Cos’è l’ENASARCO?
L’ENASARCO è l’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, costituito il 30 giugno 1938 come ente previdenziale. Nel 1996, a seguito della privatizzazione di numerosi enti previdenziali di diritto pubblico (D.Lgs. 509/1994), ha assunto la forma giuridica di fondazione. Pur essendo un soggetto di diritto privato, l’ENASARCO persegue finalità di pubblico interesse (art. 38 Cost.) occupandosi della previdenza integrativa degli iscritti, a contribuzione obbligatoria, sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Chi deve iscriversi
Sono tenuti a iscriversi obbligatoriamente all’ENASARCO gli agenti e rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia (Legge 12/1973, art. 5).
I contributi ENASARCO nel 2026
Per il 2026 l’aliquota contributiva è confermata al 17% delle provvigioni per gli agenti che operano come ditta individuale o società di persone, ripartita in parti uguali: 8,50% a carico della casa mandante e 8,50% a carico dell’agente. Per gli agenti organizzati in società di capitali l’aliquota resta al 4% (3% mandante, 1% agente), senza minimali né massimali.
Ecco i minimali contributivi e i massimali provvigionali aggiornati per il 2026:
Valori 2026 (per ciascun rapporto di agenzia) | Agente plurimandatario | Agente monomandatario |
Minimale contributivo annuo | 515,00 € | 1.026,00 € |
Massimale provvigionale annuo | 30.478,00 € | 45.717,00 € |
Contributo massimo annuo (17%) | 5.181,26 € | 7.771,89 € |
La pensione di vecchiaia ordinaria
L’ENASARCO eroga la pensione di vecchiaia ordinaria al perfezionamento congiunto di tre requisiti. Dal 1° gennaio 2024 i requisiti di uomini e donne sono completamente equiparati: nel 2026 valgono quindi le stesse condizioni per tutti.
Requisito | Uomini | Donne |
Età anagrafica minima | 67 anni | 67 anni |
Anzianità contributiva minima | 20 anni | 20 anni |
Quota (età + contributi) | 92 | 92 |
La quota 92 è la somma tra età anagrafica e anzianità contributiva. In pratica:
- per andare in pensione a 67 anni (età minima) servono almeno 25 anni di contributi (67 + 25 = 92);
- con i soli 20 anni di contributi (minimo regolamentare) la pensione decorre solo al compimento dei 72 anni (72 + 20 = 92);
- se manca anche uno solo dei tre requisiti, la pensione non matura: con 19 anni di contributi e 73 anni di età la quota 92 è superata, ma manca il requisito contributivo minimo.
La pensione è compatibile con qualsiasi attività lavorativa.
Decorrenza. La pensione decorre dal 1° giorno successivo a quello di raggiungimento del diritto, con pagamento degli arretrati senza interessi, se la domanda è presentata entro un anno dalla maturazione del diritto. La domanda inoltrata oltre tale anno determina la decorrenza dal mese successivo alla data di inoltro e la pensione viene liquidata nella misura dovuta all’atto della maturazione del diritto, con la maggiorazione del 3% per ogni anno di ritardo.
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La pensione di vecchiaia anticipata
Chi vuole anticipare l’uscita può accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, di uno o due anni, al perfezionamento dei seguenti requisiti:
Requisito | Uomini | Donne |
Età anagrafica minima | 65 anni | 65 anni |
Anzianità contributiva minima | 20 anni | 20 anni |
Quota (età + contributi) | 90 | 90 |
Anche in questo caso la pensione è compatibile con qualsiasi attività lavorativa.
Attenzione alla penalizzazione. L’importo della pensione anticipata è ridotto in modo permanente del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all’età anagrafica altrimenti necessaria per la pensione di vecchiaia ordinaria, tenuto conto di tutti i requisiti ordinari, quota 92 compresa.
Esempio (2026): un agente uomo con 65 anni di età e 25 anni di contributi realizza quota 90 e anticipa di due anni il pensionamento, ma subisce una decurtazione permanente del 10% sull’assegno. A 66 anni con 25 anni di contributi (quota 91) l’anticipo è di un solo anno, con taglio del 5%.
