16 Luglio 2026

INPS, sospensione atti e notifiche per la pausa estiva 2026

Con il Messaggio n. 2371 del 15 luglio 2026, l'INPS ha definito il calendario delle sospensioni operative per il periodo estivo, a tutela dei contribuenti e dei loro intermediari. Dal 27 luglio e fino al 31 agosto 2026 sono sospese note di rettifica, diffide di adempimento, verbali ispettivi e avvisi di addebito. La misura non si applica agli atti relativi alla Gestione dipendenti pubblici né ai casi in cui sia imminente il termine di prescrizione.

L’INPS ha disposto, per il periodo estivo 2026, una pausa nelle principali attività di notifica, accertamento e recupero dei crediti contributivi. Le sospensioni, articolate su due finestre temporali distinte, mirano ad agevolare i contribuenti e i loro intermediari durante la stagione feriale.

Le sospensioni dal 27 luglio al 31 agosto 2026

A partire dal 27 luglio 2026 e fino al 31 agosto 2026 compreso, l’Istituto ha disposto la sospensione delle seguenti attività:

  • Notifica delle note di rettifica;
  • Verifiche della regolarità contributiva effettuate, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, mediante il sistema della Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.);
  • Notifica delle diffide di adempimento nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo che sia prossimo il maturare del termine di prescrizione.

Le sospensioni dal 1° al 31 agosto 2026

Nel solo mese di agosto, la sospensione si estende anche a:

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  • Notifica dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti da vigilanza documentale;
  • Emissione degli avvisi di addebito (AVA);
  • Notifica degli atti di accertamento delle violazioni e delle relative ordinanze-ingiunzioni.

Ambito di esclusione

L’INPS precisa che le sospensioni non si applicano agli atti relativi alla Gestione dipendenti pubblici. Fanno inoltre eccezione le diffide di adempimento per le quali sia imminente il maturare del termine di prescrizione: in questi casi le notifiche proseguiranno regolarmente anche nel periodo feriale.

Indicazioni operative per contribuenti e intermediari

La misura interessa una platea ampia di soggetti: datori di lavoro privati, lavoratori autonomi, intermediari fiscali e patronati che gestiscono posizioni contributive soggette a verifica o recupero. Durante il periodo di sospensione non verranno inviati atti che potrebbero far decorrere termini di impugnazione o di pagamento, con l’unica eccezione dei casi in cui la prescrizione sia in scadenza.

Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti, si rinvia al testo integrale del Messaggio INPS n. 2371 del 15 luglio 2026, disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto.

Fonte: INPS, Messaggio n. 2371 del 15 luglio 2026

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