29 Maggio 2026

Bonus donne 2026: esonero contributivo 100% per le assunzioni stabili

Con la Circolare n. 57 del 14 maggio 2026, l'INPS fornisce le prime istruzioni operative sul Bonus donne 2026, un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate. La misura, introdotta dall'art. 1 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (cosiddetto Decreto Lavoro), si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 e può durare fino a 24 mesi.

L’INPS ha pubblicato, il 14 maggio 2026, la Circolare n. 57, con cui fornisce le prime indicazioni amministrative e operative sul Bonus donne 2026, la nuova agevolazione contributiva introdotta dall’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.

Che cos’è il Bonus donne 2026

Il Bonus donne 2026 consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi INAIL, in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate. L’agevolazione è riconosciuta per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 e si protrae per un periodo massimo di 24 mesi.

Lavoratrici destinatarie

L’incentivo riguarda donne di qualsiasi età che rispettino determinate condizioni di svantaggio occupazionale. In particolare, possono accedere al beneficio:

  • donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dall’età;
  • donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, in presenza di specifici criteri di svantaggio legati all’età, al titolo di studio o al settore di occupazione.

Restano esclusi dall’agevolazione i contratti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Importi massimali dell’esonero

Il massimale mensile ordinario dell’esonero è fissato a 650 euro per lavoratrice. È tuttavia previsto un potenziamento fino a 800 euro mensili per le assunzioni di lavoratrici residenti nelle regioni della ZES Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria).

Condizioni e obblighi per i datori di lavoro

La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto di specifici requisiti. In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del D.L. n. 62/2026, il datore di lavoro deve rispettare i principi generali in materia di incentivi all’assunzione disciplinati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015. Tra le condizioni richieste figura anche la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di corrispondere alla lavoratrice un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 62/2026.

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Ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, i datori di lavoro privati che accedono a benefici contributivi sono tenuti, a decorrere dal 1° aprile 2026, a pubblicare la disponibilità della posizione lavorativa sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), istituito dall’art. 5 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48.

Procedura di accesso e monitoraggio

L’accesso all’agevolazione avviene tramite domanda telematica all’INPS. Una volta ricevuta la richiesta, l’Istituto:

  • calcola l’ammontare del beneficio spettante in base ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella domanda;
  • consulta il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (regime de minimis e aiuti di Stato).

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 62/2026, fornendo rendicontazione periodica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora, anche in via prospettica, si raggiunga il limite di spesa, l’INPS sospende l’accoglimento di ulteriori domande e ne dà immediata comunicazione ai Ministeri competenti.

Abrogazione della precedente proroga

La circolare segnala che l’articolo 5 del Decreto Lavoro ha abrogato l’art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26), che aveva prorogato fino al 31 dicembre 2026 il precedente esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate introdotto dall’art. 23 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95). Il nuovo Bonus donne 2026 sostituisce e supera il regime previgente.

Per consultare il testo integrale della circolare si rimanda al portale ufficiale dell’INPS, sezione Circolari e Messaggi: INPS, Circolare n. 57 del 14 maggio 2026.

Fonte: INPS, Circolare n. 57 del 14 maggio 2026

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