Il supplemento di pensione è un aumento della pensione già liquidata che può essere richiesto quando il pensionato versa nuovi contributi successivamente alla decorrenza del trattamento. Non si tratta di una nuova pensione, ma di una quota aggiuntiva che si somma all’importo originario e ne diventa parte integrante a tutti gli effetti.
Ogni volta che, dopo la liquidazione di un primo supplemento, si maturano ulteriori periodi contributivi, è possibile richiedere nuovi supplementi nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Il meccanismo consente quindi di trasformare la contribuzione successiva al pensionamento in un’ulteriore rendita, anche se di entità contenuta, che incrementa stabilmente l’assegno.
Chi può richiederlo
Il supplemento spetta ai titolari di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, ecc), di pensione supplementare e di assegno ordinario di invalidità, nonché ai soggetti che hanno conseguito la pensione in regime di totalizzazione D.Lgs 42/2006 o di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012.
Anche il pensionato che, dopo la liquidazione del trattamento in totalizzazione o cumulo, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni interessate può richiedere il supplemento, purché tale gestione preveda l’istituto nel proprio ordinamento. In tal caso la liquidazione avviene secondo le regole della gestione presso cui risultano accreditati i contributi successivi. L’istituto trova applicazione nell’ambito dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In virtù dell’unitarietà dell’AGO, il supplemento può essere liquidato anche quando la pensione è stata riconosciuta nel FPLD e i contributi successivi sono stati versati in una gestione speciale autonoma o viceversa, fermo restando il rispetto dei requisiti anagrafici eventualmente richiesti.
Focus Gestione Separata INPS
Il supplemento di pensione spetta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che proseguono l’attività lavorativa dopo aver conseguito la pensione a carico della stessa gestione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.M. 282/1996. Rispetto alla disciplina prevista nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, vi è però una differenza rilevante: nella Gestione Separata il supplemento può essere liquidato anche senza il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia. La prima richiesta può essere presentata decorsi due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, mentre le successive devono rispettare l’intervallo di cinque anni.
L’istituto del supplemento è previsto, in linea generale, anche nei fondi previdenziali oggetto di privatizzazione, ossia nelle Casse Professionali, sebbene in tali ambiti le condizioni e le modalità di liquidazione siano disciplinate autonomamente dai regolamenti delle singole Casse e possano quindi variare in modo significativo.
Focus ex ENPALS – lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti
Per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti (ex Enpals, ora confluiti nell’INPS), esiste una particolarità: in base alla convenzione del 1973, le gestioni ex Enpals riconoscono la pensione supplementare anche quando la pensione principale è a carico di gestioni esclusive, sostitutive o autonome (artigiani, commercianti, coltivatori).
Attenzione
Non c’è pensione supplementare tra FPLD e gestioni Enpals, perché i contributi si sommano d’ufficio (Circolare INPS 83/2016 e Messaggio Inps n. 4075/2018).
Requisiti
Possono richiedere il supplemento di pensione tutti i lavoratori che, dopo essere divenuti titolari di un trattamento pensionistico, proseguono l’attività lavorativa continuando a versare contributi. Il diritto nasce quindi dalla contribuzione maturata successivamente alla decorrenza del trattamento e si esercita su domanda dell’interessato, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa.
In via generale, la richiesta può essere presentata secondo due modalità temporali alternative:
- Trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento.
- In via anticipata, una sola volta nella vita, dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, a condizione che sia stato raggiunto il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia nella gestione interessata.
Per il titolare di pensione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) che possieda ulteriore contribuzione nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri), sia essa precedente o successiva alla decorrenza del trattamento, il supplemento può essere riconosciuto al compimento dell’età pensionabile prevista nella gestione autonoma di riferimento (pensione supplementare di vecchiaia), fermo restando il rispetto degli intervalli temporali sopra indicati.
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Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
Per gli iscritti alla Gestione Separata INPS la disciplina presenta una particolarità rispetto all’AGO. In questa gestione:
- il primo supplemento può essere richiesto dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione,
- i successivi supplementi possono essere richiesti dopo 5 anni dal precedente,
- non è richiesto il compimento dell’età pensionabile.
Si tratta quindi di una disciplina più flessibile sotto il profilo anagrafico, che consente di valorizzare la contribuzione successiva senza dover attendere il raggiungimento dell’età di vecchiaia.
Decorrenza e modalità di domanda
Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che alla data della richiesta risultino soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge. Non si tratta di una prestazione automatica, pertanto è necessario presentare apposita istanza all’INPS tramite i servizi telematici, attraverso patronato o tramite il Contact Center.
Calcolo dell’importo
L’importo del supplemento incrementa la pensione in pagamento ed è determinato secondo i criteri generali di calcolo previsti per la gestione di riferimento. Per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 si applica il sistema di calcolo già utilizzato per la pensione originaria, mentre per i contributi maturati dal 1° gennaio 2012 si applica il sistema contributivo.
Qualora la pensione sia integrata al trattamento minimo, il supplemento può essere assorbito, totalmente o parzialmente, dall’integrazione stessa. In caso di assorbimento totale l’importo in pagamento non varia, mentre in caso di assorbimento parziale viene corrisposta soltanto l’eccedenza.
I contributi versati dopo il pensionamento assumono rilievo anche ai fini della pensione ai superstiti, poiché vengono considerati nel calcolo della reversibilità, indipendentemente dal fatto che siano già stati utilizzati per liquidare uno o più supplementi.
Differenza tra supplemento e pensione supplementare
È fondamentale distinguere il supplemento dalla pensione supplementare. Il supplemento riguarda contributi versati dopo la decorrenza della pensione e produce un incremento dell’assegno già in pagamento nella stessa gestione o nell’ambito unitario dell’AGO. La pensione supplementare, invece, riguarda contributi versati in un fondo diverso da quello che ha liquidato la pensione principale e che non sono sufficienti a dare luogo a una pensione autonoma.
In sostanza, quando la contribuzione successiva è collegata alla stessa gestione previdenziale o a una gestione unitaria come l’AGO, si parla di supplemento; quando invece si tratta di contribuzione presente in un fondo differente rispetto a quello che eroga la pensione principale, si configura la pensione supplementare.
Elemento di confronto | Supplemento di pensione | Pensione supplementare |
Quando nasce il diritto | Quando il pensionato versa contributi dopo la decorrenza della pensione | Quando il pensionato ha contributi in una gestione diversa da quella che ha liquidato la pensione principale |
Momento dei contributi | Successivi al pensionamento | Generalmente anteriori o non utilizzati nella pensione principale |
Gestione previdenziale | Nella stessa gestione (o nell’ambito unitario AGO) | In una gestione diversa rispetto a quella che eroga la pensione principale |
Effetto economico | Incrementa la pensione già in pagamento | Genera un assegno autonomo e distinto |
Requisiti temporali | 5 anni oppure 2 anni (una sola volta con requisito anagrafico, salvo Gestione Separata) | Dipendono dalla gestione interessata |
Necessità di nuova attività lavorativa | Sì, occorre versare contributi dopo la pensione | No, può riguardare contributi già maturati ma non utilizzati |
Esempio tipico | Pensionato FPLD che continua a lavorare come dipendente | Pensionato FPLD con contribuzione in Gestione Separata mai utilizzata |





