Oggetto: Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale UE: nuovi regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 in materia di prestazioni pensionistiche
In sintesi
Dal 1° maggio 2010 i regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 hanno sostituito i precedenti regolamenti CEE 1408/71 e 574/72 nel coordinamento dei sistemi pensionistici dei 27 Stati membri dell'Unione europea. Le nuove norme si applicano a pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, nonché ai prepensionamenti e ad alcune prestazioni non contributive.
Il sistema di calcolo rimane basato sulla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in più Paesi e sul metodo del pro-rata. Ogni Stato calcola la pensione autonoma (solo periodi nazionali) e quella in pro-rata (periodi totalizzati), erogando l'importo più favorevole. Per l'Italia, classificata tra le legislazioni di tipo B, si applicano le disposizioni del capitolo 5 del regolamento 883/2004 sia per la vecchiaia che per l'invalidità.
Sono introdotte o chiarite norme su: periodi di cura dei figli, periodi inferiori a un anno, assicurazione volontaria, clausole anticumulo, liquidazione provvisoria e ricalcolo d'ufficio delle pensioni. Le prestazioni speciali non contributive italiane (pensione sociale, assegno sociale, integrazione al minimo, ecc.) restano erogate solo ai residenti in Italia.
Le disposizioni transitorie stabiliscono che le domande in corso al 30 aprile 2010 vengano liquidate due volte, applicando la vecchia normativa fino al 30 aprile 2010 e la nuova dal 1° maggio 2010. Chi ha già una pensione liquidata può chiedere la revisione in base alle nuove regole; le domande presentate entro due anni dal 1° maggio 2010 beneficiano della decorrenza da tale data senza rischio di prescrizione.
- Lavoratori che hanno contribuito in due o più Paesi UE
- Pensionati italiani con periodi assicurativi esteri
- Titolari di pensione di invalidità con carriera europea
- Superstiti di lavoratori che hanno operato in più Stati UE
- Sedi INPS che istruiscono domande in regime comunitario
- Lavoratori autonomi iscritti a gestioni speciali con periodi esteri
- Dal 1° maggio 2010 si applicano i regolamenti 883/2004 e 987/2009 in sostituzione dei vecchi regolamenti CEE 1408/71 e 574/72
- Viene recepito il principio di assimilazione di prestazioni, redditi, fatti e avvenimenti (art. 5 reg. 883/2004)
- I titolari di pensione estera possono comunque accedere alla totalizzazione prevista dal D.Lgs. 42/2006
- Le sedi INPS devono calcolare sia la pensione autonoma sia il pro-rata ed erogare l'importo più favorevole
- I periodi di cura dei figli hanno regole specifiche per determinare quale Stato ne debba tener conto ai fini pensionistici
- L'integrazione al trattamento minimo spetta solo ai pensionati residenti in Italia; le prestazioni non contributive non sono esportabili
Date e scadenze
- 1° maggio 2010: data di applicazione dei nuovi regolamenti CE 883/2004 e 987/2009
- Entro due anni dal 1° maggio 2010: termine per presentare domande di liquidazione, ripristino o revisione con decorrenza dal 1° maggio 2010 e senza prescrizione
- 31 luglio e 31 gennaio di ogni anno: termini semestrali per l'invio delle richieste di rimborso per accertamenti sanitari eseguiti per conto di istituzioni estere
Domande frequenti
Ho lavorato in Italia e in Germania: come viene calcolata la mia pensione?
L'INPS calcola sia la pensione basata sui soli contributi italiani (pensione autonoma) sia quella in pro-rata, che considera tutti i periodi europei per determinare l'importo teorico e poi lo riduce in proporzione ai contributi italiani. Viene erogato l'importo più alto tra i due.
Posso ricevere l'integrazione al trattamento minimo se vivo all'estero?
No. L'integrazione al trattamento minimo è una prestazione speciale non contributiva: spetta solo ai pensionati residenti in Italia. Se si trasferisce stabilmente in un altro Paese UE, questa integrazione decade.
Ho una pensione estera: posso comunque usare la totalizzazione italiana per maturare la pensione INPS?
Sì. La circolare chiarisce che la titolarità di una pensione estera non impedisce di ricorrere alla totalizzazione prevista dal D.Lgs. 42/2006, perché la legge italiana non elenca le prestazioni estere tra quelle che vi ostano.
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Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
Il contenuto non costituisce un parere professionale né una consulenza personalizzata, e non può sostituire l'esame della singola posizione, che presenta sempre elementi specifici capaci di modificare requisiti, tempi e importi.
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