2 Dicembre 2025

Fondi pensione: comunicazione dei contributi non dedotti entro il 31 dicembre 2025

I contributi versati a proprio fondo pensione sono fiscalmente deducibili dal reddito, ovvero riducono il reddito imponibile su cui viene applicata la tassazione. Le somme versate e non dedotte invece, non saranno tassate quando sarà erogata la prestazione. Vediamo insieme cosa prevede la normativa e come comunicare al fondo l’importo della contribuzione non dedotta.

I contributi versati al proprio fondo pensione sono fiscalmente deducibili dal reddito complessivo, in quanto riducono il reddito imponibile su cui viene applicata la tassazione IRPEF.

Tali contributi saranno poi tassati al momento dell’erogazione della prestazione con un’aliquota agevolata, che varia dal 15% fino a un minimo del 9%, in funzione degli anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Per i contributi che non hanno fruito della deduzione fiscale (compresi quelli eccedenti il limite annuo di 5.164,57 euro elevato a 5.300,00 euro dal 2026), è obbligatorio comunicare alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto o che non sarà dedotto in dichiarazione dei redditi.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento oppure, se antecedente, entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione.

Le somme versate e non dedotte, correttamente comunicate al fondo pensione, non saranno assoggettate a tassazione al momento dell’erogazione della prestazione, evitando così una doppia imposizione fiscale.

Come funziona la previdenza complementare

La previdenza complementare si articola in tre fasi principali.

Fase di contribuzione

L’iscritto versa i contributi al fondo pensione, che possono provenire dal lavoratore, dal datore di lavoro e, nei fondi negoziali, anche dal TFR. I contributi versati sono fiscalmente agevolati, entro i limiti previsti dalla legge.

Fase di maturazione del rendimento

I contributi versati vengono investiti dal fondo pensione in attività finanziarie (obbligazioni, azioni, titoli di Stato, ecc.) e/o immobiliari, secondo la linea di investimento scelta dall’iscritto.
Nel tempo, tali investimenti generano un rendimento, che si aggiunge ai contributi versati.

Fase di erogazione delle prestazioni

Al momento del pensionamento, i contributi versati e i rendimenti maturati costituiscono la prestazione pensionistica complementare, che può essere erogata:

  • in forma di capitale,
  • in forma di rendita,
  • oppure in parte capitale e in parte rendita, nel rispetto dei limiti di legge.

Il sistema adottato in Italia segue il modello ETT, che prevede:

  • E (Esenzione) nella fase di contribuzione,
  • T (Tassazione) dei rendimenti maturati durante la fase di accumulo,
  • T (Tassazione) delle prestazioni al momento dell’erogazione, con aliquote agevolate rispetto alla tassazione ordinaria

Deducibilità fiscale dei contributi

L’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005 stabilisce che i contributi versati a un fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo entro un limite annuo massimo di 5.300,00 euro (5.164,57 euro fino al 31 dicembre 2025).

Concorrono al raggiungimento di tale limite:
  • i contributi versati dal lavoratore;
  • i contributi versati dal datore di lavoro;
  • i contributi versati autonomamente al fondo (c.d. versamenti volontari);
  • i contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico, purché iscritti a una forma di previdenza complementare.

Rientrano nel medesimo plafond di deducibilità anche i contributi versati per la posizione previdenziale dei familiari fiscalmente a carico.
Sono considerati fiscalmente a carico i familiari con un reddito annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro lordi; per i figli di età inferiore a 24 anni, il limite è elevato a 4.000 euro.

Nel calcolo del limite di deducibilità non rileva il TFR conferito al fondo pensione, mentre rientrano i contributi a carico del lavoratore (dipendente o autonomo) e del datore di lavoro.

Il D.Lgs. 252 del 2005 (art. 8) prevede un interessante vantaggio fiscale per i più giovani, ovvero per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare solo dopo il 31 dicembre 2006. Infatti per questi soggetti se nei primi cinque anni di iscrizione al fondo pensione non hanno raggiunto il limite di deducibilità fiscale di 5.164,57 € annui (dal 2026: 5.300,00 euro), nei 20 anni successivi lo si può recuperare.

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Premi di risultato convertiti in contribuzione al fondo pensione

Se l’azienda dove si lavora prevede la corresponsione di un premio di risultato, questo può essere convertito in contribuzione al fondo pensione. Tale importo non rientra nel limite dei 5.300,00 euro e la somma non sarà tassata in fase di erogazione della prestazione (l’importo va comunicato al proprio fondo pensione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento).

Tassazione della prestazione

I rendimenti dei fondi pensione sono tassati annualmente con aliquota del 12,50% o del 20% per la parte relativa agli investimenti nei titoli di Stato. Per quanto riguarda la tassazione della prestazione, si applica una tassazione sostitutiva con aliquota del 15% riducibile fino al 9% in base al periodo di partecipazione alla forma pensionistica complementare (la tassazione del 15% si riduce dello 0,30% annuo successivamente al 15° anno di adesione).

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Rendite, anticipazioni e riscatti: guida rapida alle principali opzioni e alla tassazione

Tipologie di rendita

Le modalità di erogazione della prestazione complementare possono includere rendita vitalizia e altre varianti (es. reversibilità, certa per un periodo, ecc.), da valutare in base a obiettivi e profilo personale.

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Anticipazioni e riscatti: regole e tassazione

In presenza di specifiche condizioni, è possibile richiedere anticipazioni e/o riscatti. Prima di procedere è importante verificare requisiti, limiti e fiscalità applicabile.

Anticipazioni e riscatti

Suggerimento operativo: prima di scegliere come utilizzare la posizione (rendita, anticipazione o riscatto), valuta tempi, requisiti e tassazione.

Come faccio a calcolare l’importo da comunicare al Fondo?

Verifica l’importo indicato nel modello 730 (Quadro E) oppure verificalo con il commercialista. I contributi versati al fondo eccedenti il limite annuale di deducibilità fiscale sono riportati nella casella 413 della Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro, tuttavia, a questo importo, occorre sommare anche eventuali versamenti volontari effettuati, tramite bonifico, direttamente al Fondo.

Come comunicare l’importo al fondo?

La normativa non prevede una modalità univoca per comunicare i contributi non dedotti al proprio fondo pensione, per cui l’informativa relativa ai contributi non dedotti può essere inviata anche tramite mail o consegnata al proprio consulente. In ogni modo, molti fondi pensione allegano alle informative periodiche annuali inviate entro fine marzo un modello che può essere utilizzato per comunicare l’importo e integrano nell’aera riservata del proprio sito un apposito modulo telematico.