17 Giugno 2026

TFR 2026: l’adesione automatica alla previdenza complementare diventa la regola

Dal 1° luglio 2026 il neoassunto ha 60 giorni, non più sei mesi, e l’adesione tacita non riguarda più il solo TFR. La legge 199/2025 (art. 1, commi 201-205) riscrive l’articolo 8 del D.Lgs. 252/2005 con i nuovi commi da 7-bis a 7-quinquies e con il comma 9-bis; i primi chiarimenti operativi del Ministero del Lavoro ne traducono la portata pratica. Ne emerge un sistema chiaro: per i nuovi assunti, l’adesione è la regola e la rinuncia l’eccezione.

Vecchio e nuovo regime a confronto

In poche righe, ecco cosa cambia per chi entra in azienda a partire dal 1° luglio 2026.
Caratteristica
Fino al 30.6.2026
Dal 1.7.2026
Tempo di scelta

6 mesi

60 giorni

Oggetto del versamento

Solo TFR (adesione tacita)

Contribuzione piena: TFR + datore + lavoratore

Decorrenza economica

Dal 7° mese

Dalla data di assunzione

Comparto di default

Comparto garantito

Linea coerente con profilo ed età

Fondo Tesoreria INPS

Regolato dalla L. 296/2006

Modificato dalla L. di bilancio 2026

Perimetro e nozione di «prima assunzione»

Il campo è circoscritto ai dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026, distinguendo i lavoratori di prima assunzione da quelli con storia pregressa. È «prima assunzione» il primo rapporto subordinato instaurato dopo il 30 giugno 2026 in capo a chi non è già titolare di una posizione di previdenza complementare: la definizione guarda all’esistenza di una posizione, non alla sola anagrafe lavorativa. Restano esclusi pubblico impiego e lavoratori domestici; per gli intermittenti l’esclusione è confermata, salvo diversa indicazione del decreto attuativo.

L’adesione piena: il cuore della riforma

In assenza di scelta entro 60 giorni dall’assunzione – e non più sei mesi – l’adesione automatica non si limita più al solo TFR. Comporta il versamento del TFR per intero, del contributo datoriale nella misura degli accordi e del contributo minimo a carico del lavoratore. Quest’ultimo può essere omesso se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale (art. 3, commi 6-7, legge 335/1995).

FONDO RESIDUALE

Diverso il caso del fondo residuale: in assenza di forma collettiva, il solo TFR confluisce per intero in Cometa, subentrato a Fondinps dal 1° ottobre 2020.

TFR e previdenza complementare — Il nuovo flusso 2026 | aPensione
Scheda informativa — TFR e previdenza complementare
TFR 2026 · L. 199/2025
apensione.it
Nuova disciplina TFR · in vigore dal 1° luglio 2026

Assunzione del lavoratore: dove va il TFR?

Dal 1° luglio 2026 il lavoratore neoassunto ha 60 giorni — non più 6 mesi — per scegliere la destinazione del TFR. Trascorso il termine senza scelta, scatta il silenzio-assenso verso la previdenza complementare. Ecco il flusso completo, passo per passo.

Il flusso della scelta

Dalla data di assunzione alla destinazione del TFR

Il percorso si biforca a seconda della data di assunzione. Per i nuovi assunti dal 1° luglio 2026, la scelta passa per quattro strade — tocca un'opzione per vedere cosa comporta.

Data di assunzione del lavoratore
Regime precedente
Assunzione PRIMA del 1° luglio 2026

Il lavoratore ha 6 mesi per scegliere la destinazione del TFR. Trascorsi 6 mesi senza scelta, scatta il silenzio-assenso.

Nuove regole
Assunzione DAL 1° luglio 2026 (incluso)

60 giorni
Il lavoratore ha 60 giorni per scegliere la destinazione del TFR.

Entro 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore sceglie?
↓ tocca un'opzione per esplorare l'esito
All'inizio del rapporto

Obblighi del datore di lavoro

Consegnare informativa chiara e completa sul TFR e sulla previdenza complementare (nuovo modello TFR2).

Fornire il modulo di scelta al lavoratore con indicazione del fondo di riferimento.

Illustrare le opzioni disponibili e il termine di 60 giorni.

Conservare prova della consegna dell'informativa e del modulo.

In caso di silenzio-assenso

Impatto economico per il datore di lavoro

Quando scatta il silenzio-assenso, il TFR confluisce nella previdenza complementare con effetti retroattivi alla data di assunzione.

Conferimento del TFR maturando
Il TFR maturando viene conferito al fondo pensione.
Versamento del contributo datoriale
Versamento della contribuzione datoriale prevista dagli accordi applicabili.
Decorrenza dalla data di assunzione
I flussi contributivi sono dovuti sin dall'inizio del rapporto.
Coordinamento

Fondo Tesoreria INPS: le nuove soglie

Nuove soglie dimensionali per l'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS (art. 1, co. 755 e ss., L. 296/2006). Se il TFR è destinato alla previdenza complementare, non confluisce nel Fondo Tesoreria INPS.

