Sistemi di calcolo della pensione
In linea generale, per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, del settore pubblico e per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri), l’importo della pensione dipende principalmente da due fattori fondamentali:
- l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995
- l’età anagrafica alla quale si decide di andare in pensione
Sulla base di questi elementi, il nostro ordinamento previdenziale prevede tre diversi sistemi di calcolo della pensione, che incidono in modo significativo sull’importo dell’assegno pensionistico:
Calcolo retributivo
Collega l’importo della pensione alle retribuzioni percepite alla fine delll'attività lavorativa.
Calcolo contributivo
Determina l’importo della pensione esclusivamente sulla base dei contributi versati durante l’intera vita lavorativa.
Calcolo misto
Combina criteri retributivi e contributivi in funzione dell’anzianità contributiva maturata prima e dopo il 31 dicembre 1995.
La corretta individuazione del sistema di calcolo applicabile è un passaggio essenziale, perché determina le modalità con cui viene calcolata la pensione e, di conseguenza, l’importo finale spettante al lavoratore.
I sistemi di calcolo
Il sistema di calcolo retributivo
Rientrano nel sistema di calcolo retributivo tutti i lavoratori che, al 31 dicembre 1995, risultano in possesso di almeno 18 anni di anzianità contributiva.In questo caso, l’importo della pensione viene determinato principalmente sulla base delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività lavorativa, secondo le regole vigenti nel periodo di riferimento.
Il sistema di calcolo contributivo
Sono assoggettati al sistema di calcolo contributivo tutti i lavoratori che hanno iniziato la propria carriera contributiva successivamente al 31 dicembre 1995 e coloro i quali hanno optato per il sistema di calcolo contributivo. In questo sistema, la pensione è calcolata esclusivamente in base ai contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa, rivalutati nel tempo e trasformati in rendita al momento del pensionamento.
Il sistema di calcolo misto
Rientrano nel sistema di calcolo misto tutti i lavoratori che, al 31 dicembre 1995, possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
In questi casi, la pensione viene liquidata in due quote distinte:
- una quota retributiva, calcolata sull’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995
- una quota contributiva, calcolata sui contributi maturati dal 1° gennaio 1996 in poi
Il sistema misto rappresenta quindi una combinazione dei due criteri di calcolo, con effetti diretti sull’importo finale dell’assegno pensionistico.
Attenzione
Per raggiungere i 18 anni al 31 dicembre 1995 valgono tutti i contributi versati e accreditati a tale data. Infatti, viene considerata tutta la contribuzione versata (obbligatoria, volontaria, figurativa, periodi di lavoro estero in Paesi UE o convenzionati con l’Italia, periodi da riscatto e da ricongiunzione). Sono utili anche i contributi versati nelle gestioni speciali degli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri) collocati temporalmente entro il 31 dicembre 1995 e non sovrapposti, anche se non utilizzati in sede di prima liquidazione della pensione.
Vediamo ora nel dettaglio come vengono calcolate le quote di pensione, analizzando i criteri di determinazione dell’importo in funzione del sistema di calcolo applicabile e dell’anzianità contributiva maturata.
L’obiettivo è comprendere come si forma l’assegno pensionistico e quali elementi incidono in modo diretto sulla sua quantificazione.
Il calcolo retributivo
Per i lavoratori che hanno almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre per determinare l’importo della pensione mensile è importante conoscere i due elementi necessari ai fini del calcolo: l’anzianità contributiva acquisita (ovvero il numero di settimane) alla data di fine lavoro e la retribuzione lorda percepita negli ultimi anni di lavoro, necessaria per stabilire la retribuzione pensionabile.
Anzianità contributiva
Il totale dell’anzianità contributiva si calcola con riferimento a tutta la contribuzione versata (obbligatoria, volontaria, figurativa, periodi di lavoro estero in Paesi UE o convenzionati con l’Italia, periodi da riscatto e da ricongiunzione).
Occorre quindi conoscere:
- il numero di settimane acquisite al 31 dicembre 1992 (Quota A di pensione),
- il numero di settimane maturate dal 1° gennaio 1993 fino alla data di pensionamento (Quota B di pensione)
Attenzione
Per il calcolo della pensione, il numero massimo delle settimane di contribuzione è rapportato a 2.080 settimane (pari a 40 anni di lavoro). In altre parole, anche se si continua a lavorare oltre tale limite, l’importo della pensione non aumenta; anzi, qualora il reddito degli ultimi anni risulti inferiore, si corre il rischio di percepire una pensione più bassa.
