10 Marzo 2023

Circolare INPS 27/2023: come funziona la pensione anticipata flessibile (Quota 41+62)

L'INPS illustra le regole operative della pensione anticipata flessibile 2023: requisiti 62 anni + 41 di contributi, tetto all'importo e finestre di uscita.
Circolare n. 27Ente: INPSData: 10 Marzo 2023

Oggetto: Pensione anticipata flessibile (Quota 41+62): requisiti, importo, decorrenza e incumulabilità con redditi da lavoro per il 2023

In sintesi

La legge di Bilancio 2023 (l. 197/2022) introduce in via sperimentale per il solo anno 2023 la pensione anticipata flessibile, accessibile a chi matura entro il 31 dicembre 2023 almeno 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva. Il requisito anagrafico di 62 anni non è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita. Possono accedere gli iscritti all'AGO, alle gestioni esclusive e sostitutive INPS e alla Gestione separata.

L'importo mensile lordo della pensione è limitato a cinque volte il trattamento minimo INPS vigente per ciascun anno, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni nel biennio 2023-2024). Al compimento di tale età viene corrisposto l'intero importo maturato. La pensione è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui.

Le finestre di uscita variano in base alla categoria del lavoratore. I dipendenti privati e i lavoratori autonomi che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 partono dal 1° aprile 2023; chi li matura dal 1° gennaio 2023 attende tre mesi. Per i dipendenti pubblici la prima decorrenza utile è il 1° agosto 2023 (con finestra di sei mesi per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2023). Il personale militare, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza è escluso.

I lavoratori che accedono a questa pensione tramite Fondi di solidarietà possono ricevere l'assegno straordinario, a condizione che esistano accordi sindacali aziendali o territoriali con previsioni di ricambio generazionale. Per i dipendenti pubblici, i termini di pagamento del TFS/TFR non decorrono dal collocamento a riposo ma dal momento in cui l'interessato avrebbe raggiunto i requisiti ordinari di pensione: 12 mesi dal raggiungimento dell'età di vecchiaia oppure 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata, a seconda di quale si verifica prima.

CHI RIGUARDA
  • Lavoratori dipendenti privati con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2023
  • Lavoratori autonomi con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi
  • Dipendenti delle pubbliche amministrazioni con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023
  • Iscritti alla Gestione separata INPS
  • Lavoratori aderenti a Fondi di solidarietà bilaterali che possono accedere all'assegno straordinario
  • Dipendenti pubblici interessati ai termini di pagamento del TFS/TFR
COSA CAMBIA IN PRATICA
  • Chi ha 62 anni e 41 di contributi può andare in pensione anticipata nel 2023 senza attendere i requisiti ordinari di vecchiaia
  • L'importo mensile è limitato a cinque volte il trattamento minimo INPS fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria (67 anni nel 2023-2024)
  • Non è possibile svolgere lavoro dipendente o autonomo mentre si percepisce questa pensione, salvo lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui
  • I dipendenti privati e autonomi con requisiti già maturati al 31 dicembre 2022 ricevono la pensione dal 1° aprile 2023; gli altri dopo tre mesi dalla maturazione
  • I dipendenti pubblici partono dal 1° agosto 2023 (sei mesi di finestra per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2023)
  • Per i dipendenti pubblici il TFS/TFR non viene pagato alla data di uscita ma decorre dai requisiti ordinari di pensione: 12 mesi dall'età di vecchiaia o 24 mesi dal requisito contributivo teorico

Date e scadenze

  • 31 dicembre 2023: termine entro cui perfezionare i requisiti (62 anni + 41 contributi) per accedere alla pensione anticipata flessibile
  • 1° aprile 2023: prima decorrenza per dipendenti privati e autonomi che avevano già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022
  • 1° agosto 2023: prima decorrenza per dipendenti pubblici con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022
  • 31 marzo 2024: termine massimo per l'erogazione dell'assegno straordinario dei Fondi di solidarietà collegato a questa pensione
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Domande frequenti

Posso lavorare mentre percepisco la pensione anticipata flessibile?

No, la pensione è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo. L'unica eccezione riguarda il lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui. Questo divieto vale fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Quando ricevo il primo assegno se sono un dipendente privato e ho già i requisiti?

Se hai maturato i requisiti (62 anni + 41 di contributi) entro il 31 dicembre 2022, la pensione decorre dal 1° aprile 2023. Se li maturi dal 1° gennaio 2023 in poi, devi attendere tre mesi dalla data di maturazione.

Quanto posso percepire al mese con la pensione anticipata flessibile?

Fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni nel 2023-2024), l'importo mensile lordo non può superare cinque volte il trattamento minimo INPS dell'anno di riferimento. Superata quella soglia anagrafica, viene corrisposto l'intero importo maturato.

I dipendenti militari o delle forze dell'ordine possono accedere?

No. Sono esclusi il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo dei Vigili del fuoco e quello della Guardia di Finanza.

Quando mi verrà pagato il TFR o il TFS se vado in pensione anticipata flessibile come dipendente pubblico?

Il pagamento non decorre dalla data di uscita dal lavoro, ma dal momento in cui avresti raggiunto i requisiti ordinari di pensione. In pratica, si attendono 12 mesi dal raggiungimento dell'età di vecchiaia oppure 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata, a seconda di quale condizione si verifica prima.

DOCUMENTO ORIGINALE
Circolare INPS n. 27 del 10 Marzo 2023 · PDF, 118 KB

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