L’INAIL ha emanato la circolare n. 34 del 10 luglio 2026 per illustrare le disposizioni applicative dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024, e della relativa Intesa amministrativa di applicazione, firmata a Roma il 21 luglio 2025.
Un nuovo quadro bilaterale in vigore dal 1° settembre 2025
L’Accordo e l’Intesa sono entrati in vigore il 1° settembre 2025 e si applicano a tutte le domande di prestazioni presentate da tale data. Resta tuttavia possibile acquisire diritti riferiti a eventi verificatisi in precedenza, con decorrenza non anteriore all’entrata in vigore dell’intesa.
Dalla stessa data, il nuovo testo sostituisce integralmente il precedente accordo bilaterale firmato a Roma il 18 giugno 2021, ratificato con la legge 11 luglio 2023, n. 94. Di conseguenza, cessano di trovare applicazione le istruzioni contenute nella circolare INAIL 11 aprile 2024, n. 9. Il nuovo Accordo è stato ratificato con la legge 23 giugno 2025, n. 98 (G.U. n. 150 del 1° luglio 2025).
Campo di applicazione: cosa copre l’Accordo
L’Accordo mira a coordinare le legislazioni previdenziali e assicurative dei due Paesi, garantendo il principio di parità di trattamento (art. 4) e il principio di territorialità della legislazione applicabile (art. 6). Centrale è anche il principio di esportabilità delle prestazioni in denaro (art. 5): le rendite INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono trasferibili indipendentemente dal luogo di residenza del beneficiario, sia esso in Italia sia in Moldova.
Per quanto riguarda le prestazioni coperte:
- Per l’Italia: rendite INAIL e altre prestazioni in denaro per infortuni sul lavoro e malattie professionali; prestazioni INPS di invalidità, vecchiaia e superstiti. Restano escluse l’assegno sociale, le prestazioni non contributive a totale o parziale carico della fiscalità generale, l’integrazione al trattamento minimo e le prestazioni che richiedono il requisito della residenza in Italia.
- Per la Moldova: pensione per limite d’età, pensione di disabilità causata da malattia generale, pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, pensione per i superstiti. Sono escluse le pensioni speciali, le pensioni anticipate per limite di età e gli assegni sociali.
L’Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, ai loro familiari, superstiti, rifugiati e apolidi.
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Scopri tutte le guideDistacco del lavoratore: regole e durata massima
Il lavoratore dipendente o autonomo inviato dall’Italia in Moldova, o viceversa, rimane soggetto alla legislazione del Paese di provenienza per un massimo di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 24 mesi (art. 7 dell’Accordo, art. 5 dell’Intesa). Le Strutture territoriali INAIL rilasciano il relativo certificato tramite i modelli «IT/MD DISTACCO AWOD 101» (per il distacco) e «IT/MD PROROGA DISTACCO AWOD 102» (per la proroga), da richiedere prima dell’inizio dell’attività e da trasmettere in copia all’organismo di collegamento moldavo.
Prestazioni per infortuni e malattie professionali
In base agli artt. 12, 14 e 15 dell’Intesa e all’art. 23 dell’Accordo, l’INAIL eroga direttamente la prestazione al beneficiario, ovunque questi risieda, mediante bonifico sul conto indicato in domanda, applicando la propria legislazione nazionale. Per le malattie professionali indennizzabili in entrambi i Paesi, la competenza spetta allo Stato nel quale si è svolta l’ultima lavorazione a rischio.
Accertamenti sanitari, notifiche e recupero indebiti
La circolare disciplina anche una serie di adempimenti operativi:
- Accertamenti sanitari (art. 17 dell’Intesa): disposti dall’istituzione del luogo di residenza del lavoratore, su richiesta e a carico dell’istituzione richiedente, con rimborso tramite il formulario «IT/MD RIMBORSO SPESE MEDICHE 173».
- Notifiche di infortunio (art. 16 dell’Accordo, art. 18 dell’Intesa): ogni infortunio con esito mortale o invalidante permanente va notificato tra le istituzioni tramite il modulo «IT/MD NOTIFICA INFORTUNIO 180», seguito dalla comunicazione della decisione tramite il modulo «182».
Nuova modulistica bilaterale standardizzata
Una delle principali novità operative introdotte dall’Intesa del 21 luglio 2025 riguarda la modulistica bilaterale, ora integralmente standardizzata. I formulari di collegamento tra INAIL e i corrispondenti organismi moldavi (CNAS/CNDDCM) — relativi a distacco, proroga, opzione, notifica infortuni, rimborso spese mediche e recupero di prestazioni indebite — sono allegati alla stessa circolare.
Per consultare il testo integrale della circolare e gli allegati, si rimanda al portale ufficiale INAIL.





