Oggetto: Riepilogo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro che generano l'obbligo di versamento del ticket di licenziamento (art. 2, commi 31-35, legge n. 92/2012)
In sintesi
Il ticket di licenziamento è un contributo a carico del datore di lavoro pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il massimale mensile NASpI per il 2020 è di 1.335,40 euro. Il contributo va versato in unica soluzione entro il termine della denuncia successiva al mese in cui cessa il rapporto.
Il ticket è dovuto ogni volta che la cessazione del rapporto a tempo indeterminato darebbe teoricamente diritto alla NASpI, indipendentemente dal fatto che il lavoratore la percepisca davvero. Rientrano nell'obbligo: licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, giusta causa, disciplinare, dimissioni per giusta causa, dimissioni in maternità, risoluzioni consensuali nell'ambito di specifiche procedure e cessazioni nel contratto di espansione.
Sono invece esclusi dall'obbligo: le dimissioni volontarie, i licenziamenti in cambio appalto con continuità occupazionale, la chiusura del cantiere nelle costruzioni edili (con limiti precisi), le cessazioni per esodo incentivato con accordo sindacale, le interruzioni di apprendistato di primo livello stipulate dal 24 settembre 2015, e le cessazioni di dipendenti già pensionati.
Se il lavoratore licenziato matura subito il diritto a pensione di vecchiaia o anticipata con decorrenza dal giorno successivo alla cessazione, il ticket non è dovuto perché non nasce il diritto teorico alla NASpI. Se invece esiste un periodo di disoccupazione prima della pensione (ad esempio per via delle finestre o della quota 100), il ticket è comunque dovuto. Lo stesso vale per chi percepisce l'assegno ordinario di invalidità, che ha diritto di optare tra tale assegno e la NASpI.
- Datori di lavoro privati che licenziano lavoratori a tempo indeterminato
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato cessati involontariamente
- Lavoratori prossimi alla pensione il cui rapporto viene interrotto
- Titolari di assegno ordinario di invalidità che perdono il lavoro
- Aziende del settore edile e aziende coinvolte in cambi di appalto
- Consulenti del lavoro e professionisti HR che gestiscono le cessazioni
- Il datore di lavoro deve versare il ticket anche quando il lavoratore non chiede la NASpI, purché il diritto teorico sussista
- Nei licenziamenti collettivi senza accordo sindacale il ticket è moltiplicato per tre; dal 1° gennaio 2018 l'aliquota sale all'82% per i datori tenuti alla CIGS
- Se la pensione decorre dal giorno successivo alla cessazione, il ticket non è dovuto; in tutti gli altri casi (finestre, quota 100 non esercitata) è dovuto
- Le dimissioni per rifiuto di trasferimento oltre 50 km o raggiungibile in più di 80 minuti con mezzi pubblici fanno scattare l'obbligo del ticket
- Le cessazioni nel contratto di espansione (art. 41, D.lgs 148/2015) comportano il versamento del ticket
- I codici Uniemens da usare variano per ogni tipo di cessazione: il documento elenca i codici specifici per ciascuna fattispecie
Date e scadenze
- Il ticket va versato entro il termine di trasmissione della denuncia Uniemens del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione
- Per i licenziamenti collettivi avviati entro il 20 ottobre 2017 si applica l'aliquota ordinaria anche se le cessazioni avvengono dopo il 1° gennaio 2018
Domande frequenti
Il ticket di licenziamento va pagato anche se il lavoratore non chiede la NASpI?
Sì. Il ticket è dovuto ogni volta che la cessazione avrebbe teoricamente dato diritto alla NASpI, a prescindere dall'effettiva domanda o percezione dell'indennità da parte del lavoratore.
Se il dipendente va in pensione subito dopo il licenziamento, il datore deve pagare il ticket?
No, se la pensione decorre dal giorno successivo alla cessazione il ticket non è dovuto, perché in quel caso non nasce nemmeno il diritto teorico alla NASpI. Se invece esiste un periodo di disoccupazione prima della decorrenza della pensione, il ticket è dovuto.
Come si calcola l'importo del ticket?
Si moltiplica il 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale maturati negli ultimi tre anni. I mesi inferiori all'anno vengono proporzionati. I periodi di aspettativa non retribuita e alcuni congedi non contano ai fini dell'anzianità.
Le dimissioni volontarie del lavoratore obbligano il datore a pagare il ticket?
No, le dimissioni volontarie non generano l'obbligo. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle durante il periodo tutelato di maternità, che invece lo generano.
Avvertenza
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