17 Marzo 2009

Circolare INPS 42/2009: massimale contributivo e riscatti o contributi figurativi ante 1996

Il massimale contributivo non si applica ai lavoratori assunti dopo il 1995 che acquisiscono, su domanda, anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996.
Circolare n. 42Ente: INPSData: 17 Marzo 2009

Oggetto: Chiarimenti sull'applicazione del massimale contributivo (art. 2, comma 18, L. 335/1995) per lavoratori assunti dopo il 31/12/1995 che acquisiscono anzianità contributiva ante 1996

In sintesi

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (art. 2, comma 18, L. 335/1995) si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996. Tuttavia, chi ha versato contributi prima di quella data in qualsiasi gestione obbligatoria — anche diversa da quella attuale — non è soggetto al massimale.

Chi è stato assunto dopo il 31 dicembre 1995 e ottiene, tramite domanda di riscatto o di accredito figurativo, anzianità contributiva collocata prima del 1° gennaio 1996, esce dalla categoria dei 'nuovi iscritti'. Dal mese successivo alla presentazione della domanda all'INPS, i contributi pensionistici vanno calcolati sull'intera retribuzione, senza applicare il massimale. Il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro copia della ricevuta della domanda.

Esistono due eccezioni: i riscatti di collaborazioni coordinate e continuative svolte prima dell'istituzione dell'obbligo alla Gestione Separata, e i riscatti di studi universitari richiesti da soggetti 'inoccupati' ex L. 247/2007, anche se collocati ante 1996, non modificano lo status di 'nuovo iscritto' e non incidono sul massimale. Se il riscatto non viene pagato (nemmeno la prima rata) o la domanda è respinta, il lavoratore torna ad essere 'nuovo iscritto' e il massimale si riapplica: anche in questo caso deve darne comunicazione tempestiva al datore.

Per la regolarizzazione delle differenze contributive pregresse si applica la delibera consiliare n. 5 del 26 marzo 1993. La sistemazione può avvenire entro il 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare, senza sanzioni o interessi, tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive.

CHI RIGUARDA
  • Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 con retribuzioni superiori al massimale contributivo
  • Lavoratori che hanno presentato o intendono presentare domanda di riscatto di periodi ante 1996
  • Lavoratori che hanno richiesto o intendono richiedere accrediti figurativi riferiti a periodi ante 1996
  • Datori di lavoro tenuti al corretto calcolo della contribuzione pensionistica
  • Iscritti alla Gestione Separata con riscatti di collaborazioni o laurea (casi esclusi dal beneficio)
COSA CAMBIA IN PRATICA
  • Chi ottiene anzianità contributiva ante 1996 tramite riscatto o accredito figurativo non è più soggetto al massimale: i contributi si calcolano sull'intera retribuzione
  • L'esonero dal massimale decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda all'INPS, non dall'accoglimento
  • Il lavoratore deve consegnare al datore copia della ricevuta della domanda per consentire il corretto calcolo dei contributi
  • Se il riscatto non viene pagato o la domanda è respinta, il massimale torna ad applicarsi e il lavoratore deve comunicarlo al datore
  • Chi ha già usufruito dell'esonero grazie all'accredito figurativo non può poi rinunciare all'accredito stesso
  • Le differenze contributive pregresse si regolarizzano entro il 16 del terzo mese dalla circolare, senza oneri aggiuntivi

Date e scadenze

  • Entro il 16 del terzo mese successivo al 17 marzo 2009: termine per regolarizzare le differenze contributive pregresse senza sanzioni
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Domande frequenti

Sono stato assunto nel 1998 e ho riscattato la laurea con periodi ante 1996: devo ancora applicare il massimale contributivo?

Dipende dal tipo di riscatto. Se sei un lavoratore dipendente o autonomo e il riscatto riguarda periodi collocati ante 1° gennaio 1996, dal mese successivo alla domanda il massimale non si applica più. Se invece sei un soggetto 'inoccupato' che riscatta la laurea ai sensi dell'art. 1, comma 77, L. 247/2007, il massimale continua ad applicarsi.

Ho presentato domanda di riscatto ma non ho ancora pagato nessuna rata: il massimale si sospende lo stesso?

No. Per il riscatto l'esonero dal massimale è condizionato al pagamento di almeno una rata. Se non si paga nulla, il lavoratore rimane 'nuovo iscritto' e il massimale continua ad applicarsi.

Il mio datore di lavoro come sa che deve smettere di applicare il massimale?

Sei tu, lavoratore, a doverlo comunicare tempestivamente al datore, consegnando copia della ricevuta della domanda di riscatto o accredito figurativo presentata alla sede INPS competente. In caso di comunicazione tardiva, la sistemazione avviene dal mese successivo alla comunicazione effettiva.

DOCUMENTO ORIGINALE
Circolare INPS n. 42 del 17 Marzo 2009 · PDF, 37 KB

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