La retribuzione pensionabile
Come accennato in precedenza, per il calcolo della quota retributiva della pensione, oltre all’anzianità contributiva è necessario calcolare anche la c.d. retribuzione pensionabile, ovvero la media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro.
Per adeguare al valore attuale gli stipendi degli anni passati, le retribuzioni di ciascun anno sono ricalcolate con delle aliquote di rendimento pubblicate annualmente dall’ ISTAT (sono previsti dei coefficienti diversi per la quota A e quota B). Al di sopra di un determinato limite di retribuzione, che varia ogni anno in base ai parametri INPS, il rendimento annuo della pensione si riduce progressivamente, fino ad arrivare a dimezzarsi per le retribuzioni superiori a circa 75.000 euro annui.
Questa riduzione delle aliquote di rendimento risponde a un principio di solidarietà, in quanto evita l’erogazione di trattamenti pensionistici eccessivamente elevati a favore di chi ha avuto carriere particolarmente remunerative. La tabella riepilogativa di seguito riportata espone quindi le fasce di retribuzione valide per il 2025 e le relative aliquote di rendimento applicabili alla generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Calcolo Quota A
La prima quota, la cosiddetta Quota A, si ricava da questa formula:
A (anzianità contributiva al 31.12.1992) x B (retribuzione media settimanale degli ultimi 5 anni (10 anni per gli autonomi)) x Aliquota di rendimento (coefficiente fisso da applicare fino ad una retribuzione media settimanale pensionabile inferiore a 1.066,31 € (pari ad una retribuzione annua di 55.448,13 €).
Il sistema di calcolo subisce qualche modifica quando lo stipendio supera il cosiddetto “tetto” che, per il 2025, è 55.448,13 €.
Quota A – Periodi fino al 31 dicembre 1992 | ||||||
Importo annuo | Tetto | Importo settimanale | Abbattimento | Aliquota annua | Aliquota 40 anni | Aliquota settimanale* |
Sino a 55.448,13 € | 1° tetto | sino a 1.066,31 € | – | 2% | 80% | 0,001538462 |
Sino a 73.746,02 € | +33% | sino a 1.418,19 € | 25% | 1,50% | 60% | 0,001153846 |
Sino a 92.043,89 € | +66% | sino a 1.770,07 € | 37,50% | 1,25% | 50% | 0,000961538 |
Oltre 92.043,89 € | >66% | oltre 1.770,07 € | 50% | 1% | 40% | 0,000769231 |
Quota B – Periodi dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 e dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011 | ||||||
Importo annuo | Tetto | Importo settimanale | Abbattimento | Aliquota annua | Aliquota 40 anni | Aliquota settimanale* |
Sino a 55.448,13 € | 1° tetto | sino a 1.066,31 € | – | 2% | 80% | 0,001538462 |
Sino a 73.746,02 € | +33% | sino a 1.418,19 € | 20% | 1,60% | 64% | 0,001230769 |
Sino a 92.043,89 € | +66% | sino a 1.770,07 € | 32,50% | 1,35% | 54% | 0,001038462 |
Sino a 105.351,45 € | +90% | sino a 2.025,99 € | 45% | 1,10% | 44% | 0,000846154 |
Oltre 105.351,45 € | >90% | oltre 2.025,99 € | 55% | 0,90% | 36% | 0,000692308 |
La Quota A per i dipendenti pubblici
Per i lavoratori del settore pubblico le regole per la determinazione della quota A di pensione sono diverse rispetto alla generalità dei dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi.
Per i soggetti civili iscritti alla Cassa Stato
Per questi lavoratori (es. insegnanti, dipendenti dei ministeri, ecc) la retribuzione pensionabile (art. 44 DPR 1092/1973 e art. 17 L. 724/1994) è costituita dalle voci retributive percepite nell’ultimo mese di servizio moltiplicate per 12 mensilità. Le voci pensionabili in Quota A sono oggetto di riserva di legge e non possono essere valutate voci dello stipendio a meno che una disposizione di legge ne preveda l’espressa computabilità.
