4 Giugno 2026

CIGS e mobilità in deroga 2026: 100 milioni per le aree di crisi

L'INPS, con il messaggio n. 1702 del 22 maggio 2026, fornisce le istruzioni operative e contabili per la proroga, per l'anno 2026, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e della mobilità in deroga a favore dei lavoratori impiegati nelle aree di crisi industriale complessa. La legge di bilancio 2026 stanzia 100 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione. La gestione delle risorse, rispetto agli anni precedenti, è ora accentrata a livello nazionale.

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1702 del 22 maggio 2026, con il quale fornisce le istruzioni operative e contabili relative alla proroga, per l’anno 2026, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e di mobilità in deroga destinati ai lavoratori dipendenti da aziende ubicate nelle aree di crisi industriale complessa.

Il quadro normativo

La misura è stata prorogata dall’art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), come modificato dall’art. 14, comma 1-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. Tali disposizioni stanziano risorse pari a 100 milioni di euro per il 2026, a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La principale novità: gestione accentrata delle risorse

Rispetto al passato, quando le risorse venivano ripartite tra le Regioni tramite decreto interministeriale con quote fisse per ciascun territorio, dal 2026 è previsto un unico plafond nazionale da 100 milioni di euro. Le autorizzazioni dipendono dalla disponibilità complessiva residua, e la sostenibilità finanziaria di ogni richiesta viene verificata direttamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in ordine cronologico di presentazione delle istanze. I fondi residui delle annualità precedenti non possono essere utilizzati per il 2026.

L’INPS è tenuto a effettuare il monitoraggio dei flussi di spesa e a riferire al Ministero con cadenza almeno semestrale.

Integrazione salariale straordinaria nelle aree di crisi

Con riferimento alla CIGS per le aree di crisi industriale complessa, il messaggio prevede le seguenti indicazioni operative principali:

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  • Il trattamento può essere riconosciuto per un massimo di 12 mesi, anche in deroga ai limiti ordinari di durata stabiliti dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
  • È istituito il nuovo codice evento «173», denominato «Proroga imprese operanti aree crisi industriale complessa – Art. 44, c. 11-bis (circ. INPS 1/2026, par. 3.1.1)», nell’ambito del codice intervento «333», destinato ai trattamenti con decorrenza iniziale nel 2026.
  • La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al nuovo codice, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
  • I datori di lavoro che ricevono il pagamento in modalità di conguaglio devono esporre i dati nel flusso Uniemens-Cig (UNI41) utilizzando il nuovo codice causale «L150».
  • Le autorizzazioni rilasciate nell’ambito di questa misura non sono soggette al contributo addizionale.

Mobilità in deroga nelle aree di crisi

Per la mobilità in deroga, il messaggio chiarisce che la competenza nell’individuazione dei beneficiari e nell’applicazione delle misure di politica attiva resta in capo alle Regioni, secondo quanto previsto dai rispettivi piani regionali e dall’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Le aree territoriali coinvolte includono, tra le altre, Venezia-Porto Marghera e i principali poli industriali campani (Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra e Castellammare-Torre Annunziata).

I decreti regionali di autorizzazione dovranno essere trasmessi all’INPS esclusivamente tramite il sistema «SIP» (Sistema Informativo Percettori), utilizzando il decreto convenzionale «20026». Per il 2026, l’importo medio mensile della prestazione è fissato in 1.638,63 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e di assegno per il nucleo familiare.

Esonero dalla contribuzione addizionale

Il messaggio conferma inoltre la proroga al 2026 dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale per i datori di lavoro autorizzati all’utilizzo della CIGS per le unità produttive ubicate nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo di 12 mesi.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri, il messaggio rinvia ai conti già in uso: GAU30210 e GAU30280 per i pagamenti diretti ai lavoratori, e GAU30165 e GAU30265 per i pagamenti tramite conguaglio Uniemens, istituiti con il messaggio n. 1873 del 4 maggio 2017.

Il testo integrale del messaggio è disponibile sul portale ufficiale dell’INPS all’indirizzo www.inps.it.

Fonte: INPS, Messaggio n. 1702 del 22 maggio 2026

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