Con la risposta a interpello n. 126 del 22 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento atteso da molti lavoratori transfrontalieri, definendo i criteri che determinano l’accesso al regime fiscale speciale previsto dall’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83.
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate
L’istanza è presentata da una lavoratrice fiscalmente residente in Svizzera, in un Comune di confine del Canton Ticino, che svolge attività di informatrice farmaceutica per un’azienda italiana con sede legale in Veneto, prestando tuttavia la propria attività quasi esclusivamente in Lombardia. Si tratta di una figura definita «frontaliera al contrario»: residente oltre il confine svizzero, occupata sul territorio italiano.
Il dubbio sottoposto all’Agenzia riguardava la circostanza che la sede del datore di lavoro si trovasse in Veneto, regione che non rientra nell’«area di frontiera» italiana come definita dall’Accordo. La lavoratrice temeva che tale elemento potesse precluderle il regime fiscale privilegiato.
La definizione di «area di frontiera» e di «lavoratore frontaliere»
L’articolo 2, lettera a), dell’Accordo definisce l’«area di frontiera» italiana come il territorio delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano. La qualifica di «lavoratore frontaliere», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dello stesso Accordo, richiede che il soggetto:
- sia fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente;
- svolga un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente;
- presti tale attività per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato.
In merito all’Accordo e alle sue condizioni applicative, l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito istruzioni operative con la Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023.
Il chiarimento: la sede del datore non è requisito di frontiera
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione dell’Accordo, relativamente al datore di lavoro, richiede più genericamente che questi sia residente nello Stato in cui viene prestata l’attività, senza imporre che la sede legale o operativa sia ubicata nell’area di frontiera. Ne consegue che la localizzazione della sede del datore al di fuori delle regioni di confine non costituisce elemento ostativo all’applicazione del regime agevolato, purché il datore sia fiscalmente residente in Italia e il lavoratore soddisfi tutti gli altri requisiti previsti dall’Accordo.
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Scopri tutte le guideIl principio può essere così sintetizzato: ciò che conta è dove si lavora, non dove ha sede chi assume. L’attività deve essere svolta interamente all’interno dell’area di frontiera italiana; la sede del datore di lavoro, ove l’azienda risulti fiscalmente residente nel territorio nazionale, è irrilevante ai fini dell’accesso alla disciplina.
Il regime fiscale applicabile
L’Accordo del 2020, entrato in vigore il 17 luglio 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024, ha profondamente rinnovato la disciplina rispetto al precedente trattato del 1974, estendendo il campo soggettivo anche ai lavoratori residenti in Svizzera che prestano attività in Italia.
Sul piano dell’imposizione, l’articolo 3 dell’Accordo stabilisce che il reddito da lavoro dipendente dei frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività mediante ritenuta alla fonte, in misura non superiore all’80% di quanto dovuto in base all’IRPEF, comprensiva delle addizionali regionale e comunale. Lo Stato di residenza del lavoratore tassa a sua volta il reddito per l’intero ammontare, garantendo l’eliminazione della doppia imposizione giuridica secondo le disposizioni convenzionali in vigore tra Italia e Svizzera.
Limiti del parere e verifica dei requisiti
L’Agenzia ha precisato che il parere è reso nel presupposto dell’effettiva residenza fiscale svizzera dell’istante, circostanza che non può essere verificata in sede di interpello — come già chiarito con la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 — ed è assunta acriticamente. Analogamente, l’accertamento dell’effettiva sussistenza di tutti i requisiti soggettivi, incluso lo svolgimento dell’attività nell’area di frontiera, resta oggetto di possibile controllo fiscale ordinario e non può essere validato in via preventiva.
Fonte ufficiale: Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 126 del 22 giugno 2026 – Tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri. Localizzazione della sede del datore di lavoro. Disponibile sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, sezione «Normativa e prassi – Risposte agli interpelli».
Fonte: Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 126 del 22 giugno 2026 – Tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri. Localizzazione della sede del datore di lavoro.





