Casse previdenziali professionali
La previdenza obbligatoria dei liberi professionisti è disciplinata dal D.Lgs 509/1994 e dal D.Lgs 103/1996. Le casse professionali sono degli enti che gestiscono la previdenza obbligatoria per i liberi professionisti, sono dotate di autonomia (rimane sempre una sorveglianza del Ministero del Lavoro nonché della Corte dei Conti) e ogni cassa ha un proprio regolamento in materia di previdenza, contributi e iscrizione.
Con questa guida approfondiremo le modalità di accesso alla pensione per i commercialisti, sia con la CDC che con la CNPR.
Cos’è la CDC?
La Cassa Dottori Commercialisti è un ente di diritto privato che gestisce le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti e viene istituita nel 1963 con la Legge n. 100/1963.
Tutti gli iscritti sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, integrativo e a finanziamento dell’indennità di maternità.
Il c.d. contributo soggettivo viene calcolato in percentuale (variabile dal 12% al 100%) sul reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente. È previsto un importo di reddito netto massimo a cui applicare la percentuale contributiva scelta ed un importo minimo di contributo soggettivo. Il contributo di maternità è dovuto da tutti gli iscritti e dai pensionati della Cassa in attività, in misura fissa, stabilita annualmente in funzione dei relativi costi.
Gli iscritti all’Albo devono applicare una maggiorazione del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA e versarne annualmente alla Cassa l’ammontare, indipendentemente dall’effettiva riscossione.
Le pensioni con la CDC
È importante fare molta attenzione quando si parla di pensioni. A maggior ragione se nella propria vita lavorativa si hanno versato contributi anche come dipendenti, artigiani, commercianti, ecc. e non si è provveduto ad effettuare la ricongiunzione L. 45/90. Questo perché è possibile chiedere alla Cassa Dottori Commercialisti una pensione di diritto autonomo (solo con contributi CDC), una pensione in cumulo o una pensione in totalizzazione (nel caso in cui si volesse valorizzare anche la contribuzione versata in altre gestioni previdenziali).
La pensione di vecchiaia ordinaria CDC – Requisiti
Per gli iscritti alla cassa prima del 1° gennaio 2004
Coloro che hanno un periodo di anzianità contributiva alla Cassa antecedente al 1° gennaio 2004 hanno due possibilità di pensione di vecchiaia ordinaria:
Possibilità n. 1
Età anagrafica | Requisito contributivo |
68 anni | 33 anni |
Possibilità n. 2
Età anagrafica | Requisito contributivo |
70 anni | 25 anni |
La pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui sono raggiunti i requisiti.
La pensione di vecchiaia anticipata CDC – Requisiti
Per gli iscritti alla cassa prima del 1° gennaio 2004
Coloro che hanno un periodo di anzianità contributiva alla Cassa antecedente al 1° gennaio 2004 hanno due possibilità di pensione di vecchiaia anticipata:
Possibilità n. 1
Età anagrafica | Requisito contributivo |
61 anni | 38 anni |
Possibilità n. 2
Età anagrafica | Requisito contributivo |
Requisito non previsto | 40 anni |
Per coloro a cui è certificata da struttura pubblica una invalidità permanente pari almeno al 50%, i requisiti sono ridotti a 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva con obbligo di cancellazione dall’Albo professionale.
La pensione di vecchiaia anticipata decorre in funzione della c.d. “finestra di accesso”.
Requisiti maturati nel | Decorrenza |
1° trimestre | 1° ottobre dello stesso anno |
2° trimestre | 1° gennaio dell’anno successivo |
3° trimestre | 1° aprile dell’anno successivo |
4° trimestre | 1° luglio dell’anno successivo |
Se la domanda di pensione di vecchiaia anticipata viene presentata successivamente alla decorrenza, la stessa è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Pensione unica contributiva CDC – Requisiti
Per gli iscritti alla cassa dal 1° gennaio 2004
Coloro che hanno un periodo di anzianità contributiva alla Cassa dal 1° gennaio 2004 hanno una sola possibilità di pensione:
Età anagrafica | Requisito contributivo |
62 anni | 5 anni |
La pensione unica contributiva decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Cos’è la CNPR?
