22 Maggio 2026

Esoneri contributivi in agricoltura: INPS avvia le notifiche di annullamento

L'INPS ha concluso i controlli ex post sugli esoneri contributivi riconosciuti ai datori di lavoro agricoli durante l'emergenza Covid-19 e sta notificando i provvedimenti di annullamento ai soggetti che non hanno superato la verifica. I contribuenti possono consultare l'esito sul Portale delle Agevolazioni e, se necessario, presentare istanza di riesame. Chi regolarizza il debito entro 30 giorni beneficia di una riduzione del 50% delle sanzioni civili.

L’INPS ha comunicato la conclusione dei controlli ex post finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione degli esoneri contributivi previsti dall’art. 16 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176) e dall’art. 70 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106). Si tratta delle misure di sostegno alla contribuzione agricola introdotte nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I provvedimenti di annullamento in fase di notifica

Nei confronti dei contribuenti per i quali i controlli hanno dato esito negativo — ovvero per i quali è stata accertata l’assenza dei presupposti di legge per la fruizione del beneficio — sono in fase di notificazione i relativi provvedimenti di annullamento dell’esonero.

Come consultare l’esito dei controlli

I datori di lavoro agricoli con dipendenti possono verificare l’esito dei controlli accedendo al Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), nella sezione corrispondente alla domanda di esonero presentata. In tale sezione sono indicati gli eventuali importi da versare con le relative codeline per il pagamento.

I lavoratori autonomi agricoli possono invece accedere al Cassetto Previdenziale del Contribuente, alla voce Telematizzazione > Lista Richieste Aut. Agr., selezionando il dettaglio della singola richiesta.

Riduzione del 50% delle sanzioni civili per chi regolarizza tempestivamente

L’INPS ricorda che, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b-bis) della L. 23 dicembre 2000, n. 388, qualora il pagamento dei contributi dovuti avvenga:

  • in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento, oppure
  • in forma rateale, presentando l’apposita istanza entro il medesimo termine di 30 giorni,

la sanzione civile è ridotta nella misura del 50%. Tale agevolazione si applica esclusivamente alle sanzioni civili riconducibili al debito contributivo sorto a seguito dell’annullamento dell’esonero. In caso di rateizzazione, la sanzione ridotta è applicata solo a condizione che sia versata la prima rata.

Istanza di riesame: le modalità

I contribuenti che intendano contestare il provvedimento di annullamento possono proporre istanza di riesame attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale presente nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, selezionando l’oggetto Esoneri e benefici contributivi. Le modalità operative sono analoghe a quelle già previste per l’esonero di cui all’art. 222 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo integrale del Messaggio INPS n. 1618 del 15 maggio 2026, disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto.

Fonte: INPS, Messaggio n. 1618 del 15 maggio 2026 ↗

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