Bisogna, inoltre, ulteriormente distinguere le voci che vanno maggiorate del 18% ai sensi dell’articolo 43 del Dpr 1092/1973 come modificato dalla legge 177/76 (stipendio tabellare, RIA, Vacanza contrattuale) e quelle che non godono della predetta maggiorazione (come in particolare l’indennità integrativa speciale). Tutte le altri voci, definite accessorie, restano fuori dalla base pensionabile. Tale calcolo si applica attualmente anche ai dipendenti delle Poste Italiane (ex Ipost).
Per i soggetti iscritti alle Casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug
Per questi lavoratori la base pensionabile è costituita dalle voci aventi caratteristiche di fissità e continuità percepite nell’ultimo mese di servizio moltiplicate per 13 mensilità, senza inclusione delle voci accessorie (Aliquote di rendimento di cui l’Allegato A della Legge 965/1965). Per gli iscritti alla CPS l’utilizzo dei coefficienti di cui alla legge n. 965 è avvenuta a seguito dell’armonizzazione disposta dall’art. 7 del D.L. 267/1972. Gli iscritti alla CPUG utilizzano le aliquote di rendimento ai sensi della Tabella A Legge 16/1986. La legge n. 335/1995 ha previsto, tuttavia, che l’applicazione dell’aliquota al 2% ad anno non può determinare un trattamento di pensione superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote previste in precedenza.
Ai sensi della L. 213/2023, art. 1, commi 157 e 1597 (legge di Bilancio 2024) nei confronti del personale iscritto presso la predetta CPDEL, CPI, CPS e CPUG che consegue la pensione a decorrere dal 1° gennaio 2024 con un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni ai fini della misura al 31 dicembre 1995 è stato disposto che le pensioni sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella allegata alla legge di bilancio (invece che applicare le aliquote più favorevoli previste dall’Allegato A della Legge 965/1965 (e alla tabella A allegata alla legge n. 16/1986 per il solo personale iscritto alla CPUG). La riduzione, tuttavia, non riguarda i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento (qualsiasi) entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di collocamento d’ufficio previsti dagli ordinamenti di appartenenza.
Cosa sono le Casse Inps CPDEL, CPS, CPI e CPUG?
I dipendenti pubblici sono iscritti ai fini del trattamento pensionistico a una della casse gestite dall’INPS:
CPDEL – Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
Sono iscritti alla CPDEL i dipendenti degli enti di diritto pubblico e degli enti locali, come: regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni dei comuni, unioni montane, comunità montane, agenzie regionali o locali, consorzi di enti locali, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche servizi alla persona, aziende sanitarie, aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, camere di commercio, Sono iscritti anche i dipendenti delle aziende speciali, purché non abbiano la forma di SpA.
CPS – Cassa Pensioni Sanitari
Sono iscritti alla CPS, a titolo esemplificativo, i medici delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e delle IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza).
CPI – Cassa Pensioni Insegnanti
Sono iscritti alla CPI gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali.
CPUG – Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
Sono iscritti alla CPUG gli ufficiali giudiziari, i coadiutori ufficiali giudiziari e gli operati UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzione e Protesti).
Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico
Per il comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, come noto iscritto alla Cassa Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS), il legislatore ha storicamente perseguito l’obiettivo di garantire rendimenti pensionistici più elevati alle qualifiche inferiori, maggiormente esposte ai rischi connessi all’attività svolta. Allo stato attuale occorre distinguere il regime applicabile a seconda che il lavoratore abbia o meno maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Personale con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995
Per le seguenti categorie di personale:
- Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza (Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri e Finanzieri);
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, settore operativo e aeronavigante;
- Corpo di Polizia Penitenziaria (in servizio all’11 gennaio 1991 e proveniente dal disciolto Corpo degli Agenti di Custodia);
- Polizia di Stato (Agenti, Assistenti, Sovrintendenti e Ispettori provenienti dal disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e dal Corpo della Polizia Femminile);
- Corpo Forestale dello Stato (ruoli di Ispettore, Sovrintendente, Assistente e Agente);
è riconosciuto:
- un rendimento del 44% della base pensionabile al 20° anno di anzianità contributiva;
- un incremento del 3,6% per ciascun anno di contribuzione dal 21° anno fino al 31 dicembre 1997,
ai sensi dell’articolo 54 del DPR n. 1092/1973.
Dal 1° gennaio 1998, il rendimento annuo è invece pari al 2%, in applicazione dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 165/1997.
