23 Giugno 2026

Adesione automatica ai fondi pensione dal 1° luglio 2026: cosa cambia per neoassunti e datori di lavoro

Con la Deliberazione del 19 giugno 2026 la COVIP detta le regole operative del nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. Una vera svolta per chi viene assunto per la prima volta nel settore privato: il TFR e la contribuzione finiscono nel fondo pensione salvo rinuncia entro 60 giorni.

Dal 1° luglio 2026 cambia il modo in cui i lavoratori entrano nella previdenza complementare. La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha modificato l’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 sostituendo il vecchio meccanismo del silenzio‑assenso (adesione “con modalità tacite”) con un sistema di adesione automatica (auto‑enrolment). Con la Deliberazione del 19 giugno 2026 la COVIP ha fornito i chiarimenti operativi attesi da datori di lavoro, fondi pensione e consulenti.

Vediamo, in modo concreto, chi è coinvolto, come funziona il meccanismo e cosa devono fare datore e lavoratore, evitando errori che possono costare cari.

La novità in sintesi: addio silenzio-assenso

Fino al 30 giugno 2026 vale la regola previgente: chi viene assunto e non sceglie nulla nel primo semestre vede il proprio TFR destinato al comparto garantito tramite il classico silenzio‑assenso. Per le assunzioni dal 1° luglio 2026 la logica si ribalta: il lavoratore di prima assunzione è considerato “aderente” alla previdenza complementare già dal primo giorno di lavoro, salvo che rinunci espressamente.

La differenza non è solo formale. Con l’adesione automatica al fondo confluiscono l’intero TFR maturando e anche la contribuzione a carico del datore e del lavoratore nella misura prevista dagli accordi collettivi, mentre il vecchio silenzio‑assenso riguardava il solo TFR. È, di fatto, un meccanismo più forte e più “ricco” del precedente.

Le direttive del 19 giugno 2026 sostituiscono integralmente, dal 1° luglio 2026, la Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008 sulla destinazione del TFR.

Chi riguarda (e chi no)

Lavoratori di prima assunzione

Sono i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici. Per loro l’adesione automatica scatta dalla data di prima assunzione.

Lavoratori non di prima assunzione che cambiano lavoro dopo il 30 giugno 2026

Il nuovo comma 9‑bis estende il meccanismo a chi attiva un nuovo rapporto e ha già in essere un’adesione a un fondo pensione alimentata anche con il TFR. Se invece il lavoratore non versa il TFR (ad esempio aderisce con i soli contributi) oppure dichiara di non avere alcuna adesione in essere, l’adesione automatica non opera e il TFR resta gestito secondo l’art. 2120 c.c.

Chi resta fuori
  • Chi ha già un rapporto di lavoro in corso e non viene riassunto dopo il 30 giugno 2026: nessun nuovo adempimento informativo a carico del datore.
  • I dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001), che restano soggetti alla disciplina del D.Lgs. 124/1993.
  • I lavoratori domestici.
  • Chi nel precedente rapporto ha riscattato integralmente la posizione: senza una posizione in essere, l’adesione automatica non si applica.

Come funziona: i 60 giorni che contano

Il punto centrale è il termine di 60 giorni dalla data di prima assunzione entro cui il lavoratore può esprimere la propria volontà. Il silenzio vale come conferma dell’adesione già avvenuta in automatico.

Entro questi 60 giorni il lavoratore può:

  • Rinunciare all’adesione automatica, scegliendo di destinare il TFR a un’altra forma pensionistica (adesione esplicita) oppure di mantenerlo in azienda ai sensi dell’art. 2120 c.c. (con applicazione, dove previsto, del Fondo di Tesoreria INPS).
  • Conferire solo una percentuale del TFR al fondo dell’adesione automatica, se gli accordi lo consentono.
  • Non versare la propria quota contributiva se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale annuo: in tal caso la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria.

La rinuncia è un atto unilaterale recettizio: deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro e ha efficacia retroattiva (ex tunc) al momento dell’adesione.

Attenzione ai casi particolari: l’adesione automatica non si applica ai contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni (manca un sufficiente periodo di riflessione) e non produce effetti se il rapporto cessa prima della scadenza dei 60 giorni. Le sospensioni dell’attività lavorativa, invece, non sospendono il decorso del termine.

TFR e previdenza complementare — Il nuovo flusso 2026 | aPensione
Scheda informativa — TFR e previdenza complementare
TFR 2026 · L. 199/2025
apensione.it
Nuova disciplina TFR · in vigore dal 1° luglio 2026

Assunzione del lavoratore: dove va il TFR?

Dal 1° luglio 2026 il lavoratore neoassunto ha 60 giorni — non più 6 mesi — per scegliere la destinazione del TFR. Trascorso il termine senza scelta, scatta il silenzio-assenso verso la previdenza complementare. Ecco il flusso completo, passo per passo.

Il flusso della scelta

Dalla data di assunzione alla destinazione del TFR

Il percorso si biforca a seconda della data di assunzione. Per i nuovi assunti dal 1° luglio 2026, la scelta passa per quattro strade — tocca un'opzione per vedere cosa comporta.

