Con la Circolare n. 56 del 14 maggio 2026, l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative per l’applicazione del Bonus ZES 2026, istituito dall’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale», il cosiddetto Decreto Primo Maggio.
Cos’è il Bonus ZES 2026
Il Bonus ZES 2026 è un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2026 presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica.
La misura si inserisce nel più ampio pacchetto di incentivi all’occupazione varato dal D.L. n. 62/2026, che prevede anche il Bonus Giovani (Circolare INPS n. 55/2026) e il Bonus Donne (Circolare INPS n. 57/2026).
Chi può beneficiarne: datori di lavoro
Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro privati con non più di 10 dipendenti che effettuano assunzioni di personale non dirigenziale presso sedi o unità produttive site nelle regioni della ZES Unica.
La circolare precisa che l’esonero non si applica ai lavoratori occupati in Paesi extra-UE non convenzionati, in ragione della disciplina previdenziale speciale prevista dal D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che stabilisce una contribuzione calcolata su retribuzioni convenzionali.
Requisiti del lavoratore da assumere
Il lavoratore da assumere deve possedere entrambi i seguenti requisiti:
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Scopri tutte le guide- aver compiuto almeno 35 anni di età alla data dell’assunzione;
- essere disoccupato da almeno 24 mesi.
Le assunzioni agevolate devono riguardare personale non dirigenziale.
Misura e limite massimo dell’esonero
L’esonero contributivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di 650 euro mensili per ogni lavoratore assunto.
Coordinamento con altri regimi agevolativi
La circolare chiarisce il rapporto tra il Bonus ZES 2026 e la previgente agevolazione per la ZES Unica introdotta dall’articolo 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95), come modificato dall’articolo 14 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26). Quest’ultimo aveva esteso il precedente esonero alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2026 e il 30 aprile 2026.
Obbligo di pubblicazione sul SIISL
In applicazione dell’articolo 14 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, a decorrere dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro privati che richiedono benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche devono pubblicare la disponibilità della posizione lavorativa sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Come presentare la domanda
Per conoscere con esattezza l’ammontare del beneficio spettante e la residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve presentare all’INPS una domanda di ammissione all’agevolazione esclusivamente tramite il modulo di istanza telematica, disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto nella sezione «Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026». L’INPS comunicherà con un successivo messaggio la data di attivazione del modulo.
Il testo integrale della circolare è disponibile sul portale ufficiale dell’INPS, sezione Circolari, Messaggi e Normativa.
Fonte: INPS, Circolare n. 56 del 14 maggio 2026 – Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 ↗