Personale delle Forze Armate senza grado di ufficiale
Per il personale dell’Esercito, dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare privo del grado di ufficiale, le aliquote di rendimento sono così determinate:
- 44% della base pensionabile al raggiungimento di 20 anni di servizio;
- 2,25% per ciascun anno di contribuzione dal 21° anno fino al 31 dicembre 1997;
- 1,8% per ogni anno di servizio successivo al 1997.
Altre figure professionali
Per le restanti categorie del comparto si applica:
- 44% della base pensionabile in corrispondenza di 20 anni di servizio;
- 1,8% per ciascun anno di servizio successivo.
Personale con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995
Per il personale militare (Esercito, Marina, Aeronautica) e per le figure equiparate (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), nonché per i dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenenti al settore operativo e al settore aeronavigante, si applica un’aliquota di rendimento pari al 2,44% della base pensionabile per ciascun anno di anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995.
Tale aliquota è stata estesa anche al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria per effetto dell’articolo 1, comma 101, della legge n. 234/2021.
Il meccanismo dell’abbattimento
È opportuno segnalare che, nella previdenza del pubblico impiego, fino al 31 dicembre 1992 non erano previsti tetti pensionabili tali da ridurre le aliquote di rendimento al superamento di determinate soglie di retribuzione, come invece accadeva nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Il risultato era la possibilità di trasformare in pensione l’intera retribuzione pensionabile annua, anche con rendimenti superiori al 2% per ogni anno di servizio.
A partire dal 1° gennaio 1993, l’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 503/1992 ha introdotto un meccanismo di abbattimento della retribuzione pensionabile, aggiornato ogni cinque anni, con l’obiettivo di allineare progressivamente, nell’arco di 35 anni, le percentuali di riduzione a quelle previste per l’AGO.
Tale processo di allineamento è stato anticipato al 1° gennaio 1998 dall’articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997.
Periodo transitorio 1993–1997
Per effetto della disciplina transitoria:
- dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997,
i rendimenti accantonati hanno subito riduzioni solo per le fasce di reddito superiori all’ultima fascia pensionabile; - la riduzione è stata applicata in misura pari alla metà di quella ordinaria,
con un abbattimento del 27,5% della retribuzione eccedente l’ultima fascia pensionabile.
Dal 1° gennaio 1998
A decorrere dal 1° gennaio 1998, anche gli iscritti alle forme pensionistiche del comparto pubblico sono integralmente soggetti all’abbattimento della retribuzione pensionabile al di sopra della prima fascia, secondo le medesime regole previste per gli iscritti all’AGO.
Fondi sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
Anche i lavoratori iscritti ai fondi sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (quali, a titolo esemplificativo, Fondo Volo, Telefonici, Elettrici, Trasporti, INPDAI, ENPALS) hanno storicamente beneficiato di aliquote di rendimento più favorevoli rispetto a quelle previste per l’AGO.
Solo a decorrere dal 1° gennaio 1995, infatti, l’articolo 17 della legge n. 724/1994 ha esteso anche a tali fondi la regola secondo cui l’aliquota di rendimento non può eccedere il 2% annuo.
In gran parte dei fondi sostitutivi, tuttavia, il processo di armonizzazione con il sistema AGO si è completato solo dal 1° gennaio 1998, quando, a seguito dell’adozione dei decreti attuativi della Riforma Dini, sono state applicate:
- le regole AGO per la determinazione della retribuzione pensionabile;
- le percentuali di abbattimento dei rendimenti per le quote di retribuzione eccedenti la prima fascia pensionabile.
Ex Fondo Ferrovie dello Stato
Per il personale iscritto al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato, il coefficiente di rendimento è pari a:
- 2,6% per ogni anno di anzianità contributiva maturato fino al 10° anno;
- 2% per ogni anno di anzianità contributiva successivo.
Tale regime di rendimento trova concreta applicazione esclusivamente per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1994, in quanto l’articolo 17 della legge n. 724/1994 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, il coefficiente di rendimento non possa in ogni caso eccedere il 2% annuo.
Calcolo Quota B
Per la determinazione della Quota B per i lavoratori del settore privato occorre individuare l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 fino alla data di pensionamento e in base a questo dato procedere con diversi calcoli.
