L’INPS ha definito le modalità operative per la stipula delle convenzioni con i Centri di assistenza fiscale (CAF) in materia di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e certificazione ISEE per l’anno 2026. Le istruzioni sono contenute nel Messaggio n. 1442 del 30 aprile 2026.
Il quadro normativo e la delibera del CdA
Lo schema di convenzione è stato adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 40 dell’8 aprile 2026. Il documento definisce i termini e le condizioni entro cui i CAF – soggetti riconosciuti ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera d), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – possono svolgere, in qualità di intermediari abilitati, le attività di assistenza ai cittadini per la presentazione della DSU e il rilascio dell’attestazione ISEE.
Durata e modalità di sottoscrizione
La convenzione ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. La sottoscrizione avviene in modalità digitale: la firma è apposta in forma elettronica e il versamento dell’imposta di bollo, a carico del soggetto privato, è assolto in modalità telematica.
Il processo di convenzionamento è curato dalla Direzione centrale Organizzazione, il cui Direttore sottoscriverà le singole convenzioni in nome e per conto dell’Istituto.
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Scopri tutte le guideCome aderire: la procedura per i CAF
I CAF interessati alla sottoscrizione devono rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e Sinergie con intermediari e soggetti privati, inviando una e-mail all’indirizzo Convenzioni.CAF@inps.it e utilizzando il modulo allegato al messaggio (Allegato n. 2).
- Compilare il modulo di adesione allegato al messaggio;
- inviarlo all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla Direzione centrale Organizzazione;
- attendere la formalizzazione della convenzione con firma digitale da parte del Direttore competente.
Gestione dei pagamenti e fatturazione elettronica
I pagamenti per i servizi resi dai CAF nell’ambito della convenzione sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità. I soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), nel rispetto delle regole ordinarie in materia di fatturazione elettronica tra privati e pubblica amministrazione.
Note: rettifiche ai dati
L’INPS ha successivamente apportato rettifiche ai dati contenuti nel messaggio, consultabili nella sezione “Rettifica” disponibile nella pagina ufficiale del documento.
Per consultare il testo integrale del messaggio e gli allegati, è possibile fare riferimento al portale ufficiale dell’INPS nella sezione Circolari, Messaggi e Normativa.
Fonte: INPS, Messaggio n. 1442 del 30 aprile 2026 ↗





