L’INPS, con il Messaggio n. 1750 del 27 maggio 2026, chiarisce le modalità operative da seguire per il riconoscimento dello stato di disabilità e per l’accesso alle prestazioni di invalidità civile nei confronti dei soggetti che hanno compiuto o compiono 70 anni di età. Le istruzioni operative hanno validità dal 1° giugno 2026 e si inseriscono nel quadro della progressiva attuazione della riforma della disabilità introdotta dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62.
Il contesto normativo: riforma della disabilità e fase sperimentale
La riforma della disabilità, disciplinata dal D.Lgs. n. 62/2024, è attualmente in fase di sperimentazione e non è ancora applicabile su tutto il territorio nazionale. Il messaggio si colloca in tale contesto transitorio, dettando regole differenziate a seconda del territorio di residenza del richiedente e dell’età anagrafica.
In particolare, l’INPS ricorda che, in attesa della piena entrata in vigore della riforma per le persone anziane, si applicano disposizioni specifiche ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni affetti da patologie croniche e ingravescenti di cui all’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 29/2024.
Accertamento nei territori interessati dalla sperimentazione
Per i soggetti ultrasettantenni affetti dalle patologie croniche e ingravescenti richiamate dalla norma, l’accertamento dello stato di disabilità avviene — anche nei territori coinvolti dalla sperimentazione — secondo la procedura prevista dal D.Lgs. n. 62/2024.
Pianifica la pensione senza errori.
Requisiti, calcoli ed esempi pratici, spiegati in modo semplice. Una guida per ogni situazione: trova quella giusta per il tuo percorso verso la pensione.
Scopri tutte le guideTuttavia, qualora il medico certificatore abbia dichiarato la presenza delle condizioni cliniche rilevanti, le domande di accertamento seguono comunque le indicazioni vigenti prima dell’avvio della sperimentazione della riforma:
- Il richiedente deve abbinare il certificato medico introduttivo alla domanda amministrativa per l’accertamento dello stato di invalidità.
- La domanda amministrativa deve essere presentata entro 90 giorni dal rilascio del certificato medico.
Procedura nei territori non coinvolti dalla sperimentazione
Nei territori che non rientrano nella fase sperimentale, si continuano ad applicare le disposizioni previgenti alla riforma della disabilità, indipendentemente dall’età del richiedente. In tali aree, pertanto, non trovano applicazione le nuove modalità introdotte dal D.Lgs. n. 62/2024.
Rettifiche ai dati
L’INPS segnala che al documento sono state apportate rettifiche ai dati rispetto alla versione originariamente pubblicata. I contenuti aggiornati sono consultabili nella sezione dedicata alle rettifiche presente nella scheda del messaggio sul portale istituzionale.
Per consultare il testo integrale del Messaggio n. 1750 del 27 maggio 2026 è possibile accedere alla sezione Circolari, Messaggi e Normativa del portale ufficiale INPS all’indirizzo www.inps.it.
Fonte: INPS, Messaggio n. 1750 del 27 maggio 2026 ↗





