L’INAIL ha pubblicato il 15 giugno 2026 la circolare n. 30, con la quale fornisce le istruzioni operative relative alla nuova disciplina in materia di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo. Il provvedimento recepisce e chiarisce le disposizioni introdotte dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto, intervenuto in due distinte occasioni nel corso del 2026.
Il quadro normativo di riferimento
La nuova disciplina trae origine dalla delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 2 del 15 gennaio 2026, che ha ridisegnato le regole applicabili alle rateazioni dei debiti contributivi non affidati all’agente della riscossione. Il testo è stato successivamente integrato e modificato dalla delibera n. 57 del 30 aprile 2026, che ha apportato correttivi al regime originariamente previsto.
La circolare n. 30 costituisce lo strumento attuativo con cui l’Istituto traduce in istruzioni concrete le previsioni delle due delibere, garantendo uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai debiti per premi assicurativi e relativi accessori — compresi interessi e sanzioni civili — che non siano stati ancora affidati all’agente della riscossione tramite iscrizione a ruolo. Si tratta, pertanto, di posizioni debitorie ancora nella fase di gestione diretta da parte delle sedi INAIL, per le quali il datore di lavoro può richiedere un piano di dilazione del pagamento.
Le istruzioni operative
La circolare n. 30 del 15 giugno 2026 dettaglia le modalità con cui i datori di lavoro possono accedere alla rateazione, illustrando:
- i presupposti e le condizioni per l’ammissione al beneficio della dilazione;
- le procedure di presentazione della domanda presso le strutture territoriali competenti;
- i criteri di determinazione del piano di ammortamento, compresi numero massimo di rate e periodicità;
- le conseguenze del mancato pagamento delle rate nei termini previsti, inclusa la decadenza dal beneficio e il recupero coattivo del residuo debito.
Rilevanza per datori di lavoro e consulenti
Il provvedimento interessa in modo diretto tutti i soggetti assicuranti obbligati alla contribuzione INAIL che si trovino in situazione di irregolarità nel versamento dei premi. La possibilità di rateizzare il debito prima che questo venga iscritto a ruolo consente di evitare l’aggravio di oneri accessori tipici della riscossione coattiva e di mantenere la regolarità contributiva ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Datori di lavoro e intermediari abilitati — consulenti del lavoro, commercialisti e avvocati giuslavoristi — sono invitati a prendere visione del testo integrale della circolare disponibile sul portale istituzionale dell’INAIL per verificare le condizioni specifiche applicabili alle singole posizioni debitorie.
Fonte ufficiale: INAIL, Circolare n. 30 del 15 giugno 2026, disponibile sul portale inail.it.
Fonte: INAIL, Circolare n. 30 del 15 giugno 2026 — Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo. Nuova disciplina approvata con delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 2 del 15 gennaio 2026, come modificata dalla delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 57 del 30 aprile 2026. ↗