Con la Circolare n. 68 del 19 giugno 2026, l’INPS ha pubblicato le istruzioni operative per dare attuazione alla convenzione sottoscritta in data 7 maggio 2025 con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA). L’atto regola il trasferimento diretto delle somme corrispondenti ai contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) versati in buona fede a una gestione previdenziale diversa da quella legittimata a riceverli.
Il quadro normativo di riferimento
Il meccanismo trova fondamento nell’art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un ente pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. L’ente che ha ricevuto il versamento è tenuto a trasferire le somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione.
Sul versante istituzionale, l’INPS assicura la tutela previdenziale obbligatoria nella Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori autonomi la cui attività non sia subordinata all’iscrizione ad appositi albi professionali o non sia soggetta al versamento contributivo presso enti previdenziali di diritto privato, come previsto dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. INARCASSA, istituita con la legge 4 marzo 1958, n. 179 e privatizzata con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, gestisce la previdenza degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti.
A chi si applica la convenzione
La circolare si rivolge in particolare ai professionisti ingegneri e architetti che, pur essendo tenuti al versamento all’INARCASSA, abbiano contestualmente corrisposto contributi alla Gestione separata INPS, e a quelli che abbiano effettuato il percorso inverso. Sono considerati trasferibili esclusivamente i contributi riferiti ai periodi di imposta a partire dalle seguenti date di decorrenza dell’obbligo contributivo alla Gestione separata:
- 1° aprile 1996 per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria;
- 30 giugno 1996 per i soggetti pensionati o già coperti da altra previdenza obbligatoria.
Cosa può essere trasferito e cosa no
La convenzione individua in modo preciso l’oggetto del trasferimento e i relativi limiti:
- Sono trasferibili i contributi IVS versati erroneamente, riferiti ai periodi di legittima iscrivibilità presso la gestione di competenza;
- Non sono trasferibili i contributi già utilizzati per la liquidazione di prestazioni pensionistiche, comprese le prestazioni supplementari: tali somme restano acquisite presso l’ente che ha erogato la prestazione;
- Non è oggetto di trasferimento diretto tra le Parti la contribuzione non pensionistica destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali previste dalla normativa vigente.
Le istruzioni operative e contabili
La circolare fornisce istruzioni dettagliate per la corretta determinazione delle posizioni assicurative nominativamente individuate, dei periodi di legittima iscrivibilità, degli importi da trasferire all’INARCASSA e della relativa documentazione istruttoria. Le indicazioni contabili completano il quadro operativo, definendo le modalità di registrazione delle operazioni di trasferimento a cura delle strutture territoriali dell’Istituto.
Le istruzioni si inseriscono nel quadro attuativo previsto dall’art. 8, comma 3, della medesima convenzione del 7 maggio 2025, che demandava espressamente all’INPS la definizione delle procedure applicative.
Fonte ufficiale
Il testo integrale della circolare è disponibile sul portale ufficiale dell’INPS, nella sezione Circolari, Messaggi e Normativa: INPS, Circolare n. 68 del 19 giugno 2026.
Fonte: INPS, Circolare n. 68 del 19 giugno 2026 ↗