Con nota prot. n. 4634 del 24 giugno 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato le prime linee guida operative destinate alle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008. Il documento, adottato in applicazione dell’art. 5, comma 4, del D.D. n. 24/2026 e condiviso con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota prot. n. 6986 del 24 giugno 2026), mira a uniformare le prassi degli uffici territoriali a livello nazionale.
Composizione della Commissione territoriale
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.M. n. 132/2024, alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). Per individuare il rappresentante dell’ASL competente, il Direttore della DIL richiede alla stessa il nominativo di un esperto in materia di salute e sicurezza, facendo riferimento alla sede legale dell’azienda.
In attesa dell’operatività della banca dati INAIL prevista dall’art. 51, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, per l’individuazione del RLST la Commissione invia una richiesta all’Organismo Paritetico iscritto al relativo repertorio e indicato dall’impresa istante. Il calendario delle riunioni, precisa la nota, sarà organizzato tenendo conto, per quanto possibile, del settore merceologico di appartenenza dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Come si recuperano i crediti: i due percorsi
L’art. 7, comma 1, del D.M. n. 132/2024 subordina il recupero fino a 15 crediti alla valutazione della Commissione, che deve considerare l’adempimento dell’obbligo formativo e la realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza. Le linee guida individuano quindi due canali alternativi o cumulabili:
- formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Formazione: requisiti e calcolo dei crediti
La formazione utile al recupero deve essere aggiuntiva rispetto a quella già prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e non può essere computata anche come aggiornamento periodico obbligatorio. I corsi devono essere erogati da soggetti accreditati individuati nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (con esclusione del datore di lavoro), in presenza o in videoconferenza sincrona, con un massimo di 30 partecipanti. I docenti devono possedere i requisiti di cui al D.I. 6 marzo 2013; il datore di lavoro non può rivestire il ruolo di docente.
L’attestato rilasciato dal soggetto formatore deve riportare, tra gli altri elementi, l’indicazione «valido ai fini del recupero crediti». Per l’attribuzione dei crediti sono richiesti:
- superamento di un test finale con almeno il 70% di risposte corrette;
- frequenza di almeno il 90% delle ore del programma.
La durata minima del corso è determinata dalla formula: (30 − crediti rimanenti) × un moltiplicatore compreso tra 0,8 e 1,5, modulato in base alla gravità e alla tipologia delle violazioni. La conversione crediti/ore è fissata a 0,25 crediti per ora di formazione, con arrotondamento per difetto. È ammessa la presentazione di piani formativi modulari, con riconoscimento progressivo dei crediti maturati.
Investimenti: tipologie ammesse e tabella dei crediti
Gli investimenti devono essere sostenibili sul piano finanziario e organizzativo, coerenti con le dimensioni dell’impresa e finalizzati al miglioramento concreto degli standard di sicurezza. Sono ritenuti validi anche gli investimenti realizzati con il contributo di fondi pubblici. Le linee guida individuano cinque categorie di interventi ammissibili:
- Sistemi di rilevamento ambientale (sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas tossici);
- Dispositivi di protezione individuale (DPI) o abbigliamento intelligente dotati di sensori integrati, con obbligo di dimostrare l’effettivo utilizzo da parte dei lavoratori ai sensi dell’art. 77, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
- Tecnologie per la sorveglianza sanitaria (cartelle cliniche elettroniche, sistemi di tracciamento per esposizione a sostanze pericolose);
- Robotica e automazione per operazioni pericolose (sistemi robotici, droni per monitoraggi e ispezioni);
- Tecnologie immersive a fini formativi (realtà virtuale, aumentata o mista per simulazioni di emergenza e assistenza da remoto).
Il numero di crediti riconoscibili in relazione agli investimenti effettuati è determinato sulla base della seguente tabella:
- investimenti tra 5.000,00 e 25.000,00 euro: 1 credito;
- investimenti tra 25.000,01 e 50.000,00 euro: 3 crediti;
- investimenti superiori a 50.000,00 euro: 6 crediti.
La procedura istruttoria
L’impresa o il lavoratore autonomo presenta l’istanza di recupero crediti tramite la modulistica allegata alle linee guida, illustrando la proposta rispetto ai crediti decurtati (formazione, investimenti, tempistiche). La domanda deve essere trasmessa in modalità telematica alla PEC dell’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro competente per sede della Commissione, anche tramite associazione di rappresentanza. È facoltà dell’istante richiedere un confronto preventivo con la Commissione stessa.
L’INL precisa che l’applicazione delle linee guida sarà oggetto di continuo monitoraggio congiunto tra le strutture centrali dell’Ispettorato e dell’INAIL, con possibilità di introdurre successive modifiche e integrazioni.
Fonte ufficiale: INL, Nota prot. n. 4634 del 24 giugno 2026, disponibile sul sito ispettorato.gov.it.
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