La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) è l’ente di diritto privato che gestisce la previdenza obbligatoria dei ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A e degli esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.
Anche gli iscritti CNPR sono tenuti al versamento del contributo soggettivo (12% del reddito professionale netto), del contributo soggettivo supplementare (0,75%), del contributo integrativo (4% del volume d’affari IVA) e del contributo di maternità, con importi minimi rivalutati annualmente.
La pensione di vecchiaia CNPR – Requisiti
La pensione di vecchiaia CNPR si consegue, a regime, con i seguenti requisiti:
Età anagrafica | Requisito contributivo |
68 anni | 40 anni di iscrizione e contribuzione |
In via transitoria, per i nati entro il 31 dicembre 1962, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti di età e di iscrizione e di contribuzione (art. 19 del Regolamento della Previdenza CNPR):
Data di nascita | Età | Anni di iscrizione e di contribuzione |
Fino al 31 dicembre 1947 | 65 | 30 |
Dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1949 | 66 | 31 |
Dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1951 | 67 | 32 |
Dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1953 | 68 | 33 |
Dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955 | 68 | 34 |
Dal 1° luglio 1955 al 31 dicembre 1956 | 68 | 35 |
Dal 1° gennaio 1957 al 30 giugno 1958 | 68 | 36 |
Dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1959 | 68 | 37 |
Dal 1° gennaio 1960 al 30 giugno 1961 | 68 | 38 |
Dal 1° luglio 1961 al 31 dicembre 1962 | 68 | 39 |
Dal 1° gennaio 1963 in poi | 68 | 40 |
La pensione è calcolata con il metodo misto: reddituale per le anzianità maturate fino al 31.12.2003 e contributivo per quelle maturate dal 1.01.2004 in avanti.
La pensione anticipata CNPR – Requisiti
Età anagrafica | Requisito contributivo |
63 anni e 9 mesi | 20 anni di iscrizione e contribuzione |
Attenzione: la pensione anticipata CNPR è calcolata interamente con il metodo contributivo, anche per le anzianità anteriori al 2004. Prima di presentare domanda è quindi FONDAMENTALE verificare la convenienza rispetto all’attesa della pensione di vecchiaia con calcolo misto.
Anche per gli iscritti CNPR, in presenza di contribuzione versata in altre gestioni previdenziali, è possibile accedere alla pensione in cumulo o in totalizzazione, con le regole generali illustrate nei paragrafi che seguono.
La pensione non deve
spaventarti
deve essere
comprensibile
Un’analisi chiara dei tuoi contributi, una strategia concreta e indicazioni precise su quando e come muoverti.
Pensione in CUMULO
Per coloro che hanno versato contributi in più gestioni previdenziali, è possibile chiedere un cumulo gratuito dei periodi contributivi al fine di ottenere un’unica pensione liquidata dall’INPS ma con più quote a carico degli enti a cui si hanno versati contributi. In poche parole, l’INPS liquida la pensione ma poi si fa restituire dagli altri enti i versamenti anticipati. I periodi coincidenti concorrono a determinare la misura della quota pensionistica a carico di ogni gestione ma non vengono sommati doppiamente. Le pensioni in regime di cumulo sono disciplinate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 così come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal Regolamento Unitario della Cassa.
Sono esclusi da tale istituto, i commercialisti che hanno richiesto e accettato la ricongiunzione ai sensi della L. 45/90 e i titolari di pensione diretta.
Pensione anticipata in cumulo – Requisiti
La decorrenza della pensione è fissata al mese successivo alla domanda. Per la CDC non è richiesta la cancellazione dall’Albo ed il titolare di pensione anticipata in regime di cumulo può proseguire lo svolgimento dell’attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione.
Donne
Età anagrafica | Anzianità contributiva / Finestra* |
Requisito non previsto | 41 anni + 10 mesi / finestra 3 mesi |
Uomini
Età anagrafica | Anzianità contributiva / Finestra* |
Requisito non previsto | 42 anni + 10 mesi / finestra 3 mesi |
*La finestra è il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti per accedere alla pensione e la prima data utile per poter ottenere il pagamento. Si tratta di un periodo di slittamento che permette allo stato di “risparmiare” 3 mesi di pensione in quanto pur avendo maturato i requisiti con 41 anni e 10 mesi se donne (o 42 anni e 10 mesi se uomini) il pagamento della pensione avverrà dopo 3 mesi.
