6 Febbraio 2026

Fondo di Tesoreria TFR: cosa cambia dal 2026 e nuovi obblighi per i datori di lavoro dopo la Legge di Bilancio 2026

Con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le prime istruzioni amministrative e operative sulle modifiche al Fondo di Tesoreria TFR, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). Le novità riguardano principalmente l’estensione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, legata non più solo alla dimensione occupazionale del primo anno di attività, ma anche agli incrementi di personale negli anni successivi.

Cos’è il Fondo di tesoreria INPS

Il fondo di tesoreria INPS (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile) è stato istituito con la L. 296/2006 (art. 1 co. 755-762) con decorrenza dal 1° gennaio 2007 (Circolare Inps n. 70/2007).

Il Fondo di Tesoreria gestisce il TFR maturando dei lavoratori dipendenti del settore privato che:

  • non aderiscono alla previdenza complementare;
  • sono occupati presso datori di lavoro che superano determinate soglie dimensionali.
  • hanno optato in maniera espressa per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro.

Le nuove soglie dimensionali: cosa cambia dal 2026

La vera novità riguarda il criterio dimensionale, che ora viene verificato ogni anno, sulla base della media dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. Infatti, viene meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro rilevata con riferimento al primo anno di attività, attribuendo rilevanza anche all’incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi.

Soglie di riferimento

Periodo di paga

Soglia dimensionale

2026 – 2027

60 dipendenti

2028 – 2031

50 dipendenti

Dal 1° gennaio 2032

40 dipendenti

👉 La verifica non avviene più solo nel primo anno di attività, ma anche negli anni successivi, se l’azienda cresce. Infatti, fino al 31.12.2025 erano interessate solo le aziende con almeno 50 addetti con lavoratori che hanno optato in modo esplicito per il mantenimento del TFR in azienda (Circolare Inps n. 70/2007). In particolare:

  • aziende in attività al 31 dicembre 2006, il limite dimensionale si calcola prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006;
  • aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, la media va calcolata con riferimento all’anno solare di inizio attività.

❗Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo di versamento.

A chi si applica la nuova disciplina

Sono interessati dall’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria:

  • Datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico
  • Enti pubblici economici e organismi pubblici privatizzati, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune assoggettati alla disciplina dell’articolo 2120 del codice civile

Restano invece esclusi:

  • i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ex D.Lgs. 165/2001 (art. 1, c. 2), salvo rapporti integralmente privatistici.

In caso di operazioni societarie (acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione) o cessione di contratto:

  • se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
  • se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

Sono assoggettati all’obbligo contributivo i datori di lavoro che, per i lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dall’esistenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime previdenziale applicato), accantonano comunque il TFR ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, anche in virtù di clausole contrattuali di miglior favore (Circolare Inps n. 12/2026).

Come si calcola la media dei dipendenti

La media occupazionale va calcolata:

  • sull’anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre)
  • considerando tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale
  • includendo i part-time, computati in proporzione all’orario svolto

❗ Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo di versamento.

Decorrenza dell’obbligo: quando scatta il versamento

Situazione aziendale

Decorrenza obbligo

Azienda già attiva nel 2024 e supera la soglia nel 2025

Dal 1° gennaio 2026

Superamento soglia nel 2026

Dal 1° gennaio 2027

Azienda avviata nel 2025 con media ≥ 50 dipendenti

Dall’inizio attività

Per le aziende di nuova costituzione, resta valido il criterio previgente:
👉 obbligo immediato se nel primo anno si raggiunge la media di 50 dipendenti.

Calcolo della quota TFR da versare

La quota mensile di TFR da versare al Fondo di Tesoreria si determina come segue:

Voce

Percentuale

Quota TFR maturata

7,41% della retribuzione utile

Contributo da detrarre

0,50% ex L. 297/1982

Il versamento:

  • è mensile
  • segue le scadenze ordinarie contributive
  • va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata

I datori di lavoro possono assolvere all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare (entro il 16/05/2026).

Misure compensative per i datori di lavoro

Il legislatore conferma alcune misure di compensazione, tra cui:

  • Esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR (0,20% o 0,40% per dirigenti) ai sensi dell’art. 2 L. 297/1982
  • Riduzione contributiva dello 0,28%, proporzionata alla quota di TFR conferita ai sensi art. 8 D.L. 20382005, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/2005.

Adempimenti operativi

I datori di lavoro obbligati devono:

  • richiedere il codice di autorizzazione “1R” sulle posizioni INPS
  • esporre correttamente le quote nel flusso Uniemens
  • per gli arretrati, utilizzare il nuovo codice causale “CF05”

Le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno 2025 e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a fare tempo da quello di inizio dell’attività. In proposito si confermano le modalità operative riportate nella circolare n. 70/2007.