L’INPS ha fornito le istruzioni operative per il recupero dello sgravio contributivo riconosciuto alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà, indicando le modalità di esposizione nel flusso UniEmens e gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali relativi alle somme residue degli stanziamenti dell’anno 2018.
Il quadro normativo di riferimento
Il beneficio trova la propria base giuridica nell’art. 6 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608. Si tratta dello sgravio contributivo in favore delle imprese che hanno adottato:
- contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863 (cd. contratti di tipo A, per le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS);
- contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (cd. contratti di tipo B, per le imprese escluse dalla CIGS).
I provvedimenti autorizzativi richiamati dal messaggio fanno riferimento al D.I. n. 2/2017, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione della disciplina vigente.
Le imprese destinatarie e le risorse 2018
Il messaggio individua le imprese beneficiarie nell’elenco allegato all’atto, cui spetta il recupero delle quote di sgravio contributivo a valere sulle risorse residue relative all’anno 2018. Si tratta di somme non ancora fruite, per le quali l’Istituto fornisce ora le istruzioni per la corretta esposizione nella denuncia contributiva mensile UniEmens.
Le Strutture territoriali INPS sono chiamate a seguire specifici adempimenti per la gestione e la riconciliazione delle predette somme residue.
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Scopri tutte le guideModalità e termini del conguaglio
In conformità a quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di pubblicazione del messaggio, fissata al 29 maggio 2026. Il termine utile è pertanto il 16 agosto 2026.
Imprese sospese o cessate
Un’apposita indicazione riguarda le imprese che, pur avendo diritto al beneficio, abbiano sospeso o cessato l’attività. In questi casi, per poter fruire dello sgravio spettante, è necessario avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig), seguendo le istruzioni contabili contenute nel messaggio.
Le istruzioni contabili
Il messaggio fornisce le istruzioni contabili per la corretta registrazione delle partite di credito e debito connesse allo sgravio, a beneficio sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari, sia delle Strutture territoriali chiamate a vigilare sull’esatta applicazione delle disposizioni.
Per il testo integrale e l’elenco allegato delle imprese beneficiarie, si rinvia al portale ufficiale INPS.
Fonte: INPS, Messaggio n. 1811 del 29 maggio 2026 ↗





