Oggetto: Esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per il 2019 per lavoratori gravosi e addetti a mansioni faticose e pesanti (legge di bilancio 2018, art. 1 commi 147-153)
In sintesi
Dal 1° gennaio 2019, per alcune categorie di lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, non si applica l'incremento di 5 mesi dei requisiti pensionistici previsto per il biennio 2019-2020 dall'adeguamento alla speranza di vita. Il beneficio riguarda sia la pensione di vecchiaia sia la pensione anticipata.
I lavoratori gravosi devono aver svolto la propria attività per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di carriera e possedere almeno 30 anni di contributi. Per loro, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia rimane a 66 anni e 7 mesi, e quello contributivo per la pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi (uomini) e 41 anni e 10 mesi (donne).
Le categorie interessate sono 17 profili di lavoratori dipendenti (ad esempio infermieri in turni, facchini, operai edili, conducenti di mezzi pesanti, insegnanti di asilo nido) e i lavoratori addetti a mansioni usuranti ai sensi del d.lgs. 67/2011 (tra cui lavoratori notturni, addetti alla linea catena, conducenti di mezzi pubblici con almeno 9 posti).
Il beneficio non si applica ai lavoratori precoci (legge 232/2016) né a chi è titolare di indennità Ape sociale al momento del pensionamento. Per i dipendenti pubblici che accedono alla pensione con questo beneficio, il pagamento del TFS/TFR resta posticipato di 24 o 12 mesi rispetto al primo requisito pensionistico teorico utile.
- Lavoratori dipendenti in attività gravose (17 categorie elencate nell'allegato B della legge 205/2017)
- Lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi del d.lgs. 67/2011
- Iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, forme sostitutive ed esclusive e gestione separata
- Dipendenti pubblici che maturano i requisiti con il beneficio (per le regole sul TFS/TFR)
- Personale del comparto scuola e Afam che rientra nelle categorie gravose
- I lavoratori gravosi con almeno 30 anni di contributi non subiscono l'aumento di 5 mesi dei requisiti pensionistici previsto per il 2019-2020
- La pensione di vecchiaia rimane accessibile a 66 anni e 7 mesi (anziché 67 anni) per chi rientra nelle categorie beneficiarie
- La pensione anticipata rimane a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne nelle categorie beneficiarie
- I lavoratori precoci (legge 232/2016) continuano ad avere l'incremento di 5 mesi applicato: dal 2019 il loro requisito ridotto passa da 41 anni a 41 anni e 5 mesi
- I dipendenti pubblici beneficiari potranno ricevere il TFS/TFR non prima di 24 o 12 mesi dal raggiungimento del primo requisito pensionistico teorico
- Per verificare il requisito dei 7 anni su 10 si contano solo i periodi con contribuzione obbligatoria effettiva, esclusi i periodi coperti solo da contribuzione figurativa
Date e scadenze
- 1° gennaio 2019: decorrenza dell'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per le categorie beneficiarie
- Messaggio INPS n. 4804 del 21/12/2018: riferimento per le modalità di presentazione della domanda di pensione
Domande frequenti
Sono un infermiere ospedaliero in turni. Dal 2019 devo aspettare di più per andare in pensione?
No. Gli infermieri con lavoro organizzato in turni rientrano tra i lavoratori gravosi. Se hai almeno 30 anni di contributi e hai svolto questa attività per almeno 7 degli ultimi 10 anni, i tuoi requisiti pensionistici non aumentano per il 2019-2020.
Ho l'Ape sociale: posso beneficiare dell'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita?
No. Chi è titolare dell'indennità di Ape sociale al momento del pensionamento è escluso dal beneficio previsto dalla circolare.
Lavoro nel pubblico: se vado in pensione con questo beneficio, quando ricevo il TFR?
Riceverai il TFS o TFR non prima di 24 mesi (o 12 mesi in alcuni casi) dalla data in cui avresti maturato il diritto al pagamento secondo la legislazione ordinaria. Superato quel termine, l'INPS deve pagare entro 3 mesi, dopodiché maturano interessi per ritardo.
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Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
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