In breve
- Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la riforma della previdenza forense. Per chi era già iscritto la pensione diventa mista, reddituale fino al 2024 e contributiva dal 2025; per chi si iscrive dal 2025 è interamente contributiva.
- L'iscrizione alla Cassa Forense è automatica con l'iscrizione all'Albo, qualunque sia il reddito.
- Contributi: soggettivo del 16% sui redditi 2025, 17% sui redditi 2026 e 18% a regime, fino al tetto (131.800 euro per il 2026) e 3% oltre; minimo 2026 di 2.790 euro; integrativo del 4% con minimo di 355 euro.
- Per chi era iscritto al 2024: vecchiaia a 70 anni con 35 anni, anticipata a 65 anni con 35 anni (con riduzione, salvo 40 anni di contribuzione), anzianità a 62 anni con 40 anni e cancellazione dagli albi, contributiva a 70 anni con 5 anni.
- Integrazione al minimo su domanda: fino a 12.500 euro l'anno per i diritti maturati nel 2025 e nel 2026, con limiti di reddito.
- Con contributi INPS, il cumulo: nella vecchiaia servono almeno 20 anni di contribuzione complessiva, come ha confermato la Cassa: la quota INPS arriva a 67 anni e quella della Cassa dal mese successivo ai 70; per l'anticipata, con tutte le quote insieme, servono 42 anni e 10 mesi (uomini) o 41 anni e 10 mesi (donne) nel 2026.
- Supplementi per chi resta iscritto: ogni tre anni per i pensionati di vecchiaia che continuano a esercitare.
Per gli avvocati il 2025 ha segnato una svolta. Il nuovo Regolamento unico della previdenza forense ha introdotto il metodo contributivo, ha cambiato aliquote e minimi, ha fissato nuovi importi per l'integrazione al minimo e ha introdotto i supplementi per chi continua a lavorare. Molte regole che circolano ancora, anche in articoli recenti, non valgono più.
La riforma è stata deliberata dal Comitato dei delegati il 23 maggio 2024 (delibera n. 13), approvata dai Ministeri vigilanti il 27 settembre 2024 e pubblicata con comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2024. Vediamo come funziona la pensione della Cassa Forense nel 2026.
Misti e contributivi: da che parte stai
La prima cosa da sapere è se si ha anzianità in Cassa entro il 31 dicembre 2024. Da questo dipendono il metodo di calcolo e le pensioni disponibili.
| Chi | Calcolo | Pensioni |
|---|---|---|
| Iscritti con anzianità al 31/12/2024 | Misto: quota reddituale per le anzianità fino al 2024, quota contributiva dal 2025 | Vecchiaia, vecchiaia anticipata, anzianità, vecchiaia contributiva |
| Iscritti dal 1° gennaio 2025 | Interamente contributivo | Pensione unica di vecchiaia contributiva |
Iscrizione e contributi 2026
Dal 2014 l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo degli avvocati, indipendentemente dal reddito prodotto (articolo 21 della legge n. 247 del 2012). Avviene d'ufficio, con decorrenza dall'iscrizione all'Albo (articolo 1 del Regolamento unico); poiché l'anno non si fraziona, la Cassa la fa partire dal 1° gennaio di quell'anno. Per i praticanti l'iscrizione è facoltativa, per un massimo di sei anni. Chi è iscritto anche ad altri albi paga i contributi solo sul reddito forense, ma i minimi restano dovuti.
| Contributo | Regole |
|---|---|
| Soggettivo | 16% sui redditi 2025 (modello 5/2026), 17% sui redditi 2026, 18% a regime dai redditi 2027. Si applica fino al tetto reddituale: 130.000 euro per il 2025, 131.800 euro per il 2026. Oltre il tetto si versa il 3%, un contributo solidaristico che non fa pensione |
| Minimo soggettivo 2026 | 2.790 euro, 1.395 euro in misura ridotta |
| Integrativo | 4% del volume d'affari IVA. Minimo 2026 di 355 euro, 177,50 euro in misura ridotta. Non viene accreditato sul montante |
| Modulare facoltativo | Dall'1% al 20% del reddito netto, entro il tetto, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre: non si può versare in ritardo. Non ammesso per i pensionati, salvo quelli di invalidità |
| Maternità | Importo fisso annuo, con la rata del 30 settembre (57,65 euro nel 2025, importo 2026 da definire) |
Chi si iscrive prima dei 35 anni paga i minimi soggettivo e integrativo al 50% per i primi sei anni di iscrizione (articolo 37, comma 2). Quegli anni valgono per intero ai fini del diritto alle prestazioni, ma senza integrare la metà mancante il montante resta ridotto: la differenza si può versare, con l'interesse dell'1,50% annuo dal secondo anno successivo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al dodicesimo anno di iscrizione (articolo 39). Diverso è il caso dell'agevolazione in vigore fino al 2024 per chi, nei primi otto anni, aveva un reddito fino a 10.300 euro: il minimo soggettivo versato a metà vale sei mesi di anzianità, salvo integrare la differenza entro lo stesso termine.
