Vecchio e nuovo regime a confronto
In poche righe, ecco cosa cambia per chi entra in azienda a partire dal 1° luglio 2026.
Caratteristica | Fino al 30.6.2026 | Dal 1.7.2026 |
Tempo di scelta | 6 mesi | 60 giorni |
Oggetto del versamento | Solo TFR (adesione tacita) | Contribuzione piena: TFR + datore + lavoratore |
Decorrenza economica | Dal 7° mese | Dalla data di assunzione |
Comparto di default | Comparto garantito | Linea coerente con profilo ed età |
Fondo Tesoreria INPS | Regolato dalla L. 296/2006 | Modificato dalla L. di bilancio 2026 |
Perimetro e nozione di «prima assunzione»
Il campo è circoscritto ai dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026, distinguendo i lavoratori di prima assunzione da quelli con storia pregressa. È «prima assunzione» il primo rapporto subordinato instaurato dopo il 30 giugno 2026 in capo a chi non è già titolare di una posizione di previdenza complementare: la definizione guarda all’esistenza di una posizione, non alla sola anagrafe lavorativa. Restano esclusi pubblico impiego e lavoratori domestici; per gli intermittenti l’esclusione è confermata, salvo diversa indicazione del decreto attuativo.
L’adesione piena: il cuore della riforma
In assenza di scelta entro 60 giorni dall’assunzione – e non più sei mesi – l’adesione automatica non si limita più al solo TFR. Comporta il versamento del TFR per intero, del contributo datoriale nella misura degli accordi e del contributo minimo a carico del lavoratore. Quest’ultimo può essere omesso se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale (art. 3, commi 6-7, legge 335/1995).
FONDO RESIDUALEDiverso il caso del fondo residuale: in assenza di forma collettiva, il solo TFR confluisce per intero in Cometa, subentrato a Fondinps dal 1° ottobre 2020. |
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Assunzione del lavoratore: dove va il TFR?
Dal 1° luglio 2026 il lavoratore neoassunto ha 60 giorni — non più 6 mesi — per scegliere la destinazione del TFR. Trascorso il termine senza scelta, scatta il silenzio-assenso verso la previdenza complementare. Ecco il flusso completo, passo per passo.
Dalla data di assunzione alla destinazione del TFR
Il percorso si biforca a seconda della data di assunzione. Per i nuovi assunti dal 1° luglio 2026, la scelta passa per quattro strade — tocca un'opzione per vedere cosa comporta.
Il lavoratore ha 6 mesi per scegliere la destinazione del TFR. Trascorsi 6 mesi senza scelta, scatta il silenzio-assenso.
60 giorni
Il lavoratore ha 60 giorni per scegliere la destinazione del TFR.
Obblighi del datore di lavoro
Consegnare informativa chiara e completa sul TFR e sulla previdenza complementare (nuovo modello TFR2).
Fornire il modulo di scelta al lavoratore con indicazione del fondo di riferimento.
Illustrare le opzioni disponibili e il termine di 60 giorni.
Conservare prova della consegna dell'informativa e del modulo.
Impatto economico per il datore di lavoro
Quando scatta il silenzio-assenso, il TFR confluisce nella previdenza complementare con effetti retroattivi alla data di assunzione.
Fondo Tesoreria INPS: le nuove soglie
Nuove soglie dimensionali per l'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS (art. 1, co. 755 e ss., L. 296/2006). Se il TFR è destinato alla previdenza complementare, non confluisce nel Fondo Tesoreria INPS.
| Periodo | Soglia dipendenti |
|---|---|
| 2026 – 2027 | 60 |
| 2028 – 2031 | 50 |
| Dal 2032 | 40 |
La soglia si verifica sulla media dei dipendenti dell'anno precedente e si abbassa nel tempo: così l'obbligo può scattare anche senza nuove assunzioni.
| Periodo paga | Soglia | Obbligo |
|---|---|---|
| 2026 | 60 | No |
| 2027 | 60 | No |
| 2028 | 50 | Sì |
| 2029 – 2031 | 50 | Sì |
Se il lavoratore trasferisce la propria posizione pensionistica a un altro fondo (non di categoria e non in accordo con l'azienda), dal 31 ottobre 2026 il diritto al contributo datoriale continua ad accompagnare la posizione trasferita.
Da ricordare
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Contenuto a scopo informativo, aggiornato alla L. 199/2025. Le nuove regole si applicano alle assunzioni dal 1° luglio 2026. Verifica sempre il CCNL applicabile e gli accordi aziendali.
Decorrenza e tempistica dei versamenti
Diversamente dal passato, quando i conteggi partivano dal settimo mese, adesione e competenza dei versamenti decorrono ora dalla data di assunzione. Il datore comunica l’adesione al fondo e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, recuperando TFR e contributi maturati dalla data di assunzione. Cambia anche il default di investimento: non più il comparto garantito, ma una linea coerente con profilo ed età, secondo i criteri minimi che fisserà la COVIP.
Casi limite e adempimenti documentali
I chiarimenti del Ministero del Lavoro sciolgono alcune questioni ricorrenti.
- L’adesione automatica si perfeziona decorsi 60 giorni a prescindere dal periodo di prova, ma non se il rapporto cessa prima.
- Nel tempo determinato opera solo se la durata consente il decorso dei 60 giorni, senza espresse esclusioni per lavoratori stagionali, agricoli, intermittenti.
- Sul piano documentale, l’informativa va resa all’atto dell’assunzione, accompagnata dalla nuova modulistica TFR2. Nelle more del decreto interministeriale Lavoro-Economia che la definirà, la scelta può essere espressa in forma libera scritta, con copia controfirmata al lavoratore.
Cosa manca ancora
La riforma non è ancora pienamente operativa. Mancano le istruzioni COVIP sulle linee di default, le direttive sempre della COVIP sulle casistiche complesse – a partire dalla nozione di prima assunzione e dai riassunti – e il decreto che varerà il nuovo modulo TFR2, articolato in una sezione per la prima assunzione e una per le assunzioni successive e il TFR parziale. Fino ad allora, prudenza e tracciabilità delle scelte restano la miglior tutela per studio e cliente.
Il coordinamento con il Fondo di Tesoreria INPS
La riforma del 2026 non tocca solo la previdenza complementare. La stessa legge di bilancio (L. 199/2025) ridisegna anche il Fondo di Tesoreria INPS, come chiarito dalla Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026. Il Fondo gestisce il TFR maturando dei dipendenti privati che non aderiscono alla previdenza complementare e lavorano presso datori che superano determinate soglie dimensionali, oppure hanno optato espressamente per mantenere il TFR in azienda.
La vera novità è il criterio dimensionale, ora verificato ogni anno, sulla base della media dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. Non rileva più solo la dimensione del primo anno di attività: conta anche l’incremento dell’organico negli anni successivi (le riduzioni successive, invece, non incidono sull’obbligo già sorto).
Periodo di paga | Soglia dimensionale |
2026 – 2027 | 60 dipendenti |
2028 – 2031 | 50 dipendenti |
Dal 1° gennaio 2032 | 40 dipendenti |
Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
Il contenuto non costituisce un parere professionale né una consulenza personalizzata, e non può sostituire l'esame della singola posizione, che presenta sempre elementi specifici capaci di modificare requisiti, tempi e importi.
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