L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1493 del 5 maggio 2026 con l’obiettivo di garantire maggiore uniformità e sistematicità nell’applicazione delle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) in materia di Fondo di Tesoreria. Il documento aggiorna e supera le indicazioni operative già fornite con il messaggio n. 1388 del 24 aprile 2026, introducendo chiarimenti specifici per il settore agricolo.
Il quadro normativo di riferimento
Il Fondo di Tesoreria, istituito ai sensi dell’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha visto la propria disciplina modificata dall’articolo 1, comma 203, della legge n. 199/2025. La riforma ha esteso l’obbligo di versamento delle quote di TFR all’INPS anche a categorie di datori di lavoro precedentemente escluse, tra cui una platea più ampia di imprese operanti nel settore agricolo.
Contestualmente, il messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026 ha recepito le disposizioni del decreto-legge 1° maggio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026), che ha introdotto una proroga dei termini di versamento: le quote di TFR dovute per le competenze da gennaio a giugno 2026 sono considerate tempestive se versate entro il 16 luglio 2026, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.
Le indicazioni per i datori di lavoro agricoli
Il messaggio n. 1493/2026 si concentra sulla corretta determinazione della soglia dimensionale delle imprese agricole, parametro decisivo per stabilire l’assoggettamento all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria. L’INPS fornisce nuovi criteri operativi per il calcolo, superando le indicazioni del precedente messaggio n. 1388/2026 che avevano generato incertezze applicative.
In sintesi, i principali aspetti chiariti riguardano:
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Il contesto: la riforma del Fondo di Tesoreria con la Legge di Bilancio 2026
La legge n. 199/2025 ha rappresentato una significativa estensione della platea dei soggetti tenuti a versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS. Prima della riforma, l’obbligo riguardava i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti; la Legge di Bilancio 2026 ha abbassato questa soglia, coinvolgendo nuove categorie di imprese — tra cui quelle agricole — che si trovano per la prima volta ad adempiere a questo obbligo contributivo.
La novità ha reso necessaria una serie di messaggi di istruzione da parte dell’INPS per guidare operatori e consulenti del lavoro nell’applicazione concreta delle nuove disposizioni, con particolare attenzione alle specificità del comparto agricolo, caratterizzato da forme contrattuali e strutture occupazionali peculiari.
Cosa devono fare i datori di lavoro agricoli
I datori di lavoro agricoli rientranti nella nuova platea dei soggetti obbligati sono tenuti a:
- Verificare il proprio assetto dimensionale secondo i criteri aggiornati dal messaggio n. 1493/2026;
- Procedere ai versamenti delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS a partire dal periodo di paga in cui si concretizza l’obbligo;
- Avvalersi della finestra temporale straordinaria prevista fino al 16 luglio 2026 per i versamenti relativi alle competenze gennaio-giugno 2026, senza incorrere in sanzioni.
Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo integrale del messaggio INPS n. 1493 del 5 maggio 2026, disponibile sul portale istituzionale inps.it.
Fonte: INPS, Messaggio n. 1493 del 5 maggio 2026 ↗