Scadenza: 30 settembre 2026
Entro il 30 settembre vanno inviati il modello 5/2026 con i redditi 2025 e pagata l'ultima rata dei minimi, termine perentorio per tutte e quattro le rate. Con il modello 5 parte anche l'autoliquidazione: il 16% sulla parte di reddito 2025 che supera 17.188 euro, già coperta dal minimo 2025, fino al tetto di 130.000 euro, più il 3% oltre, e il 4% sul volume d'affari 2025 che supera 8.750 euro, già coperto dal minimo integrativo di 350 euro. Si versa il 50% entro il 30 settembre e il saldo entro il 31 dicembre 2026.
Le pensioni per chi era iscritto al 2024
| Pensione | Requisiti | Da sapere |
|---|---|---|
| Vecchiaia | 70 anni e 35 anni di anzianità | Si può continuare a esercitare senza cancellarsi |
| Vecchiaia anticipata | 65 anni e 35 anni di anzianità | Riduzione della quota retributiva, relativa agli anni fino al 2024, dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto ai 70 anni: a 65 anni il 24,6% (articolo 65, comma 5). Nessuna riduzione con 40 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione |
| Anzianità | 62 anni e 40 anni di anzianità | Richiede la cancellazione da tutti gli albi |
| Vecchiaia contributiva | 70 anni e almeno 5 anni | Per chi non arriva ai 35 anni |
Chi si iscrive dal 2025 ha una sola pensione, la pensione unica di vecchiaia contributiva: a 70 anni con almeno 5 anni, oppure a 65 anni con 35 anni se l'importo raggiunge almeno la pensione integrata al minimo. Per loro non esiste la pensione di anzianità.
Per ottenere qualsiasi pensione serve la piena regolarità dichiarativa e contributiva: gli insoluti vanno saldati per intero prima dell'ammissione. Per i contributi ormai prescritti si può chiedere la costituzione di una rendita vitalizia.
Come si calcola
- Quota reddituale per le anzianità fino al 31 dicembre 2024: calcolata sulla media dei redditi professionali, con regole diverse per i vari periodi di anzianità.
- Quota contributiva dal 2025: il montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto, rivalutato in base alla media quinquennale del PIL nominale, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione dell'età di pensionamento.
- Quota modulare, per chi ha versato il contributo facoltativo.
Non entrano nel montante né il 3% versato oltre il tetto, che è un contributo di solidarietà, né il contributo integrativo.
L'integrazione al minimo
La riforma ha fissato nuovi importi per l'integrazione al minimo (articolo 72 del Regolamento). L'integrazione non è automatica: va chiesta, spetta solo se il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge non supera il doppio del minimo, calcolato come media dei tre anni precedenti, e va rinnovata ogni tre anni.
Riguarda le pensioni di vecchiaia e vecchiaia anticipata, che richiedono 35 anni, la pensione di anzianità e quella di inabilità. La pensione di invalidità, pari al 70% della pensione calcolata, si integra solo fino al 70% del minimo (articolo 75). Sono escluse le pensioni di reversibilità e indirette e la vecchiaia contributiva a 70 anni con 5 anni. Per chi si iscrive dal 2025 l'integrazione spetta sulla pensione unica solo con almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione (articolo 68, comma 3). In totalizzazione l'integrazione non spetta; in cumulo è esclusa, salvo che l'iscritto abbia maturato presso la sola Cassa i requisiti contributivi della vecchiaia (articolo 61), cioè almeno 35 anni, che danno diritto al calcolo retributivo, o quelli della pensione unica contributiva (articolo 68, comma 3), come prevede l'articolo 58, comma 3.
| Diritto maturato nel | Importo minimo annuo |
|---|---|
| 2025 e 2026 | 12.500 euro (961,54 euro al mese per 13 mensilità) |
| 2027 e 2028 | 11.400 euro |
| dal 2029 | 10.250 euro, poi rivalutato |
La quota modulare e gli eventuali supplementi assorbono l'integrazione fino a concorrenza.
