L’INPS ha pubblicato, in data 1° luglio 2026, il Messaggio n. 2200, con cui fornisce le istruzioni operative per la trasmissione dei flussi di pagamento diretto denominati “Uniemens-Cig” (UNI41) relativi all’ammortizzatore unico introdotto dal decreto-legge n. 25/2026. La misura è destinata a sostenere i datori di lavoro e i lavoratori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 18 gennaio 2026, nei territori della Calabria, della Sardegna e della Sicilia.
Quadro normativo di riferimento
Il Messaggio n. 2200/2026 si inserisce nel solco delle indicazioni già tracciate dall’Istituto con la Circolare n. 54 del 2026, che aveva delineato i profili generali dell’ammortizzatore unico previsto dal D.L. n. 25/2026. Il nuovo documento operativo ne precisa le modalità concrete di accesso alla prestazione attraverso la trasmissione telematica dei flussi informativi.
Modalità di trasmissione dei flussi UNI41
L’INPS chiarisce che i flussi UNI41 devono essere trasmessi secondo le ordinarie modalità operative. Tuttavia, per questa specifica misura emergenziale, non trovano applicazione i termini decadenziali previsti dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, in deroga alla disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali.
Indicazione delle ore nei flussi: regole specifiche
Il Messaggio chiarisce che, sebbene l’ammortizzatore sia riconosciuto in giornate, nei flussi UNI41 devono essere indicate le ore di sospensione da indennizzare per ciascuna giornata contraddistinta dall’evento con codice “ISU”. In particolare:
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Scopri tutte le guide- Per garantire l’indennizzo dell’intera giornata lavorativa, le ore esposte devono corrispondere all’intero orario giornaliero di lavoro.
- In caso di rapporti di lavoro part-time orizzontali, la congruità delle ore sarà verificata dall’Istituto in relazione alla percentuale di impiego dichiarata.
Requisito di anzianità del lavoratore
L’INPS ricorda che il lavoratore deve risultare in forza alla data del 18 gennaio 2026 o, poiché tale data coincideva con un giorno festivo, al più tardi al 19 gennaio 2026, e per tutto il periodo oggetto della richiesta.
Limite massimo di giornate indennizzabili
Il documento ribadisce che il limite massimo di 90 giornate indennizzabili si applica per ciascun lavoratore. Tale limite opera anche nel caso di:
- più domande presentate con causali differenti;
- domande inoltrate da datori di lavoro diversi;
- presenza di più autorizzazioni riferite alla stessa unità produttiva.
Per ulteriori dettagli e per la consultazione integrale del documento, si rimanda al testo ufficiale pubblicato sul portale istituzionale dell’INPS.





