Oggetto: Modifiche alla ricongiunzione pensionistica (legge 122/2010): fine della gratuità per i trasferimenti al FPLD e abrogazione della costituzione gratuita della posizione assicurativa
In sintesi
La legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 12, commi 12septies–12undecies) ha modificato la legge 29/1979 sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi. Prima del 1° luglio 2010, trasferire contributi da gestioni 'alternative' all'AGO (es. fondi pubblici sostitutivi) al FPLD era gratuito. Da quella data, la ricongiunzione è sempre a titolo oneroso, qualunque sia la gestione di provenienza.
L'onere a carico del richiedente è pari al 50% della differenza tra il costo calcolato secondo i criteri del D.Lgs. 184/1997 (riserva matematica per i periodi retributivi, aliquota IVS per quelli contributivi) e i contributi trasferiti dalla gestione di provenienza. Il pagamento può avvenire in forma rateale. Se entro 60 giorni dal provvedimento di accoglimento il richiedente non paga l'intero onere o le prime tre rate, si intende che abbia rinunciato e non può ripresentare domanda (salvo eccezioni).
La stessa legge ha abrogato le norme che consentivano la costituzione gratuita della posizione assicurativa nel FPLD per i lavoratori provenienti dai soppressi Fondi Elettrici (dal 1° luglio 2010), Fondi Telefonici (dal 1° luglio 2010), Fondo Ferrovieri e per i dipendenti pubblici (dal 31 luglio 2010). Chi cessa dal servizio dopo tali date senza diritto a pensione può trasferire i contributi al FPLD solo tramite ricongiunzione onerosa ex art. 1 legge 29/1979.
Sono fatti salvi i diritti già maturati: le domande presentate prima del 1° luglio 2010 seguono le vecchie regole. Per il Fondo Ferrovieri cambiano anche i parametri di calcolo dell'onere di ricongiunzione ex art. 2 legge 29/1979: si applicano i coefficienti aggiornati (DM 31 agosto 2007) invece delle tabelle del 1964, con decorrenza dal 31 luglio 2010.
- Lavoratori con contributi versati in più gestioni pensionistiche (dipendenti pubblici, ex iscritti a fondi sostitutivi AGO)
- Iscritti o ex iscritti ai soppressi Fondi Elettrici, Telefonici, Fondo Ferrovieri, Fondo Volo
- Dipendenti civili e militari dello Stato cessati dal servizio senza diritto a pensione
- Militari in servizio di leva o leva prolungata
- Lavoratori con contributi sia INPS sia ENPALS
- La ricongiunzione nel FPLD è sempre a pagamento dal 1° luglio 2010, anche se i contributi provengono da gestioni pubbliche sostitutive prima esenti da oneri
- L'onere è pari al 50% della differenza tra il valore della riserva matematica e i contributi trasferiti dalla gestione di provenienza
- Non è più possibile costituire gratuitamente la posizione assicurativa nel FPLD per chi cessa dal servizio dopo le date di abrogazione (1° luglio o 31 luglio 2010 a seconda del fondo)
- Per il Fondo Ferrovieri i parametri di calcolo dell'onere di ricongiunzione ex art. 2 legge 29/1979 sono aggiornati ai coefficienti del DM 31 agosto 2007 dal 31 luglio 2010
- Se il richiedente non paga entro 60 giorni, la domanda si considera rinunciata e non può essere riproposta (salvo eccezioni di legge)
- Le domande presentate prima del 1° luglio 2010 restano regolate dalle norme previgenti
Date e scadenze
- 1° luglio 2010: data dalla quale la ricongiunzione ex art. 1 legge 29/1979 diventa onerosa e sono abrogati i trasferimenti gratuiti dai Fondi Elettrici e Telefonici
- 31 luglio 2010: data dalla quale sono abrogate le norme su costituzione gratuita per dipendenti pubblici, militari e Fondo Ferrovieri; nuovi parametri di calcolo per Fondo Ferrovieri
- 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento: termine entro cui il richiedente deve pagare l'intero onere o le prime tre rate, pena la rinuncia automatica
Domande frequenti
Ho contributi presso un fondo pubblico sostitutivo (es. ex INPDAP) e voglio portarli all'INPS: devo pagare?
Sì. Dal 1° luglio 2010 la ricongiunzione al FPLD è sempre a pagamento. L'onere è pari al 50% della differenza tra la riserva matematica calcolata secondo le regole del D.Lgs. 184/1997 e i contributi trasferiti dalla gestione di provenienza.
Avevo già presentato domanda di ricongiunzione prima del 1° luglio 2010: si applicano le nuove regole?
No. Le domande presentate prima del 1° luglio 2010 vengono definite con le vecchie norme, quindi senza onere per i periodi provenienti da gestioni pubbliche sostitutive.
Sono un ex ferroviere cessato dal servizio dopo il 31 luglio 2010 senza pensione: posso trasferire i contributi al FPLD?
Sì, ma solo tramite ricongiunzione a titolo oneroso ai sensi dell'art. 1 della legge 29/1979, con i criteri generali e pagamento rateale con interesse del 4,50% annuo composto.
Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
Il contenuto non costituisce un parere professionale né una consulenza personalizzata, e non può sostituire l'esame della singola posizione, che presenta sempre elementi specifici capaci di modificare requisiti, tempi e importi.
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