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Contributi anche all'INPS: cumulo, totalizzazione, ricongiunzione
Chi ha lavorato da dipendente, ha insegnato o ha anni in Gestione separata può usare quei contributi in tre modi. Nel cumulo valgono i requisiti della pensione di vecchiaia e anticipata INPS, nella totalizzazione quelli del decreto legislativo n. 42 del 2006. Dal 2027 aumentano con l'adeguamento alla speranza di vita: il decreto direttoriale del 19 dicembre 2025 prevede tre mesi, applicati per un mese nel 2027 e per intero dal 2028 (articolo 1, comma 185, della legge n. 199 del 2025; per il cumulo, circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026).
| Requisito | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Vecchiaia in cumulo, quota INPS (con 20 anni) | 67 anni | 67 anni e 1 mese | 67 anni e 3 mesi |
| Anticipata in cumulo, uomini | 42 anni e 10 mesi | 42 anni e 11 mesi | 43 anni e 1 mese |
| Anticipata in cumulo, donne | 41 anni e 10 mesi | 41 anni e 11 mesi | 42 anni e 1 mese |
| Vecchiaia in totalizzazione (con 20 anni) | 66 anni | 66 anni e 1 mese (stima) | 66 anni e 3 mesi (stima) |
| Anzianità in totalizzazione | 41 anni | 41 anni e 1 mese (stima) | 41 anni e 3 mesi (stima) |
Finestre: 3 mesi per l'anticipata in cumulo, 18 mesi per la vecchiaia e 21 mesi per l'anzianità in totalizzazione. I valori 2027 e 2028 della totalizzazione applicano lo stesso aumento, ma l'INPS non li ha ancora indicati in una circolare.
Il cumulo gratuito
Il cumulo (articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228 del 2012, come modificata dalla legge n. 232 del 2016) somma senza costi tutti i periodi non coincidenti per un'unica pensione, pagata dall'INPS. La domanda è una sola e va presentata all'ente di ultima iscrizione (circolare INPS n. 140 del 12 ottobre 2017). Non si possono ottenere in cumulo la vecchiaia anticipata della Cassa, a 65 anni con 35 anni, la pensione di anzianità e quella di invalidità (articolo 56, comma 6, del Regolamento).
Vecchiaia in cumulo: prima l'INPS, poi la Cassa
Il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo nasce con i requisiti INPS: nel 2026 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, sommando tutte le gestioni. Il Ministero del lavoro (nota n. 13919 dell'11 settembre 2017) e l'INPS (circolare n. 140 del 2017, paragrafo 1.1) la qualificano però come una "fattispecie a formazione progressiva": ogni gestione paga la propria quota solo quando si raggiungono anche i requisiti del suo ordinamento. Per la Cassa Forense servono 70 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione complessiva, quindi le quote arrivano in due tempi: quando i requisiti si perfezionano, la Cassa comunica all'INPS la propria quota, che si aggiunge alla pensione.
| Quota | Requisiti per riceverla | Decorrenza | Calcolo |
|---|---|---|---|
| INPS | 67 anni nel 2026 e 20 anni di contribuzione complessiva, più gli eventuali requisiti ulteriori della gestione di ultima iscrizione, come la cessazione del lavoro dipendente | 1° giorno del mese successivo ai requisiti o, su richiesta, alla domanda | Misto, con le regole INPS; interamente contributivo per chi ha il primo contributo dal 1996 |
| Cassa Forense | 70 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione complessiva, sommando tutte le gestioni, come ha confermato la Cassa (vedi il riquadro sotto) | 1° giorno del mese successivo ai 70 anni o, su richiesta, alla domanda (articolo 57 del Regolamento) | Il calcolo della pensione in Cumulo è contributivo con anzianità contributiva della sola Cassa inferiore ai 35 anni e retributivo con anzianità contributiva della sola Cassa pari almeno a 35 anni per anzianità contributive maturate fino al 31/12/2024. In ogni caso la quota di pensione in Cumulo a carico di Cassa Forense non può comunque essere inferiore a quella prevista in caso di Totalizzazione. |
Dal 2021, 70 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione complessiva
La Cassa Forense ha confermato i requisiti della pensione in cumulo:
- vecchiaia: per la quota INPS 67 anni di età, da adeguare alla speranza di vita; per la quota della Cassa, dal 2021, 70 anni di età con almeno 20 anni di anzianità contributiva complessiva;
- anticipata: 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, sommando tutti i periodi e a qualsiasi età, con una finestra di 3 mesi. Sono i valori in vigore dal 2019, che dal 2027 aumentano come indicato nella tabella sopra.