Generalmente si procede con questo calcolo:
A (anzianità contributiva dal 01.01.1993 e fino alla data di pensionamento) x B (retribuzione media settimanale degli ultimi 10 anni (15 anni per gli autonomi)) x Aliquota di rendimento (coefficiente fisso da applicare fino ad una retribuzione media settimanale pensionabile inferiore a 1.066,31 € (pari ad una retribuzione annua di 55.448,13 €).
Di seguito una tabella riepilogativa:
Soggetti | Anzianità contributiva utile al calcolo | Periodo di riferimento per il calcolo |
Lavoratori con almeno 15 anni di contributi al 31.12.1992 e con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 | Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 | Retribuzione media degli ultimi 10 anni di lavoro (15 per gli autonomi) |
Lavoratori con almeno 15 anni di contributi al 31.12.1992 e con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 | Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 | Retribuzione media degli ultimi 10 anni di lavoro (15 per gli autonomi) |
Lavoratori con meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992 e con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 | Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 | Retribuzione media degli ultimi 5 anni anteriori al 31.12.1992 (10 per gli autonomi), incrementata dei periodi lavorati tra il 1° gennaio 1993 e la decorrenza di pensione. Per il pubblico impiego: retribuzione media dal 01.01.1993 alla data di decorrenza di pensione |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 e con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. | Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 | Retribuzione media dell’intera vita lavorativa |
La Quota B per i dipendenti pubblici
Per la determinazione della Quota B per i lavoratori del settore pubblico il calcolo avviene in questa maniera:
Se il lavoratore ha almeno 15 anni di contributi al 31.12.1992, si prendono gli ultimi 10 anni di contributi anteriori alla decorrenza della pensione.
Se il lavoratore ha meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992, si prendono in considerazione tutti gli anni di contribuzione dal 1993 alla decorrenza della pensione.
Per questi lavoratori occorre considerare, dal 1° gennaio 1996, anche le voci accessorie
(che per gli iscritti alla Cassa Stato concorrono solo per l’eventuale valore eccedente la maggiorazione del 18% della legge n. 177/1976).
Da segnalare che le aliquote di rendimento per i lavoratori del pubblico impiego sono state allineate gradualmente a quelle vigenti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Ciò è avvenuto con l’articolo 17 della legge n. 724/1994, che ha attribuito dal 1° gennaio 1995 un rendimento pari al 2% per ogni anno di anzianità di servizio, superando di fatto le aliquote di rendimento più favorevoli riconosciute in precedenza.
Il processo di armonizzazione si è concluso il 1° gennaio 1998, quando, con l’articolo 59 della legge n. 449/1997, il legislatore ha esteso anche a questi lavoratori i tetti alla retribuzione pensionabile previsti nell’AGO.
Attenzione
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 707, della legge n. 190/2014, per i soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, l’INPS è tenuto a effettuare un doppio calcolo della pensione con riferimento ai periodi di lavoro dal 1° gennaio 2012 in poi.
Il legislatore ha infatti stabilito che l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può superare quello che sarebbe stato liquidato applicando le regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero.
In applicazione di tale disposizione, l’Istituto di previdenza deve procedere a:
- un calcolo secondo le regole vigenti dal 1° gennaio 2012, ossia
sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 + quota contributiva dal 1° gennaio 2012 alla data di pensionamento; - un calcolo con il sistema interamente retributivo, quindi senza applicazione della quota contributiva.
L’importo della pensione liquidata sarà quindi pari al valore più basso tra i due risultati ottenuti.
L’obiettivo della norma è quello di evitare che i trattamenti pensionistici risultino più elevati rispetto a quelli che sarebbero spettati in base al sistema previgente, impedendo la cumulabilità dei benefici del sistema retributivo fino al 2011 con quelli derivanti dalla contribuzione successiva al 2012.
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Il calcolo contributivo
Il sistema di calcolo contributivo è utilizzato per determinare la pensione dei seguenti soggetti:
- lavoratori che, al 31 dicembre 1995, non risultano in possesso di alcun versamento contributivo, né in Italia né all’estero, e che non hanno richiesto accrediti figurativi (ad esempio per il servizio militare) riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996;
- lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, per i quali dal 1° gennaio 1996 la pensione viene automaticamente calcolata, per la quota maturata successivamente, secondo il criterio contributivo;
- lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 che optano volontariamente per la liquidazione della pensione con il sistema interamente contributivo, includendo anche i periodi antecedenti al gennaio 1996;
- lavoratori che accedono alla pensione mediante la Totalizzazione contributiva (salvo opzione per diverso calcolo con la pensione di vecchiaia sempre in totalizzazione);
- donne che accedono alla pensione tramite la cosiddetta “Opzione Donna”;
Nel sistema di calcolo contributivo, la pensione è determinata in funzione dei contributi accreditati nell’intera vita lavorativa, ai quali viene applicato un parametro di trasformazione variabile in base all’età anagrafica al momento del pensionamento.
