L’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili relative alla convenzione stipulata in data 19 febbraio 2026 con l’Associazione sindacale Confederazione Datoriale (CONF.DAT.), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2026.
Il quadro normativo e convenzionale
La convenzione è stata adottata sulla base dello schema convenzionale approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 141 del 18 dicembre 2024. Con la presente circolare vengono fornite indicazioni dettagliate in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento delle quote associative all’Associazione, con contestuali istruzioni in materia di variazioni al piano dei conti.
Modalità di riscossione e riversamento
La riscossione del contributo associativo viene effettuata dall’INPS a favore della CONF.DAT., purché l’Associazione risulti in regola con gli obblighi contributivi. L’operazione è eseguita contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti per legge dagli associati, secondo le medesime modalità e la stessa periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni.
Sull’avviso di pagamento reso disponibile dall’Istituto ai contribuenti figurano, in modo distinto, sia l’importo dei contributi obbligatori sia l’importo della quota associativa con l’indicazione dell’Associazione destinataria.
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Scopri tutte le guideGestione delle deleghe
La circolare disciplina con precisione la gestione delle deleghe alla riscossione. In particolare:
- La delega deve essere rilasciata sull’apposito modulo predisposto dall’INPS, con le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
- La delega deve essere firmata dall’associato e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
- Qualora nel corso dello stesso anno pervengano all’INPS due o più deleghe per associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prende in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
- L’INPS non assume responsabilità per i casi in cui i flussi telematici o le deleghe pervenuti dall’Associazione non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Tempistiche operative
La delega produce effetti per l’Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla data della sua ricezione. La procedura informatica per l’invio telematico delle deleghe è disponibile alle Associazioni dal 2 maggio al 1° marzo dell’anno successivo. La delega trasmessa oltre tale termine produce effetti a partire dalla tariffazione relativa all’anno successivo.
Attestazione documentale
Il responsabile della struttura territoriale dell’Associazione, o l’operatore da questi delegato, è tenuto ad attestare la conformità della copia della documentazione trasmessa all’INPS.
Per consultare il testo integrale della circolare e la documentazione allegata, si rinvia al portale ufficiale dell’INPS: INPS, Circolare n. 46 del 15 aprile 2026. Si segnala che la circolare è stata oggetto di rettifiche: la versione aggiornata è consultabile nella sezione “Rettifica” della medesima pagina.
Fonte: INPS, Circolare n. 46 del 15 aprile 2026 ↗