Per la quota forense della vecchiaia non servono quindi 35 anni di contribuzione. I 35 anni presso la sola Cassa contano invece per il calcolo e per l'integrazione al minimo, come vediamo sotto.
Esempio. Avvocato nato a settembre 1959, con 7 anni di insegnamento e 15 anni di Cassa Forense: 22 anni di contribuzione complessiva, più dei 20 richiesti per entrambe le quote.
A settembre 2026 compie 67 anni: dal 1° ottobre 2026 riceve la quota INPS.
A settembre 2029 compie 70 anni: dal 1° ottobre 2029 si aggiunge la quota della Cassa, calcolata con il contributivo perché gli anni presso la sola Cassa sono meno di 35. Nel frattempo può continuare a esercitare: se resta iscritto all'Albo versa i contributi con le aliquote ordinarie fino alla quota della Cassa, poi solo quelli previsti per i pensionati (articolo 59).
Anticipata in cumulo: tutte le quote insieme
Nell'anticipata non c'è formazione progressiva. Con 42 anni e 10 mesi di contribuzione complessiva per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne nel 2026, a qualsiasi età, tutte le quote partono insieme trascorsi tre mesi dalla maturazione del requisito; se la domanda arriva dopo, dal 1° giorno del mese successivo alla domanda. Servono anche gli eventuali requisiti ulteriori dei singoli ordinamenti (circolare n. 140 del 2017, paragrafo 1.2): chi lavora come dipendente deve cessare il rapporto. Per la Cassa non serve la cancellazione dagli albi, richiesta invece per l'anzianità in totalizzazione.
Come si calcola la quota della Cassa in cumulo
Ogni gestione calcola la sua quota con il proprio sistema, nella vecchiaia come nell'anticipata. Per la quota della Cassa Forense conta l'anzianità maturata presso la sola Cassa, come ha confermato la stessa Cassa:
- meno di 35 anni: la quota è calcolata interamente con il contributivo;
- almeno 35 anni: le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2024 si calcolano con il retributivo, cioè con la quota reddituale, e quelle dal 2025 con il contributivo.
In ogni caso la quota a carico della Cassa non può essere inferiore a quella che spetterebbe in totalizzazione. Alle prestazioni in cumulo liquidate dalla Cassa non si applica l'integrazione al minimo (articolo 72 del Regolamento unico), salvo che il professionista abbia diritto al calcolo retributivo.
La totalizzazione
La totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006) è gratuita e pagata dall'INPS, ma ha finestre più lunghe. La quota della Cassa è calcolata con il contributivo, con il misto solo se l'anzianità forense raggiunge da sola il requisito della vecchiaia; non c'è alcun minimo garantito. Per l'anzianità in totalizzazione serve la cancellazione dagli albi. Qui trovi come funziona la totalizzazione nel 2026.
Ricongiunzione e riscatti
La ricongiunzione (legge n. 45 del 1990) porta tutti i contributi in un'unica gestione. Verso la Cassa il costo è pari alla riserva matematica meno i contributi trasferiti. La richiesta va confermata entro 60 giorni dalla comunicazione dell'onere, altrimenti vale come rinuncia; si paga in un'unica soluzione o a rate mensili, in numero non superiore alla metà dei mesi ricongiunti.
Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026 l'INPS, recependo la Cassazione (sentenza n. 26039 del 2019), ammette la ricongiunzione anche tra Gestione separata e casse professionali, anche per le domande e i ricorsi pendenti. Verso la Gestione separata valgono regole proprie: si ricongiungono tutti i periodi e per intero, l'onere si calcola con il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997 e non si può ricongiungere da una cassa in cui si hanno periodi, anche in parte, anteriori al 1° aprile 1996.