La base di calcolo è costituita dal montante contributivo, formato da:
- tutti i contributi versati a partire dal 1° gennaio 1996,
- rivalutati annualmente sulla base dei parametri ISTAT,
- incrementati dai contributi versati nell’anno in cui si maturano i requisiti per la pensione.
Per convertire il montante contributivo in pensione annua lorda, è sufficiente moltiplicare l’importo complessivo per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età in cui si decide di accedere alla pensione.
Il montante contributivo
Il montante dei contributi versati viene determinato, in primo luogo, moltiplicando la retribuzione annua accreditata (così come risulta dall’estratto conto contributivo) per una specifica aliquota di computo, applicata ai periodi a partire dal 1° gennaio 1996.
L’aliquota di computo varia in funzione della tipologia di attività svolta e, in particolare, è pari a:
- 33% per il lavoro dipendente e per i collaboratori iscritti esclusivamente alla Gestione Separata;
- aliquota inferiore per il lavoro autonomo o per i professionisti Gestione Separata (generalmente pari al 24%), con possibili variazioni in base al periodo da rivalutare.
Il valore così ottenuto viene successivamente rivalutato annualmente sulla base dei parametri ISTAT, mediante l’applicazione del tasso di capitalizzazione.
Il tasso di capitalizzazione, pari al valore medio quinquennale del PIL, ha la funzione di adeguare il montante contributivo all’andamento della ricchezza nazionale.
Tale tasso non si applica al primo anno di contribuzione e all’anno di decorrenza della pensione (Circolare Inps n. 219 del 17 dicembre 1999).
Per determinare il montante contributivo è necessario conoscere quattro elementi fondamentali:
- retribuzione o reddito imponibile annuo;
- aliquota di computo;
- tasso di capitalizzazione;
- coefficiente di trasformazione.
Una volta calcolato il montante contributivo rivalutato, per determinare l’importo della pensione annua lorda è necessario moltiplicare tale montante per il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell’età di accesso alla pensione.
In particolare, più si posticipa il pensionamento, più aumenta il coefficiente, consentendo una maggiore trasformazione del montante in rendita pensionistica.
L’importo annuo così ottenuto deve essere diviso per 13: il risultato rappresenta l’importo mensile lordo della pensione che l’INPS provvederà a corrispondere.
Attenzione
Nel sistema di calcolo contributivo è previsto un massimale di reddito, oltre il quale non è più dovuto il versamento dei contributi previdenziali. Per l’anno 2026, tale massimale contributivo è pari a € 122.295,00 lordi.
Il meccanismo di calcolo della Quota contributiva
Il meccanismo di calcolo della pensione è piuttosto semplice e veloce. Per convertire il montante contributivo in pensione annua lorda, è sufficiente moltiplicare l’importo complessivo per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età in cui si decide di accedere alla pensione.
Si pensi ad un lavoratore che:
Inizio attività lavorativa | 1° gennaio 1998 |
Retribuzione annua | 22.500,00 € |
Anni di contribuzione | 20 anni |
Età di pensionamento | 67 anni |
Decorrenza pensione | 01/01/2024 |
Totale versamenti contributivi | 148.500,00 € |
Montante contributivo rivalutato | 160.000,00 |
Coefficiente di trasformazione collegato all’età | 5,723% |
Per convertire in pensione annua lorda tale importo basterà moltiplicarlo per il coefficiente di trasformazione relativo all’età in cui il lavoratore decide di uscire dal mondo del lavoro.
Importo pensione annua | 9.156,80 € |
(160.000,00 € x 5,723%) | |
Importo pensione mensile | 704,37 € |
9.156,80 : 13 | |
Le frazioni di mese
Nello stabilire il coefficiente da utilizzare bisogna tener conto anche delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato. Infatti la normativa prevede che il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione.