Data di assunzione del lavoratore
Regime precedente
Assunzione PRIMA del 1° luglio 2026

Il lavoratore ha 6 mesi per scegliere la destinazione del TFR. Trascorsi 6 mesi senza scelta, scatta il silenzio-assenso.

Nuove regole
Assunzione DAL 1° luglio 2026 (incluso)

60 giorni
Il lavoratore ha 60 giorni per scegliere la destinazione del TFR.

Entro 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore sceglie?
↓ tocca un'opzione per esplorare l'esito
All'inizio del rapporto

Obblighi del datore di lavoro

Consegnare informativa chiara e completa sul TFR e sulla previdenza complementare (nuovo modello TFR2).

Fornire il modulo di scelta al lavoratore con indicazione del fondo di riferimento.

Illustrare le opzioni disponibili e il termine di 60 giorni.

Conservare prova della consegna dell'informativa e del modulo.

In caso di silenzio-assenso

Impatto economico per il datore di lavoro

Quando scatta il silenzio-assenso, il TFR confluisce nella previdenza complementare con effetti retroattivi alla data di assunzione.

Conferimento del TFR maturando
Il TFR maturando viene conferito al fondo pensione.
Versamento del contributo datoriale
Versamento della contribuzione datoriale prevista dagli accordi applicabili.
Decorrenza dalla data di assunzione
I flussi contributivi sono dovuti sin dall'inizio del rapporto.
Coordinamento

Fondo Tesoreria INPS: le nuove soglie

Nuove soglie dimensionali per l'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS (art. 1, co. 755 e ss., L. 296/2006). Se il TFR è destinato alla previdenza complementare, non confluisce nel Fondo Tesoreria INPS.

PeriodoSoglia dipendenti
2026 – 202760
2028 – 203150
Dal 203240
Esempio pratico — azienda con 58 dipendenti (media annua, stabile)

La soglia si verifica sulla media dei dipendenti dell'anno precedente e si abbassa nel tempo: così l'obbligo può scattare anche senza nuove assunzioni.

Periodo pagaSogliaObbligo
202660No
202760No
202850
2029 – 203150
Con 58 dipendenti l'obbligo scatta dal 1° gennaio 2028: la soglia scende a 50 e la verifica si fa sulla media 2027. Non dal 2029.
Portabilità del contributo datoriale

Se il lavoratore trasferisce la propria posizione pensionistica a un altro fondo (non di categoria e non in accordo con l'azienda), dal 31 ottobre 2026 il diritto al contributo datoriale continua ad accompagnare la posizione trasferita.

Decorrenza · 31 ottobre 2026
Cosa deve fare l'azienda entro il 1° luglio 2026
Aggiornare modulistica e informative sul TFR.
Adeguare le procedure di assunzione.
Mappare i fondi pensione collegati ai CCNL applicati.
Coordinarsi con consulente del lavoro, provider paghe e fondi pensione.
Predisporre sistemi di alert per la scadenza dei 60 giorni.
Archiviare la documentazione delle scelte.
Gestire correttamente i casi di silenzio.
In sintesi

Da ricordare

Termine di scelta: 60 giorni
dalla data di assunzione.
Mancata scelta = adesione automatica
al fondo pensione di riferimento.
Decorrenza degli effetti
dalla data di assunzione.
Nuove soglie Fondo Tesoreria INPS
60 → 50 → 40 dipendenti.
Portabilità del contributo datoriale
applicabile dal 31 ottobre 2026.
Viale dell'Industria, 21 – 35129 Padova (PD)
Tel. +39 049 5224105 · E-mail info@apensione.it · www.apensione.it
Contenuto a scopo informativo, aggiornato alla L. 199/2025. Le nuove regole si applicano alle assunzioni dal 1° luglio 2026. Verifica sempre il CCNL applicabile e gli accordi aziendali.

Verso quale fondo va il lavoratore

Il datore individua la forma pensionistica di destinazione sulla base dei contratti collettivi applicabili (nazionali, territoriali o aziendali). In presenza di più forme, si guarda all’accordo aziendale e, in difetto, al fondo a cui risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda alla data di assunzione.

In assenza di accordi, opera la forma residuale: il fondo COMETA. In questo caso confluisce l’intero TFR ma, mancando accordi collettivi, non sono dovute contribuzioni datoriali o del lavoratore.

Importante per i datori: prima di avviare i flussi occorre verificare che il fondo sia adeguato alle Istruzioni COVIP sui criteri minimi delle linee di investimento (le nuove linee life‑cycle in luogo del comparto garantito di default).

Gli obblighi informativi del datore di lavoro

Al momento dell’assunzione il datore deve fornire al neoassunto un’informativa dettagliata e comprensibile su: accordi collettivi applicabili, meccanismo di adesione automatica, fondo di destinazione, scelte disponibili e tempistiche.

Per i lavoratori non di prima assunzione si aggiunge un passaggio: il datore deve acquisire una dichiarazione del lavoratore sull’esistenza o meno di una precedente adesione a previdenza complementare con destinazione, totale o parziale, del TFR. È questa dichiarazione a determinare se l’adesione automatica operi o meno.

Sul piano operativo dei versamenti: i contributi decorrono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione. Se l’accordo esclude i versamenti durante il periodo di prova, il datore versa comunque il TFR dal giorno dell’assunzione e avvia la contribuzione al superamento della prova.

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