Decorrenza. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda. A differenza della vecchiaia ordinaria, non sono previsti arretrati: conviene quindi presentare la domanda tempestivamente, a partire dal giorno stesso in cui si maturano i requisiti (il giorno del compleanno).
Come viene pagata la pensione
Le pensioni sono corrisposte in 13 mensilità, a rate bimestrali, erogate entro la fine del primo mese del bimestre; la tredicesima mensilità è liquidata nel mese di dicembre di ogni anno.
E se non ho i 20 anni di contributi? La rendita contributiva
Per gli iscritti all’ENASARCO dal 1° gennaio 2012 è prevista la rendita contributiva (art. 16 del Regolamento): un trattamento pensionistico riservato a chi non raggiunge i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata, accessibile con soli 5 anni di contributi e almeno 67 anni di età. La prestazione è concretamente erogabile dal 1° gennaio 2024. È nata per arginare il fenomeno dei cosiddetti “silenti”, gli ex agenti che non raggiungono i 20 anni di versamenti e che altrimenti perderebbero ogni diritto.
La rendita è reversibile, è calcolata col metodo contributivo e viene ridotta del 2% annuo per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92. Decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Da sapere: il titolare di rendita contributiva può continuare l’attività e, trascorsi 5 anni, richiedere un supplemento; tuttavia non potrà mai trasformare la rendita in pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata, nemmeno maturandone successivamente i requisiti. Gli iscritti prima del 1° gennaio 2012 restano esclusi dalla prestazione.
I versamenti volontari
La richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività di agenzia. Possono accedervi gli agenti che: hanno cessato l’attività, temporaneamente o definitivamente; hanno almeno 5 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la cessazione; non sono titolari di pensione ENASARCO di invalidità o inabilità né di rendita contributiva.
Il contributo volontario è calcolato sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria e non può comunque essere inferiore al minimale contributivo previsto per l’agente monomandatario alla data del versamento.
Cumulo, totalizzazione e ricongiunzione: si può fare?
No. I contributi versati all’ENASARCO non possono essere oggetto di ricongiunzione, totalizzazione o cumulo con la contribuzione INPS o di altre gestioni, in quanto la prestazione ha natura integrativa rispetto alla pensione INPS. È uno dei motivi per cui la rendita contributiva rappresenta, per gli iscritti dal 2012, l’unico strumento per non perdere del tutto i versamenti effettuati.
La domanda di pensione
La domanda di pensione di vecchiaia ordinaria può essere inoltrata a partire da 30 giorni prima del compimento dell’età anagrafica, oppure successivamente. Per esempio, un agente che maturi il requisito anagrafico minimo il 1° maggio potrà fare domanda a partire dal 1° aprile. La domanda si presenta esclusivamente online, dall’area riservata inEnasarco.
Se continuo a lavorare dopo la pensione?
Chi prosegue l’attività dopo il pensionamento ha diritto a un ricalcolo: il supplemento di pensione incrementa l’assegno per i contributi acquisiti dopo la data del pensionamento. Il supplemento spetta decorsi 5 anni dalla liquidazione della pensione e comunque al compimento di almeno 72 anni di età. I supplementi successivi al primo possono essere richiesti ogni 5 anni.
La pensione di invalidità
Per richiedere la pensione di invalidità è necessario che il lavoratore abbia un’invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa (riferita all’attività di agente) non inferiore a due terzi (67%) e un minimo di 5 anni di contributi obbligatori, di cui almeno 3 (12 trimestri) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
La pensione di inabilità
Per la pensione di inabilità è necessaria una permanente e assoluta incapacità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e un minimo di 5 anni di contributi obbligatori, di cui almeno 1 (4 trimestri) nel quinquennio precedente la domanda. In questo caso è necessario cessare tutti i rapporti di agenzia (la chiusura può avvenire anche in data successiva a quella di presentazione della domanda).