Esempio
Età pensionamento | 58 anni e 6 mesi |
Coefficiente di 59 anni | 4,493 |
Coefficiente di 58 anni | 4,378 |
Differenza | 0,115 |
Coefficiente di trasformazione da applicare | 4,378 + (6 : 12 x 0,115) = 4,446 |
Serie storica coefficienti di trasformazione (valori in %) – L. 335/95
Età | 1996-2009 | 2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 |
57 | 4,720 | 4,419 | 4,304 | 4,246 | 4,200 | 4,186 | 4,270 | 4,204 |
58 | 4,860 | 4,538 | 4,416 | 4,354 | 4,304 | 4,289 | 4,378 | 4,308 |
59 | 5,006 | 4,664 | 4,535 | 4,468 | 4,414 | 4,399 | 4,493 | 4,419 |
60 | 5,163 | 4,798 | 4,661 | 4,589 | 4,532 | 4,515 | 4,615 | 4,536 |
61 | 5,330 | 4,940 | 4,796 | 4,719 | 4,657 | 4,639 | 4,744 | 4,661 |
62 | 5,514 | 5,093 | 4,940 | 4,856 | 4,790 | 4,770 | 4,882 | 4,795 |
63 | 5,706 | 5,297 | 5,094 | 5,002 | 4,932 | 4,910 | 5,028 | 4,936 |
64 | 5,911 | 5,432 | 5,259 | 5,159 | 5,083 | 5,060 | 5,184 | 5,088 |
65 | 6,136 | 5,620 | 5,435 | 5,326 | 5,245 | 5,220 | 5,352 | 5,250 |
66 | 6,136 | 5,620 | 5,624 | 5,506 | 5,419 | 5,391 | 5,531 | 5,423 |
67 | 6,136 | 5,620 | 5,826 | 5,700 | 5,604 | 5,575 | 5,723 | 5,608 |
68 | 6,136 | 5,620 | 6,046 | 5,910 | 5,804 | 5,772 | 5,932 | 5,808 |
69 | 6,136 | 5,620 | 6,283 | 6,135 | 6,021 | 5,985 | 6,154 | 6,024 |
70 | 6,136 | 5,620 | 6,541 | 6,378 | 6,257 | 6,215 | 6,395 | 6,258 |
71 | 6,136 | 5,620 | 6,541 | 6,378 | 6,513 | 6,466 | 6,655 | 6,510 |
Il calcolo contributivo a seguito di opzione
Per l’esercizio dell’opzione per il sistema contributivo, i lavoratori devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
- avere meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995;
- avere almeno 15 anni di contribuzione complessiva, di cui almeno 5 anni nel sistema contributivo, ossia successivi al 31 dicembre 1995;
- essere in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Attenzione
Con l’esercizio dell’opzione:
- si perde il diritto all’integrazione al trattamento minimo della pensione, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della Legge n. 335/1995;
- la retribuzione è assoggettata al massimale della base pensionabile e contributiva, previsto dall’articolo 1, comma 18, della Legge n. 335/1995, a decorrere dalla data di esercizio dell’opzione.
L’opzione per il calcolo contributivo della pensione è irrevocabile dal momento in cui produce effetti giuridici sulla posizione assicurativa del lavoratore.
Il calcolo della pensione con l’opzione al contributivo: i 5 passaggi di calcolo
1.Individuazione della base imponibile nel periodo di riferimento
Il periodo di riferimento varia in base alla gestione previdenziale.
Settore privato (AGO e fondi sostitutivi)
Il periodo di riferimento coincide con le ultime 520 settimane di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1996 (circa 10 anni).
Settore pubblico (fondi esclusivi dell’AGO)
Occorre distinguere:
- se il lavoratore ha almeno 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992, il periodo di riferimento è costituito dagli ultimi 18 mesi anteriori al 1° gennaio 1996 (compresi tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995);
- se ha meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992, il periodo di riferimento coincide con l’intero triennio 1993–1995.
In ciascun anno la base imponibile:
- non può eccedere il massimale contributivo del sistema contributivo;
- deve essere svalutata al 1996 applicando il coefficiente desunto dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI).
2.Determinazione della contribuzione media nel periodo di riferimento
Per ogni anno del periodo di riferimento:
- la base imponibile viene moltiplicata per l’aliquota contributiva vigente in quell’anno e in quella gestione;
- dal 1993 al 1995, per la quota di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile, l’aliquota è incrementata di un punto percentuale (art. 21, comma 6, L. 67/1988).