AGGIORNAMENTO 2026: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha confermato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi (uomini) e 41 anni e 10 mesi (donne) fino al 31 dicembre 2026. Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, dal 1° gennaio 2027 il requisito aumenta di 1 mese (42 anni e 11 mesi / 41 anni e 11 mesi) e dal 1° gennaio 2028 di ulteriori 2 mesi (43 anni e 1 mese / 42 anni e 1 mese).
Calcolo della pensione
La pensione viene calcolata con riferimento al sistema di calcolo di ogni gestione interessata al cumulo (la quota CDC è determinata con il metodo contributivo, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo). Qualora il dottore commercialista sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi presso la Cassa utili alla maturazione del diritto a pensione autonoma presso la Cassa medesima, il relativo trattamento pro quota di pensione è determinato con il metodo misto (reddituale fino al 2003 e contributivo dal 2004), senza adeguamento ad alcun trattamento minimo (art. 37 bis del Regolamento Unitario).
Pensione di vecchiaia in CUMULO – Requisiti
La decorrenza della pensione è fissata al mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti ovvero, a requisiti raggiunti, al mese successivo di presentazione della domanda. Il pensionato di vecchiaia in regime di cumulo può proseguire lo svolgimento dell’attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione.
A differenza della pensione anticipata in cumulo, dove successivamente ai 3 mesi di finestra dal raggiungimento dei 41 anni e 10 mesi se donne (o 42 anni e 10 mesi se uomini) viene pagata subito un’unica pensione formata da più quote, la pensione di vecchiaia in cumulo invece, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse (Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13919/2017 e Circolare Inps n. 140/2017).
In poche parole, è possibile cumulare tutti i periodi contributivi al fine di ottenere un’unica pensione ma, la liquidazione di ogni singola quota di pensione avverrà quando si raggiungono i requisiti contributivi e anagrafici di quella singola gestione.
Requisiti (esempio cumulo con quota INPS e quota CDC)
QUOTA INPS | QUOTA CDC | ||
Requisito età | Requisito contributivo | Requisito età | Requisito contributivo |
67 anni | 20 anni | 68 anni | 33 anni |
Requisiti (esempio cumulo con quota INPS e quota CNPR)
QUOTA INPS | QUOTA CNPR | ||
Requisito età | Requisito contributivo | Requisito età | Requisito contributivo |
67 anni | 20 anni | 68 anni | 40 anni* |
*Per la quota CNPR valgono i requisiti dell’art. 19 del Regolamento della Previdenza (68 anni e 40 anni di iscrizione e contribuzione a regime, con i requisiti transitori ridotti per i nati entro il 31.12.1962 riportati nella tabella precedente). Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo si considerano utili tutti i periodi non coincidenti accreditati nelle gestioni interessate al cumulo (Circolare CNPR 12.01.2018).
Calcolo della quota CNPR in cumulo: la quota di vecchiaia in cumulo a carico della CNPR è determinata con il sistema misto (quota A reddituale per le anzianità ante 2004 e quota B contributiva dal 2004), mentre la quota di pensione anticipata in cumulo è calcolata interamente con il metodo contributivo (art. 33 del Regolamento). Le quote liquidate in regime di cumulo non sono soggette al trattamento minimo.
AGGIORNAMENTO 2026: anche il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia INPS (67 anni fino al 31 dicembre 2026) è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita: 67 anni e 1 mese dal 2027 e 67 anni e 3 mesi dal 2028.
Calcolo della pensione CDC in cumulo: La pensione viene calcolata con riferimento al sistema di calcolo di ogni gestione interessata al cumulo (la quota CDC è determinata con il metodo contributivo, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo). Qualora il dottore commercialista sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi presso la Cassa utili alla maturazione del diritto a pensione autonoma presso la Cassa medesima, il relativo trattamento pro quota di pensione è determinato con il metodo misto (reddituale fino al 2003 e contributivo dal 2004), senza adeguamento ad alcun trattamento minimo (art. 37 bis del Regolamento Unitario).
