22 Maggio 2026

Fondo di Tesoreria TFR: proroga versamenti al 16 luglio 2026

L'INPS, con il Messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026, recepisce la proroga straordinaria introdotta dall'art. 16 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62. I datori di lavoro diventati obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria dal 1° gennaio 2026 possono regolarizzare le competenze del primo semestre entro il 16 luglio 2026, senza sanzioni né interessi. Restano confermate le modalità operative già illustrate con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026.

Con il Messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026, la Direzione Centrale Entrate dell’INPS fornisce le istruzioni operative conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026, in vigore dal 1° maggio 2026), che ha disposto una proroga straordinaria dei termini per il versamento delle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo di Tesoreria INPS.

Il quadro normativo di riferimento

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, comma 203, ha esteso la platea dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’obbligo contributivo riguarda anche i datori di lavoro che, per effetto di tale riforma, vi sono assoggettati per la prima volta.

In attuazione di tali novità, l’INPS aveva già emanato la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, con la quale aveva fornito le prime indicazioni amministrative e operative, includendo la possibilità – in applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993 – di regolarizzare i versamenti arretrati entro il 16 maggio 2026 senza aggravio sanzionatorio.

La deroga introdotta dal D.L. n. 62/2026

L’articolo 16 del D.L. n. 62/2026 ha modificato tale assetto, introducendo una deroga di fonte primaria che supera il termine individuato in via amministrativa dall’Istituto. In particolare, la disposizione stabilisce che:

  • i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio 2026 a giugno 2026, se effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge;
  • per i medesimi periodi non si applicano sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive.

La norma opera dunque una proroga del periodo utile per adempiere agli obblighi contributivi del primo semestre dell’anno, estendendo contestualmente il regime di esenzione da oneri accessori.

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Modalità operative: il flusso Uniemens e il codice causale CF05

Per quanto concerne gli adempimenti tecnico-dichiarativi, l’INPS conferma che restano valide le istruzioni operative illustrate nella circolare n. 12 del 2026. I datori di lavoro che intendono regolarizzare le quote arretrate di TFR dovute al Fondo di Tesoreria dovranno esporre i dati nel flusso Uniemens utilizzando il codice causale “CF05” per i versamenti riferiti ai periodi pregressi.

Per quanto non diversamente previsto dalla disposizione del D.L. n. 62/2026, si confermano tutte le indicazioni e le istruzioni già fornite con la citata circolare n. 12 del 2026.

Chi è interessato

La proroga riguarda in via esclusiva i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sono stati assoggettati per la prima volta all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 203, della legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025). Non riguarda, pertanto, i soggetti già obbligati in base alla disciplina previgente.

Riepilogo delle scadenze operative
  • Competenze da gennaio a giugno 2026: versamento entro il 16 luglio 2026 senza sanzioni né interessi.
  • Modalità dichiarativa: flusso Uniemens, codice causale CF05.
  • Riferimento normativo: art. 16, D.L. 30 aprile 2026, n. 62; art. 1, comma 203, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

Per un approfondimento del quadro normativo e delle istruzioni complete, si rimanda al testo integrale del Messaggio INPS n. 1511 del 6 maggio 2026, disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto.

Fonte: INPS, Messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026, Direzione Centrale Entrate

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