28 Luglio 2026

Assegno unico 2026: le novità della Circolare INPS n. 81

L'INPS ha pubblicato la Circolare n. 81 del 24 luglio 2026 per illustrare le modifiche introdotte dall'art. 7-bis del D.L. n. 19/2026, convertito dalla Legge n. 50/2026, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico. Il documento chiarisce i requisiti di accesso, i criteri di calcolo dell'importo e le modalità di presentazione della domanda, con indicazioni operative sulla decorrenza dell'erogazione. La circolare è stata successivamente oggetto di rettifica, consultabile sul portale istituzionale.

L’INPS ha emanato la Circolare n. 81 del 24 luglio 2026 per fornire le istruzioni operative sulle novità apportate alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico dall’articolo 7-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

Il quadro normativo di riferimento

L’Assegno unico e universale, istituito con il decreto legislativo n. 230/2021, è stato oggetto di successive modifiche legislative negli anni seguenti, le cui istruzioni operative restano valide nella misura in cui risultino compatibili con le disposizioni illustrate nella nuova circolare. L’intervento più recente, recepito dalla circolare in esame, ha introdotto ulteriori variazioni alla struttura della prestazione, riguardanti in particolare i criteri di accesso e di quantificazione del beneficio.

Ambito di applicazione e requisiti di accesso

La circolare chiarisce l’espressione “figli beneficiari”, intesa in senso funzionale per individuare i soggetti in relazione ai quali i soggetti legittimati possono richiedere la prestazione, secondo le condizioni definite dal D.Lgs. n. 230/2021 e dalla normativa da esso richiamata.

Sotto il profilo territoriale, la circolare distingue tra due categorie di richiedenti:

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  • Lavoratori residenti in Italia: la domanda è acquisita in modalità proattiva, secondo le indicazioni già fornite dall’INPS con la Circolare n. 7 del 30 gennaio 2026;
  • Lavoratori non residenti in Italia: la domanda deve essere presentata con riferimento a ciascun periodo di svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale e deve essere ripresentata annualmente per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo.

Criteri di determinazione dell’importo

La circolare illustra i criteri aggiornati per il calcolo dell’importo dell’Assegno, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/2026. Le istruzioni operative coprono anche la decorrenza dell’erogazione, fornendo indicazioni agli uffici territoriali per la corretta gestione delle pratiche già in essere e delle nuove domande.

Nota sulla rettifica

L’INPS ha segnalato che alla circolare sono state apportate rettifiche ai dati, consultabili nell’apposita sezione “Rettifica” della pagina ufficiale del documento sul portale istituzionale.

Per il testo integrale e gli allegati, si rinvia alla Circolare n. 81 del 24 luglio 2026 pubblicata sul portale ufficiale dell’INPS.

Fonte: INPS, Circolare n. 81 del 24 luglio 2026

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