Si possono riscattare il corso legale di laurea in Giurisprudenza, il servizio militare o civile fino a 2 anni e il praticantato fino a 3 anni. Per le anzianità reddituali si paga la riserva matematica, con un minimo pari al doppio del contributo soggettivo minimo dell'anno della domanda; per la parte contributiva l'aliquota vigente sulla media dei redditi degli ultimi cinque anni. Il riscatto è ammesso agli iscritti in regola con dichiarazioni e contributi, compresi i pensionati che restano iscritti (la pensione viene ricalcolata dal mese successivo alla domanda), ai titolari di pensione di inabilità e ai cancellati che non hanno una pensione di vecchiaia della Cassa (articoli 44 e 53).
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Il pensionato di vecchiaia può continuare a esercitare restando iscritto. Dall'anno successivo alla maturazione del diritto a pensione non deve il minimo soggettivo e versa il 12% del reddito fino al tetto, più il 3% oltre; restano dovuti il minimo integrativo e la maternità.
La riforma ha introdotto i supplementi: dal 2025 spettano a tutti i pensionati di vecchiaia che rimangono iscritti agli albi, ogni tre anni, calcolati con il contributivo sul montante formato dalla metà dei contributi soggettivi entro il tetto versati dal pensionato a partire dal 1° gennaio 2025. Chi si cancella dagli albi prima della scadenza del triennio riceve comunque il supplemento dal mese successivo alla cancellazione.
Il vecchio Regolamento (articolo 59) prevedeva invece, per i pensionati di vecchiaia, una prestazione contributiva una tantum. È abrogata dal 1° gennaio 2025: la quota maturata fino al 2024 si paga in unica soluzione, a domanda, alla cancellazione da tutti gli albi o agli eredi (articolo 71).
La pensione di anzianità resta invece incompatibile con l'iscrizione agli albi: chi la ottiene deve cancellarsi.
Cosa fare adesso
- Invia il modello 5/2026 entro il 30 settembre E paga l'ultima rata dei minimi e l'acconto dell'autoliquidazione, soggettivo e integrativo; il saldo scade il 31 dicembre 2026.
- Verifica l'anzianità al 31 dicembre 2024 Stabilisce se sei nel sistema misto e quante delle vecchie pensioni restano a tua disposizione.
- Controlla gli anni in regola Minimi e autoliquidazioni non versati riducono l'anzianità utile e possono far perdere il requisito dei 35 anni. Per la pensione gli insoluti vanno saldati per intero.
- Valuta il contributo modulare Il modulare aumenta il montante e quindi la pensione, ma va versato entro il 31 dicembre e non si recupera in ritardo. Per chi avrà l'integrazione al minimo, la assorbe fino a concorrenza.
- Se hai contributi INPS, rifai i conti con il cumulo Con la quota forense a 70 anni e almeno 20 anni di contribuzione complessiva, confronta cumulo, totalizzazione e ricongiunzione: con meno di 35 anni presso la sola Cassa la quota forense in cumulo si calcola con il contributivo e non ha l'integrazione al minimo.
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Cosa è cambiato con la riforma della Cassa Forense?
Dal 1° gennaio 2025 la pensione si calcola con il contributivo per le anzianità maturate da quella data; restano calcolate con il vecchio metodo reddituale le anzianità fino al 2024. Sono cambiati aliquote e minimi, l'integrazione al minimo ha nuovi importi (12.500 euro per i diritti maturati nel 2025 e nel 2026, a scendere fino a 10.250 euro dal 2029) e sono arrivati i supplementi triennali per chi continua a lavorare.
Devo iscrivermi alla Cassa anche se guadagno poco?
Sì. Dal 2014 l'iscrizione è automatica per tutti gli iscritti all'Albo, qualunque sia il reddito. Chi si iscrive prima dei 35 anni paga i minimi a metà per i primi sei anni, e quegli anni valgono per intero ai fini del diritto alla pensione. Gli anni fino al 2024 in cui il minimo soggettivo è stato dimezzato per reddito fino a 10.300 euro valgono invece sei mesi, salvo integrare la differenza nei termini.
Quanto si paga alla Cassa Forense nel 2026?
