L’INPS ha fatto chiarezza su un tema di particolare rilevanza sociale: il diritto alla NASpI per i soggetti detenuti che, durante il periodo di espiazione della pena, abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. La Circolare n. 74 del 16 luglio 2026 definisce le condizioni al ricorrere delle quali la prestazione di disoccupazione può essere riconosciuta a questa categoria di lavoratori.
Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
Il lavoro intramurario, ovvero l’attività svolta dal detenuto alle dirette dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria all’interno degli istituti di pena, è disciplinato dall’ordinamento penitenziario. La questione del se e quando tale rapporto di lavoro possa generare il diritto alla NASpI — la prestazione di disoccupazione involontaria introdotta dal D.Lgs. 22/2015 — è rimasta a lungo controversa, in assenza di indicazioni univoche da parte dell’Istituto.
La Circolare n. 74/2026 nasce proprio per colmare questo vuoto interpretativo, recependo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto in specifiche fattispecie la natura involontaria della cessazione del rapporto di lavoro intramurario, presupposto indispensabile per l’accesso alla NASpI.
Le fattispecie di cessazione involontaria rilevanti
L’INPS chiarisce che non qualsiasi interruzione del rapporto di lavoro in carcere è idonea a far sorgere il diritto alla prestazione. Occorre che la cessazione abbia carattere involontario, secondo le specifiche ipotesi individuate dalla Corte di Cassazione. L’Istituto fornisce alle strutture territoriali le istruzioni operative necessarie a valutare correttamente le singole istanze, distinguendo le situazioni che integrano i presupposti di legge da quelle che non li soddisfano.
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Scopri tutte le guideRequisiti per il riconoscimento della NASpI
Per accedere alla NASpI, il lavoratore detenuto — o il soggetto che abbia cessato di esserlo — deve in ogni caso soddisfare i requisiti generali previsti dal D.Lgs. 22/2015, tra cui:
- lo stato di disoccupazione involontaria;
- il possesso di almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto;
La circolare fornisce alle sedi le istruzioni operative per verificare il rispetto di tali condizioni con riferimento specifico al lavoro prestato in regime intramurario, tenendo conto delle peculiarità del rapporto di impiego con l’Amministrazione penitenziaria.
Istruzioni alle strutture territoriali
L’INPS ha impartito alle proprie strutture territoriali precise indicazioni affinché le domande di NASpI presentate da soggetti già detenuti siano istruite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. L’obiettivo è garantire certezza applicativa e parità di trattamento tra tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni.
Per ulteriori dettagli, si rimanda al testo integrale della INPS, Circolare n. 74 del 16 luglio 2026, disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto.





