Oggetto: Legge 247/2007: nuovi requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia e nuove finestre di accesso per il regime generale e i fondi speciali, dal 1° gennaio 2008
In sintesi
La legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha modificato i requisiti per accedere alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, in vigore dal 1° gennaio 2008. Le nuove regole sostituiscono quelle previste dalla legge 243/2004. Chi aveva già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007 continua ad applicare la normativa precedente.
Per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, la pensione di anzianità richiede almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età per i dipendenti (59 per gli autonomi). Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto sistema delle quote, che somma età anagrafica e anzianità contributiva: i dipendenti devono raggiungere quota 95 (con età minima 59 anni) fino al 31 dicembre 2010, poi quota 96 e infine quota 97 dal 2013. Per i lavoratori autonomi le quote sono più alte di un'unità rispetto ai dipendenti. In ogni caso, con 40 anni di contribuzione si può andare in pensione a qualsiasi età.
La legge 247/2007 introduce anche le finestre di accesso per la pensione di vecchiaia, prima assenti. Per i dipendenti, le finestre sono trimestrali: chi matura i requisiti entro il primo trimestre accede alla pensione dal 1° luglio dello stesso anno, e così via con uno scorrimento di tre mesi. Per i lavoratori autonomi lo scarto è di un trimestre aggiuntivo rispetto ai dipendenti. Le stesse finestre si applicano alla pensione supplementare e agli assegni ordinari di invalidità trasformati d'ufficio.
I contributi da riscatto dei periodi di studio diventano utili, dal 1° gennaio 2008, anche per raggiungere i 40 anni di contribuzione richiesti nel sistema contributivo. Restano esclusi dal computo i contributi versati in prosecuzione volontaria. I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 mantengono le vecchie regole solo per la pensione di anzianità, non per quella di vecchiaia. Le lavoratrici dipendenti con almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età (58 se autonome) possono accedere in via sperimentale alla pensione di anzianità con il calcolo contributivo, ferme restando le finestre ordinarie.
- Lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti)
- Iscritti alla gestione separata INPS
- Iscritti ai fondi speciali (Volo, Ferrovie, Dazio, Clero, ex Elettrici, ex Telefonici, ex Marittimi, ex Autoferrotranvieri, Gas, Esattoriali, Porto di Genova e Trieste)
- Lavoratrici che accedono al regime sperimentale con 57 anni (dipendenti) o 58 anni (autonome)
- Soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007
- Dal 1° gennaio 2008 la pensione di anzianità richiede 35 anni di contribuzione e 58 anni di età per i dipendenti (59 per gli autonomi); con 40 anni si va in pensione a qualsiasi età
- Dal 1° luglio 2009 scatta il sistema delle quote: la somma di età e contribuzione deve raggiungere soglie crescenti nel tempo, con un minimo anagrafico
- Dal 1° gennaio 2008 anche la pensione di vecchiaia è soggetta a finestre di accesso trimestrali, con decorrenza posticipata rispetto alla maturazione dei requisiti
- I contributi da riscatto dei periodi di studio sono computabili per raggiungere i 40 anni di anzianità contributiva nel sistema contributivo
- Chi aveva maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007 non è toccato dalle nuove regole
- I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 mantengono le vecchie regole solo per la pensione di anzianità
Date e scadenze
- 31 dicembre 2007: termine per maturare i requisiti con le vecchie regole (salvaguardia)
- 30 giugno 2009: fine del regime transitorio con requisito 35 anni + età minima (Tabella A)
- 1° luglio 2009: entrata in vigore del sistema delle quote (Tabella B)
- 31 dicembre 2010: fine del periodo con quota 95 (dipendenti) e quota 96 (autonomi)
- 31 dicembre 2012: fine del periodo con quota 96 (dipendenti) e quota 97 (autonomi)
- 1° gennaio 2013: entrata in vigore di quota 97 (dipendenti) e quota 98 (autonomi), salvo eventuale differimento ministeriale
- 31 dicembre 2012: termine entro cui il Ministero del Lavoro può emanare decreto per differire l'incremento dei requisiti dal 2013
Domande frequenti
Se ho maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2007, devo applicare le nuove regole?
No. Chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007 continua ad accedere alla pensione secondo la normativa precedente, senza essere toccato dalle novità della legge 247/2007.
Cosa si intende per 'quota' nel sistema delle quote?
La quota è la somma tra l'età anagrafica e gli anni di contribuzione del lavoratore. Dal 1° luglio 2009, per andare in pensione di anzianità, un dipendente deve raggiungere quota 95 (poi 96 e 97 negli anni successivi), avere almeno 35 anni di contribuzione e rispettare un'età minima.
Cosa sono le finestre di accesso per la pensione di vecchiaia?
Dal 1° gennaio 2008 non si può più andare in pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. Il pagamento parte solo alla prima finestra trimestrale utile: ad esempio, un dipendente che matura i requisiti entro marzo deve attendere il 1° luglio dello stesso anno.
I contributi da riscatto della laurea contano per raggiungere i 40 anni di contribuzione?
Sì, dal 1° gennaio 2008 i contributi da riscatto dei periodi di studio sono utili anche per raggiungere i 40 anni di anzianità contributiva nel sistema contributivo. Restano invece esclusi i contributi versati in prosecuzione volontaria.
Le nuove finestre di accesso si applicano anche ai fondi speciali come le Ferrovie?
Sì, le nuove regole si applicano agli iscritti ai Fondi Volo, Dazio, Clero, Ferrovie dello Stato e agli altri fondi speciali elencati nella circolare, con alcune specificità di calcolo per il Fondo FS.




