L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, con il quale fornisce le istruzioni operative e contabili per l’applicazione delle misure introdotte dal decreto-legge n. 107/2026 a sostegno dei lavoratori e delle imprese colpiti da eventi climatici eccezionali, incluse le ondate di calore. Le disposizioni si affiancano, senza sostituirle, alle regole ordinarie in materia di sospensione dell’attività per caldo eccessivo, già illustrate nel precedente Messaggio INPS n. 2103/2026.
Ambito di applicazione e periodo di riferimento
Le misure straordinarie previste dal D.L. 107/2026 si applicano esclusivamente agli eventi verificatisi tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2026. Interessano due distinti strumenti di integrazione salariale:
- CIGO – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: per i lavoratori dipendenti dei settori edile, lapideo e delle escavazioni;
- CISOA – Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli: per gli operai a tempo indeterminato del comparto agricolo.
Le agevolazioni per la CIGO (settori edile, lapideo, escavazione)
Per le imprese dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, il decreto-legge n. 107/2026 riconosce la possibilità di accedere alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili riconducibili a situazioni climatiche eccezionali, con le seguenti semplificazioni operative rispetto alla disciplina ordinaria:
- Le settimane di integrazione salariale autorizzate in virtù di questo regime straordinario non sono computate nel limite massimo di 52 settimane del biennio mobile;
- È previsto l’esonero dal contributo addizionale normalmente dovuto dai datori di lavoro;
- Non si applica il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa per i lavoratori coinvolti.
Le agevolazioni per la CISOA (settore agricolo)
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, le misure straordinarie prevedono:
- Accesso alla CISOA anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero, prescindendo dal requisito delle giornate lavorative ordinariamente richieste;
- Le integrazioni erogate ai sensi di questa disciplina non concorrono al computo del limite massimo annuo di 90 giornate previsto dalla normativa ordinaria;
- Le giornate di integrazione sono equiparate al lavoro effettivo ai fini del riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Modalità di presentazione delle domande
Il Messaggio INPS n. 2418/2026 precisa che le domande devono essere presentate con causali specifiche — distinguendo tra riduzione e sospensione dell’attività — entro 15 giorni dall’evento che ha determinato la sospensione o riduzione. Il pagamento delle prestazioni avviene in modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS.
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica, l’invio con le nuove causali è possibile a partire dal 24 luglio 2026. In via transitoria, per gli eventi occorsi tra il 1° e il 23 luglio 2026 sono previste indicazioni specifiche.
Risorse finanziarie e monitoraggio della spesa
Il D.L. 107/2026 ha stanziato risorse definite per la copertura delle misure:
- 4,9 milioni di euro destinati alla CIGO per il 2026;
- 10,3 milioni di euro destinati alla CISOA per il 2026.
L’INPS provvederà al monitoraggio costante del rispetto dei limiti di spesa e non potrà accogliere domande che eccedano le risorse stanziate.
Istruzioni contabili e codici UNIEMENS
Il Messaggio fornisce altresì indicazioni sulle modalità di rilevazione contabile e sui nuovi codici da utilizzare per la gestione delle prestazioni e dei conguagli in sede di dichiarazione UNIEMENS, al fine di garantire la corretta imputazione delle integrazioni erogate ai sensi del regime straordinario.
Per tutti i dettagli tecnici e le istruzioni operative complete, si rinvia al testo integrale del Messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026, disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
Fonte: INPS, Messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026 ↗