L’INAIL ha pubblicato, il 26 giugno 2026, la Circolare n. 32 con la quale vengono fornite le istruzioni operative relative alla rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2026.
Il quadro normativo di riferimento
La rivalutazione dell’assegno di incollocabilità è disposta annualmente per effetto di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il meccanismo di adeguamento periodico è previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori con menomazioni permanenti da infortunio sul lavoro o malattia professionale, nell’ambito del Testo Unico sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
Che cos’è l’assegno di incollocabilità
L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica mensile erogata dall’INAIL in favore dei lavoratori titolari di rendita per inabilità permanente che, a causa delle conseguenze dell’infortunio o della malattia professionale, risultano non collocabili nel mercato del lavoro. Si tratta di un sostegno aggiuntivo rispetto alla rendita INAIL, riconosciuto a chi subisce una menomazione tale da impedire in modo stabile la (ri)collocazione lavorativa.
La rivalutazione 2026: decorrenza e applicazione
La Circolare n. 32/2026 recepisce le determinazioni del provvedimento interministeriale e aggiorna l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità a partire dal 1° luglio 2026. L’adeguamento è calcolato sulla base della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, coerentemente con il criterio di rivalutazione applicato alle altre prestazioni economiche INAIL per l’anno 2026.
Le Sedi INAIL competenti provvederanno alla riliquidazione d’ufficio delle posizioni in essere, secondo le consuete modalità di gestione delle prestazioni economiche continuative.
Contestualizzazione nel ciclo di rivalutazione INAIL 2026
Il provvedimento si inscrive nel più ampio ciclo di aggiornamento annuale delle prestazioni economiche INAIL con decorrenza 1° luglio 2026, che ha riguardato anche le rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, navigazione e agricoltura, l’assegno per assistenza personale continuativa e l’assegno una tantum in caso di morte per i superstiti. Per tutte queste voci, l’adeguamento 2026 è stato determinato applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,4%, corrispondente alla variazione ISTAT rilevata tra il 2024 e il 2025.
A chi interessa
- Lavoratori già titolari dell’assegno di incollocabilità INAIL, che riceveranno d’ufficio il nuovo importo rivalutato;
- Datori di lavoro e consulenti del lavoro, per la corretta gestione delle posizioni previdenziali dei lavoratori con disabilità da lavoro;
- Patronati e operatori del welfare, che assistono i soggetti beneficiari nella verifica e nel monitoraggio delle prestazioni in corso.
Per il testo integrale della circolare si rimanda al portale ufficiale INAIL, sezione Atti e documenti – Circolari.
Fonte: INAIL, Circolare n. 32 del 26 giugno 2026 ↗