I contributi così determinati:
- sono rivalutati annualmente su base composta fino al 31 dicembre 1995, utilizzando il tasso annuo di capitalizzazione.
Settore privato
La somma dei contributi rivalutati viene divisa per il numero complessivo delle settimane del periodo di riferimento, ottenendo la retribuzione media settimanale.
Settore pubblico
La rivalutazione avviene applicando direttamente alla base imponibile la variazione media quinquennale del PIL determinata dall’ISTAT (coeff. 1,088611 per il 1993; 1,072990 per il 1994; 1,065726 per il 1995).
La somma delle retribuzioni rivalutate viene divisa per:
- 36 mesi, se l’anzianità al 31.12.1992 è inferiore a 15 anni;
- 18 mesi, se pari o superiore a 15 anni.
Si ottiene così la retribuzione media mensile. Nei fondi esclusivi dell’AGO sono inclusi anche gli emolumenti accessori, anche se entrati nella base pensionabile solo dal 1996 (art. 2, co. 4, D.Lgs. 180/1997).
3.Anzianità contributiva antecedente al periodo di riferimento
Occorre individuare l’anzianità contributiva precedente al periodo di riferimento:
- fino al 1985 per i lavoratori privati e autonomi;
- fino al 31 dicembre 1992 per i dipendenti pubblici.
Questa anzianità non viene considerata integralmente, ma ridotta anno per anno in base al rapporto tra:
- l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno;
- l’aliquota contributiva media vigente nei dieci anni precedenti l’anno di esercizio dell’opzione.
Esempio:
52 settimane nel 1980 con aliquota del 23,89%, a fronte di un’aliquota media del 33%, diventano:
52 × (23,89 / 33) = 38 settimane ponderate.
4.Montante contributivo virtuale al 31 dicembre 1995
A questo punto:
- si sommano le settimane (o mesi) ponderate antecedenti al periodo di riferimento;
- si aggiungono integralmente quelle del periodo di riferimento.
Il totale rappresenta l’anzianità contributiva complessiva ante 1996, che viene moltiplicata per la contribuzione media calcolata in precedenza.
Il risultato costituisce il montante contributivo ante 1996, che deve essere rivalutato dal 1996 fino all’anno precedente la decorrenza della pensione applicando i coefficienti di capitalizzazione (PIL).
6.Somma dei montanti e trasformazione in pensione
Al montante ante 1996 si aggiunge il montante post 1995, determinato secondo le regole contributive ordinarie (33% della retribuzione imponibile annua, rivalutato fino alla decorrenza).
La somma dei due montanti costituisce il montante contributivo complessivo sul quale si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età raggiunta alla decorrenza della pensione.
Documentazione tecnica
Circolare Inps n. 181/2001; Circolare ex Inpdap n. 65/2001; Circolare ex Inpdap n. 62/1997; D.Lgs 180/1997.
Opzione per il sistema contributivo
Cosa comporta questa scelta previdenziale, quali sono le condizioni richieste e quali pro e contro valutare prima di decidere.
Il calcolo nel sistema misto
Con la legge n. 335/1995 (cosiddetta riforma Dini), che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo e apportato profondi cambiamenti al sistema previdenziale italiano, è stata salvaguardata la quota di pensione calcolata con il metodo retributivo per i lavoratori che non avevano maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Per tali soggetti, infatti, pur non avendo raggiunto la soglia dei 18 anni di contribuzione, resta comunque possibile valorizzare i contributi versati prima del 1° gennaio 1996.
In questi casi, il metodo di calcolo applicabile è quello misto, in quanto la pensione viene determinata attraverso:
- una quota retributiva riferita all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995;
- una quota contributiva relativa ai contributi versati dal 1° gennaio 1996 in poi.
In concreto, la pensione risulta composta da tre distinte quote, di cui due calcolate con il sistema retributivo:
Quota di pensione | Periodo di anzianità contributiva | Sistema di calcolo |
Quota A | Anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 | Calcolo retributivo |
Quota B | Anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 | Calcolo retributivo |
Quota C | Contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 in poi | Calcolo contributivo |
Per determinare l’importo complessivo della pensione, è sufficiente sommare le singole quote di pensione calcolate secondo i criteri sopra indicati (quote retributive + quota contributiva).