Il minimo soggettivo 2026 è di 2.790 euro e quello integrativo di 355 euro, più la maternità. Con il modello 5/2026 si versa inoltre il 16% del reddito 2025 eccedente la parte coperta dal minimo, fino a 130.000 euro, il 3% oltre, e il 4% del volume d'affari 2025 oltre gli 8.750 euro coperti dal minimo integrativo. Sui redditi 2026 l'aliquota soggettiva sale al 17% e a regime arriva al 18%.
Ero già iscritto prima del 2025: quando posso andare in pensione?
Con la vecchiaia a 70 anni e 35 anni di anzianità, con la vecchiaia anticipata a 65 anni e 35 anni, con l'anzianità a 62 anni e 40 anni cancellandoti dagli albi, oppure con la vecchiaia contributiva a 70 anni e almeno 5 anni.
Mi sono iscritto dal 2025: che pensione avrò?
La pensione unica di vecchiaia contributiva: a 70 anni con almeno 5 anni di contribuzione, oppure a 65 anni con 35 anni se l'importo raggiunge almeno la pensione integrata al minimo. Non è prevista la pensione di anzianità.
Quanto perdo con la vecchiaia anticipata a 65 anni?
La quota retributiva, cioè quella degli anni fino al 2024, si riduce dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto ai 70 anni: uscendo a 65 anni il taglio è del 24,6%, ed è definitivo. La quota contributiva sconta invece il coefficiente di trasformazione più basso dell'età di uscita. La riduzione della quota retributiva non si applica con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.
Esiste ancora una pensione minima?
Sì, ma va chiesta. Per i diritti maturati nel 2025 e nel 2026 la pensione può essere integrata fino a 12.500 euro l'anno, se il reddito dell'iscritto e del coniuge non supera il doppio del minimo; l'importo scende a 11.400 euro per il 2027-2028 e a 10.250 euro dal 2029. La domanda va rinnovata ogni tre anni. L'integrazione non spetta in totalizzazione; in cumulo solo a chi ha diritto al calcolo retributivo, cioè ha almeno 35 anni presso la sola Cassa, o ha maturato i requisiti della pensione unica contributiva.
Ho contributi INPS da dipendente: come li uso?
Con il cumulo gratuito: con almeno 20 anni di contribuzione complessiva, come ha confermato la Cassa, la quota INPS arriva a 67 anni e quella della Cassa dal mese successivo ai 70 anni; oppure si esce con tutte le quote insieme con l'anticipata in cumulo (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne nel 2026, più tre mesi di finestra). In alternativa ci sono la totalizzazione e la ricongiunzione, che però ha un costo.
Posso continuare a lavorare in pensione?
Sì, con la pensione di vecchiaia: resti iscritto, versi il 12% fino al tetto e il 3% oltre, e ogni tre anni ottieni un supplemento calcolato sulla metà dei soggettivi che hai versato da pensionato dal 2025. Con la pensione di anzianità invece devi cancellarti dagli albi.
Mi cancello dall'Albo: perdo i contributi versati?
No. I contributi non vengono restituiti, ma restano utilizzabili per la pensione contributiva, la ricongiunzione, il cumulo e la totalizzazione.
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Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione. Il contenuto deriva dall'articolo 21 della legge n. 247 del 2012, dal decreto legislativo n. 509 del 1994, dal Regolamento unico della previdenza forense in vigore dal 1° gennaio 2025 (delibera del Comitato dei delegati n. 13 del 23 maggio 2024, approvata dai Ministeri vigilanti il 27 settembre 2024, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2024), dalle delibere della Cassa sui valori 2026, dalla risposta della Cassa Forense a una PEC di aPensione sui requisiti e sul calcolo della pensione in cumulo, dall'articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 come modificata dalla legge n. 232 del 2016, dal decreto legislativo n. 42 del 2006, dalla legge n. 45 del 1990, dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997, dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, dall'articolo 1, comma 185, della legge n. 199 del 2025, dalla nota del Ministero del lavoro n. 13919 dell'11 settembre 2017, dalla sentenza della Corte di cassazione n. 26039 del 2019 e dalle circolari INPS n. 140 del 2017, n. 15 e n. 28 del 2026. Importi e requisiti sono quelli in vigore nel 2026. Ogni posizione va verificata sui documenti individuali e sugli estratti conto delle gestioni interessate.





