23 Giugno 2026

Contributi volontari agricoli 2026: aliquote e importi INPS

Con la Circolare n. 69 del 22 giugno 2026, l'INPS aggiorna le modalità di calcolo e gli importi dei contributi volontari per le varie categorie di lavoratori agricoli relativamente all'anno 2026. Il documento distingue le regole applicabili a lavoratori dipendenti agricoli, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali e piccoli coloni, fornendo aliquote, classi di reddito e criteri di versamento.

L’INPS ha pubblicato, in data 22 giugno 2026, la Circolare n. 69 dedicata ai versamenti volontari nel settore agricolo per l’anno 2026. Il documento illustra, categoria per categoria, le modalità di calcolo dei contributi dovuti da chi prosegue volontariamente l’assicurazione previdenziale dopo l’interruzione dell’attività o intende integrare le giornate agricole accreditate fino al limite annuo.

Lavoratori agricoli dipendenti: aliquota IVS al 30,50%

Per i lavoratori agricoli dipendenti — sia a tempo determinato che a tempo indeterminato — autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione, siano essi stati autorizzati entro il 30 dicembre 1995 ovvero a partire dal 31 dicembre 1995, le aliquote applicabili hanno nel tempo raggiunto la misura prevista per la generalità delle aziende agricole iscritte al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD).

Per l’anno 2026 l’aliquota da applicare è pertanto pari al 30,50%, così ripartita:

  • 30,39% come quota pensione;
  • 0,11% come aliquota base.

I contributi integrativi, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni effettivamente percepite. In forza dell’art. 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che in precedenza prevedeva il calcolo su retribuzioni medie convenzionali quando inferiori al salario contrattuale.

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP

Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP) autorizzati alla prosecuzione volontaria, i contributi settimanali sono calcolati su quattro classi di reddito. Il contributo settimanale minimo non può essere inferiore a 68,21 euro; il massimo raggiunge 122,87 euro, con importi effettivi che variano in base alla classe di reddito e alla data di autorizzazione.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, il calcolo dei contributi integrativi volontari segue ancora il criterio dei salari medi convenzionali, determinati con riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2026, che fissa le retribuzioni medie giornaliere per provincia. Su tali importi si applicano le aliquote previste per gli operai agricoli a tempo determinato nel 2026, pari al 30,50% (di cui 30,39% quota pensione e 0,11% aliquota base). Il risultato varia pertanto in base alla provincia e al salario medio convenzionale applicabile.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 7, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, le modalità di versamento dei contributi volontari differiscono a seconda che l’autorizzazione sia antecedente o successiva al 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

Autorizzati prima del 12 luglio 1997

Gli importi per i contribuenti autorizzati prima del 12 luglio 1997 sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2 alla circolare. Il contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima di tale data, aggiornata all’indice del costo della vita.

Autorizzati dal 12 luglio 1997 in poi

Per i contribuenti autorizzati successivamente, il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

Riferimento normativo e fonte

Per la documentazione completa — comprensiva degli allegati con le tabelle provinciali — si rimanda alla Circolare INPS n. 69 del 22 giugno 2026, disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto all’indirizzo www.inps.it.

Fonte: INPS, Circolare n. 69 del 22 giugno 2026

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