Oggetto: Rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 estesa agli iscritti alla Gestione Separata che non versano direttamente i contributi
In sintesi
L'art. 13 della legge 1338/1962 permette di sanare contributi omessi e prescritti attraverso la costituzione di una rendita vitalizia. L'INPS, seguendo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, estende questo strumento anche agli iscritti alla Gestione Separata (legge 335/1995) che non versano personalmente i contributi.
Rientrano nel beneficio i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi occasionali e tutti gli altri iscritti alla Gestione Separata per i quali è il committente o l'associante a versare la contribuzione. Sono invece esclusi i professionisti senza cassa, che versano i contributi in proprio.
A presentare la domanda è in primo luogo il committente/associante, considerato il soggetto obbligato. Solo se questi non vuole o non può agire, il lavoratore può sostituirsi, conservando il diritto al risarcimento del danno. La domanda riguarda solo i periodi successivi all'avvio dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata (1° aprile 1996 o 30 giugno 1996 a seconda della posizione assicurativa).
La domanda deve essere corredata da documenti di data certa che provino l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. L'importo dei compensi e la loro collocazione temporale possono essere dimostrati con qualsiasi mezzo, compresa la prova testimoniale. Il periodo riscattabile è proporzionale ai compensi effettivamente percepiti rispetto al minimale annuo della gestione Commercianti.
- Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata
- Lavoratori autonomi occasionali con contribuzione a carico del committente
- Committenti e associanti che hanno omesso il versamento dei contributi
- Iscritti alla Gestione Separata privi di obbligo diretto di versamento
- La rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 è ora accessibile anche agli iscritti alla Gestione Separata senza obbligo diretto di versamento
- I professionisti senza cassa, che versano i contributi in proprio, restano esclusi dal beneficio
- Il committente/associante è il soggetto principale legittimato a presentare la domanda; il lavoratore può farlo solo in sua vece
- Il periodo riscattabile viene ridotto proporzionalmente se i compensi dimostrati sono inferiori al minimale della gestione Commercianti
- La prova del rapporto può avvenire con qualsiasi mezzo, incluse testimonianze e dichiarazioni di pubbliche amministrazioni
Domande frequenti
Chi può richiedere la rendita vitalizia nella Gestione Separata?
Può richiederla il committente o l'associante che ha omesso il versamento dei contributi. Se questi non agisce, il lavoratore può presentare la domanda al suo posto, con diritto al risarcimento del danno.
I professionisti senza cassa possono accedere alla rendita vitalizia?
No. I professionisti senza cassa sono tenuti a versare i contributi in proprio e per questo motivo sono esclusi dal beneficio, così come i titolari d'impresa.
Da quando decorrono i periodi riscattabili con la rendita vitalizia nella Gestione Separata?
Dal 1° aprile 1996 per chi non era iscritto ad altre forme pensionistiche obbligatorie, e dal 30 giugno 1996 per chi era già pensionato o iscritto ad altre gestioni.
Cosa succede se i compensi percepiti erano inferiori al minimale annuo?
Il periodo riscattabile viene ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra i compensi effettivamente percepiti e il minimale di reddito della gestione Commercianti per quell'anno.
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Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
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