24 Maggio 2026

INPS, Circolare 37/2026: riscossione contributi per enti bilaterali

Con la Circolare n. 37 del 31 marzo 2026, l'INPS disciplina il servizio di riscossione dei contributi destinati al finanziamento delle attività degli enti bilaterali, affidato all'Istituto tramite convenzione. Il documento illustra le modalità operative di versamento attraverso il modello F24 e il flusso UniEmens, le verifiche di coerenza sugli importi e le modalità di accesso ai dati da parte degli enti convenzionati.

L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 37 del 31 marzo 2026, con cui fornisce le istruzioni operative per la gestione del servizio di riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro a favore degli enti bilaterali convenzionati con l’Istituto. La circolare è indirizzata alle strutture territoriali INPS, ai datori di lavoro e agli enti bilaterali interessati.

Il servizio di riscossione affidato all’INPS

Ai sensi della convenzione stipulata tra l’INPS e l’ente bilaterale, l’Istituto si fa carico della riscossione dei contributi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento per il finanziamento delle attività dell’ente. Il datore di lavoro effettua il versamento attraverso il modello F24, utilizzando i codici tributo appositamente predisposti.

Verifiche di coerenza e segnalazioni

Prima di procedere al trasferimento delle somme all’ente, l’INPS sottopone gli importi versati a una verifica di coerenza e congruità, incrociando i dati del flusso UniEmens con quelli risultanti dal modello F24. In caso di anomalie, l’Istituto si riserva di attivare:

  • segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
  • comunicazioni puntuali all’ente bilaterale e ai datori di lavoro interessati.

Trasferimento degli importi all’ente

L’INPS corrisponde all’ente convenzionato gli importi riscossi al netto del rimborso spese, senza applicazione di interessi o altri oneri aggiuntivi. Sono fatti salvi gli importi per i quali il versamento risulti effettuato mediante compensazione con crediti previdenziali incapienti o inesistenti. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità qualora i trasferimenti avvengano in ritardo per ragioni connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Comunicazione degli importi trattenuti e durata della convenzione

L’INPS comunica all’ente, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della circolare, l’importo complessivo della trattenuta operata per l’anno 2026. L’informazione è resa disponibile nell’area riservata del servizio “Enti Bilaterali: download dei file dati relativi ai versamenti e ai lavoratori” sul portale istituzionale.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su richiesta dell’ente, da trasmettere entro il mese di giugno 2026 a mezzo PEC. In assenza di tale istanza, la convenzione cesserà automaticamente di produrre effetti senza necessità di ulteriori comunicazioni. È comunque sempre ammessa la facoltà di recesso anticipato, mediante apposita comunicazione scritta a mezzo PEC.

Accesso ai dati e identità digitali

I dati relativi ai versamenti e le informazioni sui singoli lavoratori — ricavati dal flusso UniEmens ai sensi dell’art. 86, comma 13-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 — vengono messi a disposizione dell’ente al completamento dell’elaborazione delle denunce UniEmens. L’accesso al sistema è riservato agli operatori autorizzati dell’ente e può avvenire esclusivamente tramite una delle seguenti credenziali di identità digitale:

  • SPID almeno di secondo livello;
  • CIE 3.0 (Carta d’identità elettronica);
  • CNS (Carta nazionale dei servizi).

Il testo integrale della Circolare n. 37 del 31 marzo 2026 è disponibile sul portale ufficiale dell’INPS, nella sezione Circolari, Messaggi e Normativa.

Fonte: INPS, Circolare n. 37 del 31 marzo 2026 ↗

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