L’INAIL ha emanato la Circolare n. 18 del 7 maggio 2026 per fornire un quadro operativo completo sulle nuove misure contributive applicabili al settore agricolo a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il documento chiarisce modalità di calcolo, ambito soggettivo e cessazione di alcune riduzioni transitorie, fornendo agli operatori del settore le istruzioni necessarie per adeguare le proprie posizioni.
Il quadro normativo di riferimento
La revisione tariffaria trova il proprio fondamento nell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che ha autorizzato l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura ai sensi del Titolo II del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
Il comma 3 del medesimo articolo ha stabilito che all’attuazione della norma si provvede, su proposta dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
In attuazione di tale delega, il Consiglio di amministrazione INAIL ha approvato la delibera n. 147 del 21 luglio 2025, recepita con il decreto interministeriale del 1° aprile 2026 (Ministero del lavoro, di concerto con il MEF), pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del lavoro il 29 aprile 2026, numero repertorio 49/2026.
Cosa cambia: aliquote e quote capitarie
La revisione comporta la rideterminazione integrale:
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Scopri tutte le guide- delle aliquote percentuali applicabili ai lavoratori dipendenti in agricoltura, ora unificate in un’unica misura per ciascuna zona geografica, con assorbimento delle precedenti addizionali che si sommavano all’aliquota base;
- delle quote capitarie dovute dai lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
Le nuove misure sostituiscono integralmente quelle stabilite dall’art. 28, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, rimaste invariate sin dal periodo 2001-2005.
Cessazione della riduzione transitoria
Un effetto diretto della revisione riguarda la riduzione dei premi prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Tale misura, applicabile in via transitoria a tutte le gestioni per le quali non fosse ancora intervenuta la revisione tariffaria, cessa di operare per il settore agricolo a partire dal completamento della revisione stessa.
Riscossione: il ruolo dell’INPS
La Circolare ricorda che i contributi in agricoltura sono riscossi dall’INPS — e non direttamente dall’INAIL — secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi IVS. I datori di lavoro agricoli sono pertanto tenuti a:
- verificare l’aggiornamento delle proprie posizioni contributive presso le sedi INPS territorialmente competenti;
- applicare le nuove misure nei flussi UNIEMENS/DMAG già a partire dalle competenze di gennaio 2026.
Lavoratori autonomi: niente automaticità delle prestazioni
L’INAIL ribadisce che per i lavoratori autonomi agricoli non opera il principio di automaticità delle prestazioni previsto dall’art. 67 del D.P.R. n. 1124/1965: il diritto alle prestazioni economiche INAIL è subordinato alla regolarità contributiva dell’assicurato. Un aspetto che assume rilievo pratico proprio in conseguenza dell’aggiornamento delle quote capitarie, le cui nuove misure devono essere versate puntualmente per non pregiudicare la tutela assicurativa.
Il testo integrale della Circolare INAIL n. 18 del 7 maggio 2026 è disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle circolari.
Fonte: INAIL, Circolare n. 18 del 7 maggio 2026 ↗





