggiungimento del plafond concorrono i contributi del lavoratore e quelli del datore di lavoro. Resta ferma la disciplina dell’extra-deducibilità per i lavoratori di prima occupazione (art. 8, c. 6).

Le nuove prestazioni: capitale al 60% e tre forme di rendita

La riforma introduce maggiore flessibilità nella fase di erogazione. La quota richiedibile in capitale sale al 60% del montante (in luogo del precedente 50%), cumulabile con qualsiasi forma di rendita scelta per il restante 40%. Accanto alla tradizionale rendita vitalizia, nascono tre nuove opzioni alternative.

Forma di prestazione
Caratteristiche

Capitale (fino al 60%)

Liquidazione in un’unica soluzione o frazionata, fino al 60% del montante; il restante 40% è destinato a rendita.

Rendita a durata definita

Erogata in base alla vita attesa residua (valori ISTAT). Rate non inferiori alla cadenza mensile né superiori a quella annuale.

Prelievi liberamente determinabili

Importo tra un minimo fissato dal fondo e un massimo pari alla differenza tra le rate a durata definita spettanti e quelle già liquidate; nell’ultimo anno la rata massima è l’intero montante residuo.

Erogazione frazionata

Rateizzazione del montante per un periodo non inferiore a 5 anni (simile alla RITA). Periodicità e numero di rate definiti dal fondo e dalla COVIP.

Rendita vitalizia

Opzione tradizionale, sempre disponibile anche come conversione finale del montante residuo.

Obbligo Fondo Tesoreria INPS: nuove soglie dimensionali

Il comma 203 modifica l’art. 1, c. 756, della L. 296/2006, estendendo progressivamente la platea dei datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. La soglia dimensionale, calcolata sulla media annua dei dipendenti, si abbassa per fasi temporali.

Periodo

Soglia (media annua)

Effetto

2026 – 2027

60 dipendenti

Prima estensione rispetto al previgente assetto

2028 – 2031

50 dipendenti

Ulteriore riduzione progressiva

Dal 2032

40 dipendenti

Soglia a regime stabile

Schema riepilogativo: prima e dopo

Elemento

Regole previgenti

Dal 1° luglio 2026

Termine di scelta sul TFR

6 mesi dall’assunzione

60 giorni dall’assunzione

Adesione automatica

Solo in assenza di scelta dopo 6 mesi

Dal giorno successivo al 60°

Comparto di default

Linea garantita

Linea life cycle (target date)

Capitale richiedibile

Fino al 50%

Fino al 60%

Forme di rendita

Vitalizia / reversibile

+ 3 nuove forme (durata definita, prelievi liberi, frazionata)

Deduzione fiscale

5.164,57 €/anno

5.300 €/anno (dal 1° gennaio 2026)

Portabilità contributo datoriale

Vincolata al fondo di categoria

Portabile dopo 2 anni

Soglia Fondo Tesoreria INPS

Assetto previgente

60 → 50 → 40 dipendenti (2026–2032)