16 Giugno 2026

INPS: nuovi tassi di interesse e sanzioni contributive dal 17 giugno 2026

Con la Circolare n. 64 del 16 giugno 2026, l'INPS aggiorna la misura degli interessi di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Le nuove misure trovano applicazione a decorrere dal 17 giugno 2026, in seguito alla decisione della Banca Centrale Europea di portare al 2,40% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Restano invariati i piani di ammortamento già notificati con le precedenti aliquote.

L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 64 del 16 giugno 2026 con la quale comunica la variazione della misura dell’interesse di dilazione, dell’interesse di differimento e delle sanzioni civili applicabili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La modifica discende dalla decisione della Banca Centrale Europea di ridefinire il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (già noto come TUR), portato al 2,40% con decorrenza 17 giugno 2026.

Interesse di dilazione: 4,40% annuo

Il tasso applicato alle rateazioni dei debiti contributivi — comprensivi delle relative sanzioni civili — è fissato al 4,40% annuo. La nuova misura si applica a tutti i piani di rateazione presentati a decorrere dal 17 giugno 2026.

L’Istituto precisa che i piani di ammortamento già emessi e notificati con il tasso di interesse precedente non subiscono alcuna modifica: restano in vigore nelle condizioni originariamente comunicate al debitore.

Interesse di differimento: 4,40% annuo

Con la medesima decorrenza del 17 giugno 2026, anche l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi è fissato al 4,40%. La misura si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2026.

Sanzioni civili per omissioni contributive

Per le ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi disciplinate dalla lettera a) del comma 8 dell’art. 116 della Legge n. 388/2000, la sanzione civile è fissata al 7,90% in ragione d’anno, ottenuto sommando al nuovo TUR del 2,40% la maggiorazione fissa di 5,5 punti percentuali.

Procedure concorsuali

In presenza di procedure concorsuali, la circolare chiarisce che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) risulta superiore al tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2026 (1,60% in ragione d’anno). Pertanto, a decorrere dal 17 giugno 2026, la riduzione delle sanzioni civili opera sulla base della nuova misura del tasso di rifinanziamento principale, pari al 2,40%.

Riepilogo delle nuove misure dal 17 giugno 2026

  • Interesse di dilazione (rateazioni nuove): 4,40% annuo
  • Interesse di differimento: 4,40% annuo (contribuzione di giugno 2026 in poi)
  • Sanzione civile ex art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000: 7,90% in ragione d’anno
  • TUR (ex tasso BCE) per procedure concorsuali: 2,40%

I piani di ammortamento già emessi e notificati prima del 17 giugno 2026 mantengono il tasso di interesse originariamente applicato e non sono soggetti a ricalcolo.

Per il testo integrale della circolare si rinvia al portale ufficiale INPS, sezione Circolari e Messaggi: Circolare n. 64 del 16 giugno 2026.

Fonte: INPS, Circolare n. 64 del 16 giugno 2026

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