Oggetto: Nuove norme sul riscatto della laurea introdotte dalla legge 247/2007: rateizzazione in 120 rate senza interessi e possibilità per i non iscritti ad alcuna previdenza
In sintesi
La legge 247/2007 (art. 1, comma 77) ha modificato la disciplina del riscatto dei corsi universitari. Le nuove regole si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2008. Chi aveva già presentato domanda può rinunciarvi e ripresentarla, oppure chiedere che venga retrodatata al 1° gennaio 2008, tenendo conto che il costo verrà ricalcolato sulla base della nuova data.
Il pagamento dell'onere di riscatto può avvenire in unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza applicazione di interessi. È possibile estinguere il debito anche in meno di 120 rate, sempre senza interessi. Il pensionato non può chiedere la rateizzazione; se va in pensione mentre sta pagando a rate, deve saldare il residuo in un'unica soluzione.
Per la prima volta, il riscatto laurea è accessibile anche a chi non ha mai lavorato e non è mai stato iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria, inclusa la Gestione Separata. Per questi soggetti il costo si calcola sul minimale annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota FPLD vigente all'anno della domanda. Il contributo versato resta depositato presso l'INPS e viene trasferito alla gestione previdenziale scelta dall'interessato quando inizierà a lavorare.
I periodi riscattati ai sensi delle nuove norme sono utili ai fini del diritto a pensione, compresi i 40 anni nel sistema contributivo (pensione di vecchiaia senza limite anagrafico) e i 35 anni per la pensione anticipata. Questa valenza vale anche per le domande presentate prima del 1° gennaio 2008. Il contributo è fiscalmente deducibile; se l'interessato è fiscalmente a carico, i familiari possono detrarre il 19% dell'importo versato.
- Laureati che vogliono riscattare gli anni universitari ai fini pensionistici
- Giovani inoccupati che non hanno mai lavorato né versato contributi
- Lavoratori con domanda di riscatto già presentata prima del 1° gennaio 2008
- Lavoratori che stanno già pagando il riscatto a rate con la vecchia disciplina
- Familiari che sostengono fiscalmente un inoccupato che riscatta la laurea
- Il pagamento può essere dilazionato in 120 rate mensili senza interessi (prima le rate erano meno numerose e soggette a interessi)
- Anche chi non ha mai lavorato e non è iscritto ad alcuna previdenza può riscattare la laurea
- Per i non iscritti il costo si calcola sul minimale artigiani/commercianti per l'aliquota FPLD, non sulla retribuzione effettiva
- I periodi riscattati contano per maturare il diritto a pensione (40 anni contributivi o 35 anni per pensione anticipata)
- Chi va in pensione durante la rateizzazione perde il beneficio e deve pagare il residuo in un'unica soluzione
- Il montante accumulato dai non iscritti resta all'INPS e viene trasferito alla gestione previdenziale scelta dall'interessato in un secondo momento
Date e scadenze
- 1° gennaio 2008: data dalla quale si applicano le nuove regole; le domande presentate prima possono essere adeguate su richiesta
Domande frequenti
Posso pagare il riscatto laurea a rate senza interessi anche se ho presentato la domanda prima del 2008?
Sì, ma occorre rinunciare alla domanda precedente e ripresentarla, oppure chiedere che venga considerata presentata dal 1° gennaio 2008. Il costo verrà ricalcolato sulla base della nuova data.
Sono un neolaureato senza lavoro: posso già riscattare la laurea?
Sì. Dal 2008 possono riscattare la laurea anche i soggetti che non hanno mai lavorato e non sono mai stati iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria. Il contributo viene versato all'INPS e trasferito alla gestione pensionistica quando inizierai a lavorare.
Il riscatto laurea fatto da un inoccupato conta per la pensione?
Sì. I periodi riscattati sono utili per raggiungere i 40 anni di contribuzione richiesti dalla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo e i 35 anni per la pensione anticipata.
Cosa succede se vado in pensione mentre sto ancora pagando le rate del riscatto?
Il beneficio della rateizzazione decade al momento del pensionamento. Dovrai versare in un'unica soluzione il capitale residuo ancora dovuto.
Il contributo per il riscatto laurea è deducibile fiscalmente?
Sì, è deducibile dal reddito imponibile. Se l'interessato non ha reddito proprio, i familiari di cui è fiscalmente a carico possono detrarre il 19% dell'importo versato dalla propria imposta.