PeriodoSoglia dipendenti
2026 – 202760
2028 – 203150
Dal 203240
Esempio pratico — azienda con 58 dipendenti (media annua, stabile)

La soglia si verifica sulla media dei dipendenti dell'anno precedente e si abbassa nel tempo: così l'obbligo può scattare anche senza nuove assunzioni.

Periodo pagaSogliaObbligo
202660No
202760No
202850
2029 – 203150
Con 58 dipendenti l'obbligo scatta dal 1° gennaio 2028: la soglia scende a 50 e la verifica si fa sulla media 2027. Non dal 2029.
Portabilità del contributo datoriale

Se il lavoratore trasferisce la propria posizione pensionistica a un altro fondo (non di categoria e non in accordo con l'azienda), dal 31 ottobre 2026 il diritto al contributo datoriale continua ad accompagnare la posizione trasferita.

Decorrenza · 31 ottobre 2026
Cosa deve fare l'azienda entro il 1° luglio 2026
Aggiornare modulistica e informative sul TFR.
Adeguare le procedure di assunzione.
Mappare i fondi pensione collegati ai CCNL applicati.
Coordinarsi con consulente del lavoro, provider paghe e fondi pensione.
Predisporre sistemi di alert per la scadenza dei 60 giorni.
Archiviare la documentazione delle scelte.
Gestire correttamente i casi di silenzio.
In sintesi

Da ricordare

Termine di scelta: 60 giorni
dalla data di assunzione.
Mancata scelta = adesione automatica
al fondo pensione di riferimento.
Decorrenza degli effetti
dalla data di assunzione.
Nuove soglie Fondo Tesoreria INPS
60 → 50 → 40 dipendenti.
Portabilità del contributo datoriale
applicabile dal 31 ottobre 2026.
Viale dell'Industria, 21 – 35129 Padova (PD)
Tel. +39 049 5224105 · E-mail info@apensione.it · www.apensione.it
Contenuto a scopo informativo, aggiornato alla L. 199/2025. Le nuove regole si applicano alle assunzioni dal 1° luglio 2026. Verifica sempre il CCNL applicabile e gli accordi aziendali.

Decorrenza e tempistica dei versamenti

Diversamente dal passato, quando i conteggi partivano dal settimo mese, adesione e competenza dei versamenti decorrono ora dalla data di assunzione. Il datore comunica l’adesione al fondo e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, recuperando TFR e contributi maturati dalla data di assunzione. Cambia anche il default di investimento: non più il comparto garantito, ma una linea coerente con profilo ed età, secondo i criteri minimi che fisserà la COVIP.

Casi limite e adempimenti documentali

I chiarimenti del Ministero del Lavoro sciolgono alcune questioni ricorrenti.
  • L’adesione automatica si perfeziona decorsi 60 giorni a prescindere dal periodo di prova, ma non se il rapporto cessa prima.
  • Nel tempo determinato opera solo se la durata consente il decorso dei 60 giorni, senza espresse esclusioni per lavoratori stagionali, agricoli, intermittenti.
  • Sul piano documentale, l’informativa va resa all’atto dell’assunzione, accompagnata dalla nuova modulistica TFR2. Nelle more del decreto interministeriale Lavoro-Economia che la definirà, la scelta può essere espressa in forma libera scritta, con copia controfirmata al lavoratore.

Cosa manca ancora

La riforma non è ancora pienamente operativa. Mancano le istruzioni COVIP sulle linee di default, le direttive sempre della COVIP sulle casistiche complesse – a partire dalla nozione di prima assunzione e dai riassunti – e il decreto che varerà il nuovo modulo TFR2, articolato in una sezione per la prima assunzione e una per le assunzioni successive e il TFR parziale. Fino ad allora, prudenza e tracciabilità delle scelte restano la miglior tutela per studio e cliente.

Il coordinamento con il Fondo di Tesoreria INPS

La riforma del 2026 non tocca solo la previdenza complementare. La stessa legge di bilancio (L. 199/2025) ridisegna anche il Fondo di Tesoreria INPS, come chiarito dalla Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026. Il Fondo gestisce il TFR maturando dei dipendenti privati che non aderiscono alla previdenza complementare e lavorano presso datori che superano determinate soglie dimensionali, oppure hanno optato espressamente per mantenere il TFR in azienda.

La vera novità è il criterio dimensionale, ora verificato ogni anno, sulla base della media dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. Non rileva più solo la dimensione del primo anno di attività: conta anche l’incremento dell’organico negli anni successivi (le riduzioni successive, invece, non incidono sull’obbligo già sorto).

Periodo di paga
Soglia dimensionale

2026 – 2027

60 dipendenti

2028 – 2031

50 dipendenti

Dal 1° gennaio 2032

40 dipendenti

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