Con il Messaggio n. 2394 del 17 luglio 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni operative relative alla sospensione e alla revoca delle prestazioni pensionistiche collegate al reddito per i pensionati residenti in Italia che, nonostante i solleciti, non hanno ancora presentato la dichiarazione reddituale concernente i redditi percepiti nell’anno 2022 (Campagna RED 2023).
Il quadro normativo di riferimento
L’art. 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dispone che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono obbligati a comunicare all’INPS i redditi rilevanti ai fini della prestazione, qualora tali dati non siano già integralmente dichiarati all’Amministrazione finanziaria. In caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti dall’Istituto, la prestazione è sospesa. Decorso un termine di sessanta giorni dalla sospensione senza che l’interessato abbia provveduto, la prestazione è revocata in via definitiva con recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Chi è coinvolto
Il provvedimento riguarda i titolari di prestazioni il cui importo dipende dal reddito personale o familiare. In particolare, sono interessate le seguenti tipologie di prestazioni:
- Integrazione al trattamento minimo;
- Maggiorazioni sociali sulle pensioni;
- Incremento al milione;
- Quattordicesima mensilità;
- Assegno sociale;
- Prestazioni per invalidità civile collegate al reddito;
- Bonus di 154,94 euro;
- Assegni familiari.
L’obbligo dichiarativo si applica ai pensionati per i quali, alla data del 31 marzo 2025 (termine di chiusura della Campagna RED 2023), non risultava acquisita la dichiarazione relativa ai redditi 2022.
La sospensione: come funziona la trattenuta
L’INPS applica la sospensione mediante una trattenuta pari al 5% dell’imponibile pensionistico lordo del mese di luglio 2026, da effettuare sui ratei di pensione di agosto e settembre 2026. La trattenuta sarà esposta sul cedolino con apposita descrizione che fa riferimento alla mancata comunicazione del reddito ai sensi dell’art. 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008.
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Scopri tutte le guideFanno eccezione i titolari di pensioni di importo mensile non superiore a 100 euro: per questi soggetti non è applicata alcuna trattenuta, ma la sospensione produce comunque effetti ai fini della successiva revoca in caso di mancato adempimento.
Il termine del 15 settembre 2026 e il rischio di revoca
L’INPS provvederà a inviare apposita comunicazione individuale agli interessati, nella quale sarà indicato il 15 settembre 2026 come termine ultimo per presentare la dichiarazione reddituale relativa all’anno 2022. Decorso inutilmente tale termine, l’Istituto procederà alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito riferite all’anno reddito 2022 e al recupero delle somme eventualmente corrisposte e risultate non dovute. La revoca sarà disposta anche nei confronti dei titolari di pensioni di importo mensile non superiore a 100 euro.
Come presentare la dichiarazione reddituale
La domanda di ricostituzione reddituale può essere presentata accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) al sito istituzionale dell’INPS, seguendo il percorso: «Pensione e Previdenza» > «Domanda di pensione» > Aree tematiche > «Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci» > Accedi all’Area tematica > «Variazione Pensione» > «Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10-bis D.L. 207/2008».
L’accesso al servizio è consentito anche tramite gli Istituti di patronato, ai quali i pensionati possono rivolgersi per ricevere assistenza nella presentazione della domanda. Le strutture territoriali dell’INPS sono tenute a fornire ai pensionati interessati le necessarie informazioni e a definire con la massima tempestività le ricostituzioni reddituali presentate.
Fonte ufficiale: INPS, Messaggio n. 2394 del 17 luglio 2026, disponibile sul portale www.inps.it.





