Con la Circolare n. 45 del 10 aprile 2026, l’INPS riepiloga la disciplina del cosiddetto Bonus nuovi nati e fornisce le indicazioni operative per la presentazione delle domande relative agli eventi che si verificano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
Cos’è il Bonus nuovi nati
Il Bonus nuovi nati è stato introdotto dall’art. 1, commi 206–208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Consiste in un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o entrato in affidamento preadottivo a decorrere dal 1° gennaio 2025. La misura è finalizzata a incentivare la natalità e a contribuire alle spese per il sostegno del neonato.
La Legge di Bilancio 2025 quantifica l’onere complessivo in 360 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. L’INPS monitora mensilmente le risorse utilizzate, comunicandone i risultati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Le erogazioni avvengono in ordine cronologico di arrivo delle domande, nei limiti delle risorse stanziate. Il beneficio non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, ai sensi dell’art. 1, comma 206, della Legge di Bilancio 2025.
Requisiti per l’accesso
Per accedere al Bonus nuovi nati 2026 è necessario soddisfare tre requisiti cumulativi:
- Requisito soggettivo (evento): il figlio deve essere nato, in affidamento preadottivo o adottato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
- Requisito di residenza: dalla data dell’evento e fino alla presentazione della domanda, il genitore richiedente deve risultare residente in Italia.
- Requisito economico (ISEE): il nucleo familiare deve possedere un ISEE specifico per prestazioni familiari e per l’inclusione non superiore a 40.000 euro. Questo nuovo valore ISEE è stato introdotto dall’art. 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ed è applicabile al Bonus nuovi nati a partire dall’annualità 2026.
Cittadinanza: la platea si amplia ai cittadini stranieri
Il profilo di maggiore rilevanza della Circolare n. 45/2026 riguarda l’accesso dei cittadini stranieri. Oltre ai cittadini italiani e ai cittadini dell’Unione europea, il Bonus è riconosciuto anche ai cittadini di Paesi terzi, con un’interpretazione più estesa rispetto alla norma originaria.
L’INPS, recependo esplicitamente l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea, riconosce il diritto al Bonus a tutti i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione). La parità di trattamento, secondo tale orientamento, non è limitata ai soli titolari di permesso unico di lavoro, ma si estende ai titolari di permessi rilasciati per finalità diverse dall’attività lavorativa, purché autorizzati a lavorare nel territorio italiano. Sono altresì equiparati ai cittadini italiani gli apolidi, i rifugiati e i titolari di protezione internazionale.
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Scopri tutte le guideModalità e termini di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata, alternativamente, da uno dei due genitori. Sono previsti i seguenti termini:
- entro 120 giorni dalla data dell’evento (nascita, adozione o ingresso in affidamento preadottivo);
- oppure, se l’evento è antecedente all’apertura del servizio telematico, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio INPS di apertura del servizio stesso.
Il rispetto dei termini è condizione di decadenza dal diritto al beneficio. La data di apertura del servizio per l’annualità 2026 è stata comunicata dall’INPS con il messaggio n. 1268 del 14 aprile 2026.
Il servizio di presentazione della domanda è disponibile sul portale istituzionale dell’INPS attraverso il proprio fascicolo previdenziale.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri, l’INPS rinvia alle istruzioni già fornite con la Circolare n. 76 del 14 aprile 2025. I conti GAT e GPA indicati in quella sede sono stati aggiornati con la variazione al piano dei conti allegata alla Circolare n. 45/2026 (Allegato n. 1), a seguito dell’ampliamento della platea dei beneficiari disposto dall’art. 1, comma 208, della Legge di Bilancio 2026.
Il testo integrale della Circolare n. 45 del 10 aprile 2026 è disponibile sul portale ufficiale dell’INPS, nella sezione Circolari, Messaggi e Normativa.
Fonte: INPS, Circolare n. 45 del 10 aprile 2026 ↗





