Con il Messaggio n. 2451 del 23 luglio 2026, l’INPS comunica ai datori di lavoro privati il termine perentorio entro cui è possibile presentare le istanze per il riconoscimento dei benefici contributivi introdotti dal decreto Coesione (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95).
I tre bonus del decreto Coesione
Le misure agevolative interessate dalla scadenza sono tre esoneri contributivi distinti, ciascuno con un proprio ambito applicativo:
- Bonus “Giovani” (art. 22 del D.L. 60/2024): esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono o trasformano a tempo indeterminato lavoratori under 35 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato.
- Bonus “Donne” (art. 23 del D.L. 60/2024): esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di donne che versano in condizioni di svantaggio occupazionale.
- Bonus “ZES unica Mezzogiorno” (art. 24 del D.L. 60/2024): ulteriore agevolazione per i datori di lavoro che assumono nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), con un limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Il termine del 30 settembre 2026
L’Istituto precisa che le suddette misure hanno trovato applicazione con riferimento agli eventi realizzatisi nell’arco temporale oggetto di incentivazione o nel periodo debitamente autorizzato dalla Commissione europea. In considerazione dell’esigenza espressa dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di consolidare definitivamente la spesa destinata a finanziare tali interventi, l’INPS fissa al 30 settembre 2026 la data ultima per l’invio delle istanze.
A decorrere dal 1° ottobre 2026, non sarà più possibile trasmettere nuove domande per assunzioni o trasformazioni contrattuali effettuate nell’arco temporale oggetto di incentivazione.
Istruzioni operative di riferimento
Le istruzioni amministrative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle tre misure erano già state fornite dall’Istituto con la Circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026. Il Messaggio n. 2451/2026 si pone quindi in continuità con tale documento, limitandosi a comunicare la scadenza definitiva per la presentazione delle domande.
Cosa devono fare i datori di lavoro
I soggetti interessati al riconoscimento di uno o più dei bonus sopra descritti sono invitati a:
- verificare la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 22, 23 e 24 del D.L. 60/2024 per le assunzioni o trasformazioni già effettuate;
- inviare le relative istanze telematiche all’INPS entro e non oltre il 30 settembre 2026;
- tenere conto che la mancata presentazione entro tale termine preclude definitivamente l’accesso all’agevolazione.
Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo integrale del Messaggio INPS n. 2451 del 23 luglio 2026 disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto.
Fonte: INPS, Messaggio n. 2451 del 23 luglio 2026 ↗