L’INPS, con la Circolare n. 82 del 29 luglio 2026, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 213) a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratrici.
Il quadro normativo e l’oggetto della circolare
Il documento illustra le condizioni e le modalità pratiche per accedere all’agevolazione, che si inserisce nel più ampio pacchetto di misure a sostegno dell’occupazione femminile contenute nella manovra finanziaria per il 2026. L’INPS precisa che il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al rispetto delle condizioni generali stabilite dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, tra cui la regolarità contributiva e l’assenza di violazioni delle norme in materia di lavoro.
Denunce contributive: come esporre l’esonero
Sul piano operativo, la circolare chiarisce che la possibilità di esporre l’esonero per i mesi pregressi (da gennaio 2026 a luglio 2026) è consentita esclusivamente nelle denunce contributive dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2026. Le istruzioni di dettaglio riguardano il flusso ListaPosPA per le amministrazioni pubbliche.
Esclusioni e casi particolari
La circolare affronta anche alcune ipotesi di incompatibilità con altri regimi agevolati. In particolare, nelle ipotesi in cui le lavoratrici assunte vengano occupate in Paesi extracomunitari non convenzionati, l’esonero non trova applicazione. Ciò in ragione della disciplina speciale di cui al D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che prevede una contribuzione previdenziale speciale con applicazione di retribuzioni convenzionali.
Monitoraggio dei limiti di spesa
L’INPS è tenuto, ai sensi del medesimo comma 213 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2026, al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti per la misura. I risultati di tale attività vengono trasmessi al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dall’attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del tetto di spesa, l’Istituto non procederà all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero.
Registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato
In considerazione della natura delle misure agevolative quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare gli esoneri fruiti nel 2026 nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, effettuando altresì le verifiche sul rispetto del massimale di concedibilità previsto dalla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework.
Il testo integrale della Circolare n. 82 del 29 luglio 2026 è disponibile sul portale ufficiale dell’INPS, nella sezione Circolari, Messaggi e Normativa.
Fonte: INPS, Circolare n. 82 del 29 luglio 2026 ↗