4 Agosto 2026

NASpI e dimissioni per giusta causa: le istruzioni INPS su stalking e violenze

L'INPS chiarisce quando le dimissioni rassegnate a causa di stalking o violenze subite dal lavoratore configurano una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, aprendo il diritto alla NASpI. Il Messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026 fornisce le istruzioni operative per la gestione di queste fattispecie da parte delle strutture territoriali.

Con il Messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, l’INPS fornisce indicazioni operative sulle condizioni in cui le dimissioni volontarie, rassegnate a seguito di atti di stalking o violenze subite dal lavoratore, possono essere qualificate come dimissioni per giusta causa e dare quindi accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Il quadro normativo di riferimento

La regola generale in materia di NASpI è stabilita dall’art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22: la prestazione spetta nei casi di perdita involontaria dell’occupazione. Il legislatore ha tuttavia ammesso tra gli eventi rilevanti anche le dimissioni per giusta causa, richiamate dall’art. 2119 del codice civile.

Secondo tale disposizione, il lavoratore può recedere dal contratto — anche a tempo indeterminato — senza preavviso quando si verifichi un fatto di tale gravità da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro. La fattispecie classica riguarda comportamenti gravi del datore di lavoro, come il mancato pagamento della retribuzione o le molestie in ambito professionale.

Stalking e violenze come causa di dimissioni legittime

Il Messaggio estende l’analisi a situazioni nelle quali il lavoratore si trovi costretto a dimettersi a causa di atti persecutori (stalking) o violenze che rendano insostenibile la permanenza nel rapporto di lavoro. In questi casi, laddove la condotta illecita sia riconducibile a un fatto oggettivo e documentabile, la giusta causa può essere riconosciuta anche al di fuori del classico contesto di responsabilità datoriale.

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L’INPS precisa le condizioni e la documentazione necessaria affinché tali dimissioni possano essere accettate come presupposto per l’erogazione della NASpI, fornendo alle strutture territoriali le istruzioni per la valutazione dei singoli casi.

Rettifica ai dati

Si segnala che, contestualmente alla pubblicazione, il portale istituzionale INPS ha indicato l’avvenuta apposizione di una rettifica ai dati contenuti nel messaggio. I lettori sono pertanto invitati a consultare il testo aggiornato direttamente nella sezione ufficiale.

Implicazioni pratiche per il lavoratore

  • Le dimissioni per giusta causa, ove riconosciute, consentono l’accesso alla NASpI con le medesime modalità previste per i casi di licenziamento.
  • Il lavoratore dovrà presentare la domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, corredata della documentazione attestante la giusta causa.
  • Le strutture territoriali INPS sono tenute a valutare caso per caso la sussistenza dei presupposti, sulla base delle istruzioni operative contenute nel messaggio.

Per il testo integrale e aggiornato si rimanda al Messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026 pubblicato sul sito ufficiale dell’INPS.

Fonte: INPS, Messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026

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