Pensione in TOTALIZZAZIONE
Per coloro che hanno versato contributi in più gestioni previdenziali, è possibile chiedere oltre al cumulo gratuito dei periodi contributivi, anche una totalizzazione (sempre gratuita) dei periodi contributivi. I periodi coincidenti concorrono a determinare la misura della quota pensionistica a carico di ogni gestione ma non vengono sommati doppiamente. Anche in questo caso la pensione totalizzata è pagata direttamente dall’Inps, restando ovviamente a carico di ciascuna gestione l’onere delle singole quote.
Pensione di anzianità in totalizzazione – Requisiti
Età anagrafica | Anzianità contributiva | Finestra* |
Requisito non previsto | 41 anni | 21 mesi |
*La finestra è il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti per accedere alla pensione e la prima data utile per poter ottenere il pagamento. Si tratta di un periodo di slittamento che permette allo stato di “risparmiare” 21 mesi di pensione in quanto pur avendo maturato i requisiti con 41 anni di contributi il pagamento della pensione avverrà dopo 21 mesi ma senza arretrati.
Se la domanda di pensione di anzianità in totalizzazione viene presentata successivamente alla c.d. “finestra di accesso” la decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Calcolo della pensione
Il trattamento pro quota della Cassa per le prestazioni liquidate in regime di totalizzazione è determinato con il metodo contributivo, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo.
Info CDC: Qualora il dottore commercialista abbia almeno 24 anni di anzianità contributiva maturati presso la Cassa, il trattamento pro quota di pensione della Cassa è pari a quello determinato con il metodo misto (reddituale fino al 2003 e contributivo dal 2004), senza adeguamento ad alcun trattamento minimo.
Info CNPR: La quota della pensione totalizzata è determinata con il calcolo contributivo, a meno che non si sia maturato il diritto autonomo alla pensione, nel qual caso i criteri di calcolo sono quelli del fondo pensionistico di appartenenza (40 anni di contributi solo cassa).
Pensione di vecchiaia in totalizzazione – Requisiti
Età anagrafica | Anzianità contributiva | Finestra* |
66 anni | 20 anni | 18 mesi |
*La finestra è il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti per accedere alla pensione e la prima data utile per poter ottenere il pagamento. Si tratta di un periodo di slittamento che permette allo stato di “risparmiare” 18 mesi di pensione in quanto pur avendo maturato i requisiti contributivi e anagrafici, il pagamento della pensione avverrà dopo 18 mesi dal raggiungimento dell’ultimo requisito tra età e contributi.
Se si continua a lavorare dopo la pensione?
Info CDC: Coloro che maturano ulteriori 5 annualità contributive successivamente alla liquidazione della pensione hanno diritto a chiedere un ricalcolo della stessa. Il supplemento decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione di ciascun quinquennio. Per i supplementi di pensione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2022, è prevista la liquidazione d’ufficio senza necessità di presentare domanda.
Attenzione: Nel caso in cui il pensionato si cancelli dalla Cassa entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di decorrenza della pensione o di ripresa dello svolgimento dell’attività professionale e, di conseguenza, non completa il primo quinquennio, la contribuzione soggettiva non utilizzata ai fini pensionistici viene restituita su domanda.
Info CNPR? Per gli iscritti CNPR la regola è diversa (art. 38 del Regolamento della Previdenza): i periodi di contribuzione successivi alla decorrenza della pensione danno luogo a uno o più supplementi, liquidati d’ufficio con cadenza BIENNALE (non quinquennale) rispetto alla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, in favore dei pensionati di vecchiaia, di anzianità e di pensione anticipata che proseguono la professione. Il supplemento è calcolato con il metodo contributivo, considerando il montante non utilizzato per il calcolo della pensione e dei supplementi già liquidati, con il coefficiente di trasformazione relativo all’età alla decorrenza del supplemento. Per i pensionati di invalidità non trasformata, cancellati dall’Albo e dall’Associazione, il supplemento è liquidato a domanda al compimento del 68° anno di età. La regola vale anche per le pensioni in regime di cumulo: i periodi di contribuzione successivi alla decorrenza danno luogo ai supplementi ex art. 38 (Circolare CNPR 12.01.2018, punto 5.1).





